Ordinanza n. 6583/2026 - Roma, Sezione 1B
per l'annullamento - del provvedimento dello Stato Maggiore dell'Esercito - Dipartimento Impiego del Personale, prot. n. M_D AB62BE8 REG2026 0003657 del 15 gennaio 2026 (allegato alla comunicazione prot. M_D A512B1E REG2026 0000895 del 19/01/2026), notificato al ricorrente in data 19 gennaio 2026, recante la "Pianificazione d'impiego" e il trasferimento d'autorità del personale VFP4 frequentatore del corso "Tecnico di aeromobili di 1° livello", nella parte in cui dispone l'assegnazione del ricorrente al 4° Reggimento AVES "Altair" di Bolzano anziché alle sedi richieste (Lamezia Terme o Rimini);della graduatoria finale di merito;della Circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito prot. M_D AB62BE8 REG2023 0030721 del 5 aprile 2023.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Pianificazione d'impiego e trasferimento d'autorità presso il 4° Reggimento AVES "Altair" di Bolzano, graduatoria finale di merito e circolare regolatrice
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la pianificazione d'impiego e il trasferimento d'autorità disposto dallo Stato Maggiore dell'Esercito, nella parte in cui lo ha assegnato alla sede di Bolzano anziché alle sedi richieste di Lamezia Terme o Rimini, nonché la graduatoria finale di merito e la circolare dello Stato Maggiore dell'Esercito del 5 aprile 2023. Il TAR ha rilevato preliminarmente che i controinteressati sono militari in servizio nella Forza Armata e che, pertanto, le notificazioni nei loro confronti dovevano rispettare le formalità speciali previste dall'art. 146 c.p.c. e dall'art. 49 disp. att. c.p.c. La notificazione eseguita dal ricorrente è risultata priva di tali formalità e non conforme neppure ai paradigmi ordinari degli artt. 139 e seguenti c.p.c. La questione esaminata è quindi esclusivamente processuale e riguarda la validità della notificazione della domanda di annullamento a almeno un controinteressato, adempimento richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 41, comma 2, c.p.a.
La decisione
Il TAR ha ritenuto nulla la notificazione effettuata ai controinteressati, poiché non eseguita secondo le modalità speciali applicabili ai militari in attività di servizio e neppure secondo le ordinarie forme notificatorie. Tuttavia, applicando l'art. 44, comma 4, c.p.a., come risultante dalla pronuncia di parziale illegittimità costituzionale richiamata, ha rimesso il ricorrente in termini per rinnovare la notificazione. È stato assegnato il termine perentorio del 15 maggio 2026 per eseguire la nuova notificazione e depositare la relativa documentazione. La camera di consiglio per il prosieguo è stata fissata al 20 maggio 2026. Non è stata adottata alcuna decisione sul merito delle censure relative al trasferimento, alla graduatoria o alla circolare.
Norme richiamate
art. 146 c.p.c.
se il destinatario della notificazione è militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, osservate le disposizioni di cui agli artt. 139 ss., si consegna una copia al pubblico ministero
La notificazione al militare in attività di servizio, quando non eseguita personalmente, deve rispettare la procedura speciale che coinvolge il pubblico ministero e il comando militare competente.
art. 49 disp. att. c.p.c.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Attribuisce all'ufficiale giudiziario specifici compiti, tra cui la compilazione della nota informativa e la trasmissione della copia dell'atto al pubblico ministero, affinché sia inviata al comando militare competente per la consegna urgente.
art. 41, comma 2, c.p.a.
almeno ad un controinteressato
La domanda di annullamento deve essere notificata, a pena di inammissibilità, ad almeno un controinteressato.
art. 44, comma 4, c.p.a.
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
Consente, nella fattispecie considerata, la rimessione in termini per il rinnovo della notificazione nulla.
sentenza Corte costituzionale n. 148 del 9 luglio 2021
eventuale quote, SOLO SE PRESENTE
È richiamata quale pronuncia di parziale illegittimità costituzionale rilevante ai fini dell'applicazione dell'art. 44, comma 4, c.p.a.
Massime di principio
- Quando il destinatario della notificazione è un militare in attività di servizio e la notificazione non è eseguita in mani proprie, devono essere rispettate le formalità speciali previste dall'art. 146 c.p.c. e dall'art. 49 disp. att. c.p.c.; la violazione di tali formalità determina la nullità della notificazione, salvo che essa sia comunque riconducibile a una valida forma notificatoria ordinaria.
- Nel giudizio di annullamento, la notificazione della domanda ad almeno un controinteressato costituisce un adempimento necessario a pena di inammissibilità ai sensi dell'art. 41, comma 2, c.p.a.; qualora la notificazione sia nulla, il giudice può rimettere il ricorrente in termini per rinnovarla ai sensi dell'art. 44, comma 4, c.p.a., assegnando un termine perentorio.
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