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Circolare

Circolare numero 148 del 26-6-1990

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare chiarisce come deve essere applicata la copertura figurativa ai lavoratori non agricoli che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti. Conferma l'applicazione della disciplina generale per il valore retributivo da accreditare, ma precisa che, data la particolare struttura della prestazione, i contributi figurativi non hanno una collocazione temporale precisa nell'anno solare. Viene quindi indicato che, se ciò rileva per il riconoscimento di diritti o per la misura di altre prestazioni, l'attribuzione delle settimane va fatta secondo il criterio del maggior favore per l'interessato. Infine, per il calcolo delle settimane figurative, si stabilisce che le giornate indennizzate vadano divise per 6 e non per 7, con arrotondamento per eccesso.

Copertura figurativa per l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

Copertura figurativa dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti

La circolare interviene per chiarire il trattamento contributivo figurativo da riconoscere ai lavoratori non agricoli che percepiscono l'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, già disciplinata dalla circolare n. 139 del 20 giugno 1988 in attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160. L'obiettivo è precisare sia il criterio di accreditamento sia le modalità di calcolo delle settimane figurative, tenendo conto della peculiarità della prestazione.

Riferimenti normativi e disciplina applicabile

Il documento richiama innanzitutto la circolare n. 139/1988, che aveva introdotto le istruzioni operative per la nuova fattispecie di indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti ridotti, prevista dalla legge n. 160/1988. Successivamente, con il messaggio n. 01946 del 25 ottobre 1988, viene chiarito che l'accredito dei contributi figurativi per i lavoratori non agricoli che percepiscono tale indennità segue la disciplina generale della copertura figurativa dei periodi di disoccupazione indennizzata. Ciò vale anche per la determinazione del valore retributivo da accreditare.

Mancata collocazione temporale dei contributi figurativi

La circolare evidenzia che l'indennità con requisiti ridotti, per la sua particolare configurazione, non si colloca con precisione nell'ambito di un determinato anno solare di competenza. Di conseguenza, anche i contributi figurativi ad essa correlati risultano privi di una collocazione temporale esatta. In via ordinaria questa circostanza non comporta problemi applicativi, ma può diventare rilevante quando l'anno in cui l'indennità è stata percepita rientra nel periodo di riferimento necessario per verificare l'acquisizione di un diritto o la misura di una prestazione.

Criterio per l'individuazione delle settimane da accreditare

Nei casi in cui le settimane scoperte di contribuzione siano superiori a quelle attribuibili figurativamente, e non sia possibile desumere dalla norma un criterio specifico, l'individuazione delle settimane da imputare ai contributi figurativi deve avvenire secondo il criterio del maggior favore per l'interessato. La circolare affida quindi all'operatore il compito di scegliere l'allocazione più vantaggiosa, quando la collocazione temporale dei contributi può incidere sul diritto o sulla misura di una prestazione.

Calcolo del numero di settimane figurative

Un ulteriore chiarimento riguarda il metodo di calcolo delle settimane da accreditare. Per l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti, il numero delle settimane figurative si ottiene dividendo il numero delle giornate indennizzate per 6, anziché per 7, con arrotondamento per eccesso. La circolare precisa inoltre che il diverso criterio resta limitato a questa fattispecie; per la copertura figurativa dei periodi di percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali continua a valere la divisione per 7 delle giornate indennizzate.

Punti principali

Richiamo alla disciplina precedente

La circolare richiama la circolare n. 139 del 20 giugno 1988, che aveva dato istruzioni sull'attuazione dell'art. 7, comma 3, della legge 20 maggio 1988, n. 160, relativo all'introduzione di un requisito lavorativo ridotto per la liquidazione dell'indennità ordinaria di disoccupazione in mancanza del requisito ordinario di contribuzione.

Applicazione della disciplina generale dei contributi figurativi

Con il messaggio n. 01946 del 25 ottobre 1988 viene precisato che l'accredito dei contributi figurativi per i lavoratori non agricoli che percepiscono l'indennità con requisiti ridotti segue la disciplina generale prevista per la copertura figurativa dei periodi di disoccupazione indennizzata, anche per quanto riguarda la determinazione del valore retributivo da accreditare.

Assenza di collocazione temporale nell'anno solare

Poiché l'indennità di disoccupazione con requisiti ridotti non è collocabile con precisione in un determinato periodo dell'anno solare di competenza, anche i corrispondenti contributi figurativi risultano privi di collocazione temporale. Di regola ciò non produce conseguenze pratiche, salvo i casi in cui l'anno di percezione dell'indennità sia rilevante per l'acquisizione di un diritto o per la determinazione della misura di una prestazione.

Criterio di attribuzione delle settimane figurative

Quando le settimane scoperte di contribuzione sono più numerose di quelle da attribuire figurativamente, e la norma non offre indicazioni specifiche, l'individuazione delle settimane cui riferire i contributi figurativi deve avvenire secondo il criterio del maggior favore per l'interessato.

Calcolo delle settimane da attribuire figurativamente

Per la specifica disciplina dell'indennità in esame, il numero delle settimane figurative si ottiene dividendo per 6, e non per 7, il numero delle giornate indennizzate, con arrotondamento per eccesso. La precisazione non vale per la copertura figurativa dei periodi di percezione dell'indennità ordinaria di disoccupazione con requisiti normali, per i quali resta fermo il criterio della divisione per 7.

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