Sentenza del 14/12/2018 n. 32440 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Equitalia aveva notificato al contribuente una cartella di pagamento di Euro 30.069,54 per omesso versamento di somme dichiarate relative all'anno d'imposta 2005, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis. Il contribuente aveva contestato il mancato ricevimento dell'avviso bonario. La Commissione tributaria regionale aveva ritenuto che l'avviso fosse stato inviato all'intermediario, poi deceduto, e aveva ridotto le sanzioni al 10%. L'Agenzia delle entrate ha impugnato tale decisione sostenendo, da un lato, che la richiesta di riduzione delle sanzioni fosse stata formulata tardivamente e, dall'altro, che la riduzione al 10% fosse applicabile anche in assenza dell'avviso bonario, purché il pagamento fosse effettuato entro trenta giorni dalla notifica della cartella.
La decisione
Nel corso del giudizio di cassazione il contribuente ha pagato Euro 24.947,11, corrispondenti ai carichi di ruolo pregressi, definendo la propria posizione ai sensi della L. n. 147 del 2013 e rinunciando al ricorso per cessazione della materia del contendere. L'Avvocatura Generale dello Stato ha accettato la rinuncia. La Corte di cassazione non ha quindi esaminato i motivi di ricorso e ha dichiarato estinto il giudizio, senza pronunciare sulle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis
Disciplina il controllo automatizzato delle dichiarazioni e il recupero delle somme dichiarate ma non versate, mediante iscrizione a ruolo e notificazione della cartella di pagamento.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57
Vieta, nel giudizio tributario d'appello, la proposizione di domande ed eccezioni nuove rispetto a quelle formulate in primo grado; l'Agenzia ha sostenuto che la richiesta di applicazione delle sanzioni ridotte fosse nuova.
D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2
Prevede il pagamento delle somme dovute a seguito dei controlli automatizzati e il regime agevolato delle sanzioni, che l'Agenzia riteneva applicabile anche in assenza dell'avviso bonario se il pagamento viene effettuato entro il termine previsto dalla legge.
L. n. 147 del 2013
È stata richiamata quale base normativa per la definizione dei carichi di ruolo pagati dal contribuente durante il giudizio.
Codice di procedura civile, artt. 112 e 354
Sono stati richiamati dall'Agenzia in relazione al divieto di pronunce oltre i limiti della domanda e alle conseguenze processuali di eventuali vizi della sentenza o del procedimento.
Massime di principio
- Se il contribuente definisce o paga integralmente il debito oggetto del giudizio e rinuncia al ricorso, con accettazione della controparte, il processo può essere dichiarato estinto per cessazione della materia del contendere.
- Quando il giudizio si estingue per rinuncia accettata, la Corte può non esaminare i motivi di ricorso e non formulare una decisione definitiva sulle questioni controverse.
- Nel contenzioso tributario, la richiesta di applicazione di una riduzione delle sanzioni formulata per la prima volta in appello può essere contestata come domanda nuova o mutamento della domanda originaria.
- La mancata o irregolare ricezione dell'avviso bonario può incidere sulle modalità di applicazione delle sanzioni, ma l'effetto concreto dipende dal rispetto dei termini di pagamento e dalla disciplina applicabile al caso specifico.
- Il pagamento o la definizione agevolata del carico durante il processo può rendere inutile la prosecuzione della controversia, anche se non comporta necessariamente una pronuncia sul merito delle pretese originarie.
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