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Sentenza

Sentenza n. 5791/2026 - Napoli, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell’efficacia, - dell’ordinanza n. 31 prot.n. 35096 del 12/11/2024 di demolizione di opere edilizie e ripristino dello stato dei luoghi, notificata in data 14/11/2024; - di ogni atto, anche endoprocedimentale, comunque non conosciuto, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto.

Giustizia amministrativa202500204

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza di demolizione n. 31 del 12 novembre 2024, rettificata il 7 gennaio 2025, relativa a vasche e manufatti realizzati senza titolo edilizio

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il proprietario ha impugnato l’ordine di demolizione relativo a due vasche e a più manufatti in muratura o lamiera, tettoie e coperture, deducendo: 1) la nullità dell’ordinanza per violazione dell’art. 21-septies l. 241/1990, perché la prima versione notificata non recava la sottoscrizione del capo del settore urbanistica; 2) l’illegittimità della demolizione per essere stata disposta mentre era pendente una domanda di condono presentata nel 1986, con conseguente difetto di istruttoria; 3) l’erroneità dei rilievi sulle vasche, che sarebbero preesistenti e comprese in titoli edilizi, destinate alla raccolta dei reflui e sostituite con un intervento di manutenzione ordinaria; 4) la violazione dell’art. 7 l. 241/1990 per omessa comunicazione di avvio del procedimento. Il Comune ha sostenuto che le opere sanzionate erano diverse da quelle oggetto della domanda di condono, erano state realizzate successivamente e non erano assistite da titoli.

La decisione

Il TAR ha respinto integralmente il ricorso. Ha rigettato il motivo sulla sottoscrizione rilevando che l’ordinanza, inizialmente notificata il 14 novembre 2024 senza firma, era stata rinotificata il 22 novembre 2024 nella versione sottoscritta; la successiva rettifica del 7 gennaio 2025 aveva inoltre individuato il ricorrente quale unico proprietario. Ha respinto le censure relative al condono e alle vasche sulla base della verificazione: le opere oggi esistenti differiscono da quelle comprese nell’istanza di condono, in particolare per il secondo piano e la chiusura del portico, realizzati senza titolo; le vasche oggetto dell’ordinanza sono invece collocate sul confine sud del lotto e non risultano assistite da autorizzazione. I titoli e gli elaborati relativi alle vasche del 1983, al condono e all’impianto autorizzato nel 2000 riguardavano opere o collocazioni diverse. Ha respinto anche la censura procedimentale: l’ordine di demolizione ha natura vincolata e non era necessaria la comunicazione di avvio. Ha posto a carico del ricorrente il compenso del verificatore, liquidato in € 1.500 oltre accessori se dovuti, previa detrazione dell’eventuale anticipo da rimborsare, e lo ha condannato a pagare al Comune € 2.500 oltre accessori per le spese di giudizio.

Norme richiamate

  • art. 21-septies l. 241/1990

    Tutte le suindicate ordinanze sono state dall’ente locale regolarmente notificate al ricorrente, quindi, nessun vizio inficiante il provvedimento impugnato è ravvisabile nel caso in esame.

    La mancanza della sottoscrizione nella prima versione notificata non ha determinato la nullità dedotta, poiché l’ordinanza sottoscritta è stata successivamente rinotificata e il provvedimento rettificativo è stato regolarmente notificato.

  • art. 7 l. 241/1990

    Da quanto appena osservato discende l’infondatezza anche del quarto motivo di ricorso relativo alla mancata comunicazione di avvio del procedimento, attesa la natura vincolata dell’ordine di demolizione, riconosciuta da granitica giurisprudenza.

    La mancata comunicazione di avvio non rende illegittimo l’ordine di demolizione, in ragione della natura vincolata di tale misura.

  • art. 83 d.P.R. 115/2002

    Ai sensi dell’art. 83 d.P.R. n. 115/2002 è rimessa all’autorità giudiziaria la liquidazione dell’onorario dell’ausiliario del magistrato “secondo le norme del testo unico”.

    La liquidazione dell’onorario dell’ausiliario del magistrato compete all’autorità giudiziaria secondo le norme del testo unico.

  • D.M. 30 maggio 2002, n. 182

    Per la liquidazione del compenso in favore degli ausiliari del giudice amministrativo è possibile applicare analogicamente il D.M. n. 182 del 30 maggio 2002 recante “Adeguamento dei compensi spettanti ai periti, consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su disposizione dell'autorità giudiziaria in materia civile e penale.”

    I criteri del decreto ministeriale sui compensi degli ausiliari dell’autorità giudiziaria in materia civile e penale possono essere applicati analogicamente per liquidare il compenso degli ausiliari del giudice amministrativo.

Massime di principio

  • L’omessa sottoscrizione di una prima versione dell’ordinanza di demolizione non comporta, nel caso in cui l’amministrazione notifichi successivamente al destinatario la versione sottoscritta e regolarmente rettificata, la nullità del provvedimento per mancanza di un elemento essenziale.
  • La pendenza di una domanda di condono non impedisce la demolizione di opere che, in base agli accertamenti istruttori, siano diverse da quelle oggetto dell’istanza e siano state realizzate senza titolo.
  • La demolizione può essere legittimamente ordinata per opere prive di titolo anche quando titoli edilizi o autorizzazioni riguardino manufatti distinti o collocati in aree diverse da quelle delle opere sanzionate.
  • In ragione della natura vincolata dell’ordine di demolizione, l’omessa comunicazione di avvio del procedimento non ne determina l’illegittimità.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniPartecipazione al procedimentoInvalidità del provvedimento
RamiEdiliziaProcedimento amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiNullità del provvedimentoPartecipazione procedimentale

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