Circolare numero 149 del 26-6-1990
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce chiarimenti, in continuità con precedenti istruzioni, su vari profili delle pensioni dei lavoratori marittimi: applicazione dei benefici della legge n. 413/1984 alle pensioni AGO, limiti all’uso dei prolungamenti di navigazione nei supplementi di pensione, criteri di decorrenza delle pensioni di vecchiaia, vecchiaia anticipata e anzianità, valutazione di malattia e disoccupazione, nonché ricostituzione delle pensioni in relazione al DPCM n. 299/1989 sui nuovi massimali di retribuzione pensionabile. Viene inoltre chiarito come trattare i periodi di navigazione riscattati o riconosciuti nella ex Gestione Speciale della soppressa CNPM ai fini della riliquidazione ex lege n. 413/1984.
Chiarimenti su prestazioni pensionistiche per lavoratori marittimi e applicazione della legge n. 413/1984
Chiarimenti sulle prestazioni pensionistiche per lavoratori marittimi
La circolare fornisce istruzioni operative e interpretative in materia di concessione, decorrenza e riliquidazione delle prestazioni pensionistiche dei lavoratori marittimi, con particolare riferimento alla legge n. 413/1984, ai rapporti con l’assicurazione generale obbligatoria e agli effetti del DPCM n. 299 del 16.12.1989 sui limiti di retribuzione pensionabile. I chiarimenti sono resi anche in relazione a precedenti circolari e alla necessità di uniformare il comportamento delle SAP.
Applicazione della legge n. 413/1984 alle pensioni AGO
Viene precisato che i benefici previsti dagli artt. 23, 24, 25 e 26 della legge n. 413/1984 si applicano alle pensioni dell’AGO aventi decorrenza successiva al 31.12.1979, purché l’assicurato risulti iscritto alla Gestione della soppressa CNPM anche per un periodo successivo al 30.11.1979. L’effetto dei benefici opera dalla decorrenza originaria della pensione e non dalla data di entrata in vigore della legge, in coerenza con l’impostazione già seguita per le pensioni di categoria PM dall’art. 58 della stessa legge. La retroattività è ricondotta al fatto che la legge ha disposto, all’art. 4, comma 1, che i lavoratori marittimi già iscritti alle gestioni integrative della soppressa CNPM fossero iscritti, dall’1.1.1980, esclusivamente all’AGO e alla Cassa Unica Assegni Familiari. Le SAP che abbiano liquidato le prestazioni in modo difforme devono riesaminare le pensioni interessate.
Supplementi di pensione e limiti dei prolungamenti di navigazione
In tema di supplemento di pensione, la circolare esclude la possibilità di utilizzare i prolungamenti dei periodi di navigazione previsti dalla legge n. 413/1984. Il motivo risiede nel fatto che, ai sensi degli artt. 24 e 25, comma 4, la decorrenza della pensione rappresenta il limite temporale entro cui i prolungamenti possono essere riconosciuti. Poiché il supplemento interviene dopo la decorrenza del trattamento principale, i prolungamenti non possono essere collocati in un momento successivo alla decorrenza pensionistica e dunque non sono utilizzabili per la liquidazione dei supplementi.
Decorrenza delle pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata
Per le pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata, quando l’interessato richiede la decorrenza dal compimento dell’età pensionabile ma alla stessa data non siano ancora maturati i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione deve decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello in cui i requisiti risultano raggiunti. Il chiarimento viene letto in coordinamento con l’art. 6 della legge n. 155/1981 e con le istruzioni già fornite con la circolare n. 138.2088/PMT/221 dell’8.9.1987. Se il diritto a pensione viene maturato grazie ai benefici degli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984, la decorrenza deve essere fissata dall’1.9.1984, data di entrata in vigore della legge.
Pensione di anzianità, revoca della domanda e prosecuzione volontaria
Per la pensione di anzianità la circolare esclude la facoltà per l’interessato di scegliere liberamente tra vecchia e nuova normativa: la domanda va liquidata secondo la normativa in base alla quale il diritto sorge, con applicazione automatica del trattamento più favorevole, in forza dell’art. 58 della legge n. 413/1984. In alternativa, prima della definizione della pratica, l’assicurato può revocare la domanda e ripresentarla successivamente, così da consentire l’inserimento dei prolungamenti necessari al raggiungimento dei 1820 contributi. Quanto alla prosecuzione volontaria, dopo il 1.9.1984 essa è disciplinata dalle regole dell’AGO e non è consentita per i periodi successivi alla decorrenza della pensione diretta; pertanto non può essere concessa quando sia già stata liquidata una pensione PM secondo le vecchie norme, poiché tali pensioni sono considerate a tutti gli effetti pensioni AGO ai sensi della legge n. 413/1984.
Contribuzione figurativa per malattia e disoccupazione
La circolare affronta anche il tema dell’utilizzo della contribuzione figurativa ai fini della pensione di anzianità. Per la malattia indennizzata, l’interessato può chiedere che alcuni periodi siano esclusi dalla posizione assicurativa se, occupando i vuoti tra gli imbarchi, impediscono il prolungamento della navigazione e quindi il raggiungimento del requisito di 1820 contributi. Questo si collega al principio secondo cui, con la legge n. 413/1984, la malattia è accreditabile solo a domanda dell’interessato, ai sensi dell’art. 56 del R.D.L. n. 1827/1935. Diversa è la disciplina della disoccupazione indennizzata, per la quale non è ammessa un’analoga soluzione: i relativi periodi devono essere computati d’ufficio quando i dati risultano acquisiti.
Ricostituzione delle pensioni per il DPCM n. 299 del 16.12.1989
La circolare fornisce indicazioni per le domande di ricostituzione presentate dai pensionati marittimi a seguito dell’art. 2 del DPCM n. 299/1989, che ha innalzato i limiti di retribuzione pensionabile. Le istruzioni vengono date in via provvisoria, in attesa di chiarimenti generali sull’efficacia della sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 20-22 febbraio 1990. La trattazione deve essere distinta tra pensioni a carico della Gestione Marittimi e pensioni a carico della Gestione Speciale della soppressa CNPM, anche per le diverse regole di calcolo vigenti prima della legge n. 413/1984 e per le diverse decorrenze delle pensioni di categoria PM e PMS.
Gestione Marittimi: criteri di ricostituzione
Per le pensioni liquidate fino al 31.12.1979, il nuovo art. 2 del DPCM non incide sulla pensione complessiva marittima, calcolata sulle retribuzioni tabellari. Può però essere ricalcolata la quota AGO, determinata ai sensi dell’art. 20 della legge n. 658/1967, mediante procedura CI5OP: le SAP devono compilare il modello con la nuova retribuzione pensionabile e inviarlo al Reparto X del Servizio PMT. Per le pensioni liquidate dall’1.1.1980 al 31.12.1984, invece, la ricostituzione segue un doppio binario: la pensione complessiva determinata secondo le vecchie norme non viene ricalcolata, mentre la quota di pensione ex lege n. 413/1984 va rivalutata sulla base delle nuove retribuzioni effettive entro il massimale aggiornato; anche la prestazione AGO va rielaborata dalle SAP tramite CI5OP e i supplementi retributivi dall’1.6.1981 devono essere trasmessi al Reparto X per la ricostituzione.
Gestione Speciale: pensioni PMS e mod. CI5OP
Per le pensioni di categoria PMS con decorrenza dall’1.1.1973 al 31.12.1984, calcolate in base all’art. 16 della legge n. 27/1973, è prevista la rideterminazione secondo i nuovi limiti retributivi del DPCM n. 299/1989. Le domande di ricostituzione devono essere inviate al Reparto X del Servizio PMT, che provvederà a rideterminare gli importi retributivi per il nuovo calcolo della pensione complessiva. Le SAP devono inoltre compilare il mod. CI5OP con la nuova retribuzione pensionabile per la valutazione dell’attività non di navigazione e per eventuali supplementi delle pensioni PMS con decorrenza dall’1.1.1971 al 31.12.1984. Il nuovo CI5OP deve poi essere trasmesso al Reparto X per la ricostituzione della pensione complessiva, della prestazione AGO e dei supplementi.
Calcolo dell’importo mensile in pagamento
La circolare precisa infine che il nuovo importo mensile della pensione da porre in pagamento, ai sensi del comma 3 dell’art. 2 del DPCM, sarà determinato mediante una procedura automatizzata predisposta dal Servizio EAD. Tale procedura sarà resa disponibile solo dopo la definizione delle questioni interpretative collegate alla sentenza della Corte costituzionale richiamata in apertura.
Navigazione riscattata nella ex Gestione Speciale della soppressa CNPM
Con riferimento ai periodi di navigazione già riscattati o riconosciuti secondo la vecchia normativa, la circolare scioglie una riserva espressa in precedenti istruzioni. In sede di riliquidazione delle pensioni PMS ai sensi dell’art. 58 della legge n. 413/1984, tali periodi devono essere maggiorati ai sensi dell’art. 25 della stessa legge per l’effettiva durata della navigazione, anche se in precedenza il loro valore fosse stato ridotto per effetto di riscatti o riconoscimenti nella Gestione Speciale. Le SAP devono individuare le pensioni PMS liquidate dopo l’1.1.1980 con periodi di navigazione mercantile codificati GM, verificare che l’anzianità assicurativa non superi 2080 settimane, e procedere alla riliquidazione solo nei casi utili.
Procedura operativa per la riliquidazione PMS
Poiché i casi sono ritenuti limitati e riferiti al periodo transitorio ormai chiuso al 1.10.1989, non viene predisposta una procedura automatizzata specifica. Le SAP devono invece utilizzare le procedure già esistenti con adattamenti operativi: inserimento di una matricola fittizia per creare una prima posizione assicurativa e operare i prolungamenti dei periodi di navigazione; imputazione dei periodi con codici PM, AGO e GS secondo le indicazioni fornite; elaborazione della posizione con codice di diritto 3; costituzione manuale di una seconda posizione tramite trasformazione della contribuzione; acquisizione della seconda posizione secondo le istruzioni della circolare n. 202 del 27.9.1989; eliminazione della prima posizione dall’archivio, conservando la documentazione nel fascicolo; e infine riliquidazione della pensione sulla base della seconda posizione assicurativa, secondo le procedure che saranno predisposte per il decentramento alle SAP delle operazioni di ricostituzione delle pensioni marittime.
Punti principali
Applicazione dei benefici della legge n. 413/1984 alle pensioni AGO
I benefici degli artt. 23, 24, 25 e 26 della legge n. 413/1984 si applicano alle pensioni dell’assicurazione generale obbligatoria con decorrenza successiva al 31.12.1979, purché sussista un periodo di iscrizione alla Gestione della soppressa CNPM successivo al 30.11.1979. L’effetto decorre dalla data originaria della pensione, per analogia con l’art. 58 della stessa legge. Le SAP che abbiano operato diversamente devono riesaminare le pensioni interessate.
Supplementi di pensione e prolungamenti di navigazione
In sede di concessione del supplemento di pensione non è possibile attribuire i prolungamenti dei periodi di navigazione previsti dagli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984, perché la decorrenza della pensione costituisce il limite temporale entro il quale tali prolungamenti possono essere riconosciuti. Essendo il supplemento successivo alla decorrenza della pensione, i prolungamenti non possono essere utilizzati per questa finalità.
Decorrenza delle pensioni di vecchiaia e vecchiaia anticipata
Quando l’interessato chiede la decorrenza dalla data di compimento dell’età pensionabile, ma a tale data non sono ancora maturati i requisiti di anzianità assicurativa e contributiva, la pensione decorre dal primo giorno del mese successivo a quello in cui tali requisiti vengono raggiunti, in coerenza con l’art. 6 della legge n. 155/1981. Se il diritto è acquisito con i benefici degli artt. 24 e 25 della legge n. 413/1984, la decorrenza è fissata dall’1.9.1984, data di entrata in vigore della legge.
Decorrenza della pensione di anzianità e prosecuzione volontaria
Per la pensione di anzianità non è riconosciuta la facoltà di scegliere tra vecchia e nuova normativa: alla domanda si liquida la pensione secondo la normativa che consente il diritto, con attribuzione automatica del trattamento più favorevole ex art. 58 della legge n. 413/1984. È possibile revocare la domanda prima della definizione e ripresentarla successivamente per consentire l’inclusione dei prolungamenti fino al raggiungimento dei 1820 contributi. La prosecuzione volontaria dopo il 1.9.1984 è disciplinata dall’AGO e non è consentita dopo la decorrenza della pensione diretta; quindi non può essere concessa se è già stata liquidata una pensione PM secondo le vecchie norme.
Malattia, disoccupazione e contribuzione figurativa
Ai fini della pensione di anzianità, il marittimo può chiedere di escludere dalla posizione assicurativa alcuni periodi di malattia indennizzata, se tali periodi occupano spazi liberi tra gli imbarchi e impediscono il prolungamento della navigazione necessario per raggiungere il requisito di 1820 contributi. Non è prevista invece analoga possibilità per i periodi di disoccupazione indennizzata, che devono essere computati d’ufficio quando i dati sono acquisiti. Con la legge n. 413/1984 la malattia è accreditabile solo su domanda dell’interessato, secondo l’art. 56 del R.D.L. n. 1827/1935.
Ricostituzione delle pensioni per i nuovi massimali di retribuzione pensionabile
In attesa di chiarimenti generali sull’applicazione della sentenza della Corte costituzionale n. 72 del 20-22 febbraio 1990, si forniscono istruzioni per le domande di ricostituzione legate al DPCM n. 299 del 16.12.1989. La trattazione va distinta tra pensioni a carico della Gestione Marittimi e quelle a carico della Gestione Speciale della soppressa CNPM, tenendo conto dei diversi criteri retributivi ante legge n. 413/1984 e delle diverse decorrenze delle pensioni PM e PMS. Per alcune casistiche il ricalcolo riguarda solo la quota AGO o la pensione complessiva secondo i limiti massimi di retribuzione previsti dal decreto.
Regole operative per la Gestione Marittimi
Per le pensioni liquidate fino al 31.12.1979 non si applica il nuovo art. 2 del DPCM alla pensione complessiva marittima, perché calcolata sulle retribuzioni tabellari; può invece essere ricalcolata la quota AGO ex art. 20 della legge n. 658/1967 tramite procedura CI5OP, da inviare al Reparto X del Servizio PMT. Per le pensioni liquidate dall’1.1.1980 al 31.12.1984 si applicano sia il ricalcolo CI5OP sia la riliquidazione ex lege n. 413/1984: la pensione complessiva secondo le vecchie norme resta invariata, mentre quella ex legge n. 413/1984 va ricalcolata sui nuovi massimali; la prestazione AGO va rielaborata dalle SAP e i supplementi retributivi dall’1.6.1981 vanno trasmessi al Reparto X.
Regole operative per la Gestione Speciale e calcolo mensile
Per le pensioni PMS con decorrenza dall’1.1.1973 al 31.12.1984, calcolate secondo l’art. 16 della legge n. 27/1973, è richiesta la rideterminazione con invio delle domande al Reparto X del Servizio PMT. Le SAP devono compilare il mod. CI5OP con la nuova retribuzione pensionabile anche per l’attività non di navigazione e per eventuali supplementi nelle pensioni PMS con decorrenza dall’1.1.1971 al 31.12.1984. Il nuovo importo mensile da porre in pagamento sarà calcolato tramite procedura automatizzata da predisporre dal Servizio EAD quando saranno chiariti i profili interpretativi ancora aperti.
Navigazione riscattata nella ex Gestione Speciale e riliquidazione
I periodi di navigazione mercantile già oggetto di riscatto o riconoscimento secondo la vecchia normativa, se utilizzati per la liquidazione della pensione PMS, devono essere maggiorati ai sensi dell’art. 25 della legge n. 413/1984 per l’effettiva durata della navigazione, anche se in precedenza la loro ampiezza sia stata ridotta per effetto del riscatto o del riconoscimento. Le SAP devono individuare le pensioni PMS liquidate dopo l’1.1.1980 con periodi di navigazione codificati GM, verificare che non vi siano più di 2080 settimane di contribuzione, inserire una matricola fittizia per operare i prolungamenti, costituire una seconda posizione assicurativa con la trasformazione della contribuzione e procedere poi alla riliquidazione sulla base della seconda posizione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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