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Sentenza

Sentenza del 17/01/2019 n. 114 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

Reddito d'impresa - società a ristretta base societaria - attribuzione di maggior reddito ai soci - violazione di divieto di doppia presunzione - non sussiste.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava l'attribuzione pro quota del maggior reddito accertato in capo alla società, derivante dal disconoscimento di fatture passive relative a operazioni inesistenti. Sosteneva che tale attribuzione costituisse una doppia presunzione, vietata dall'ordinamento, e lamentava inoltre la violazione del contraddittorio e la mancata notificazione nei suoi confronti del verbale redatto a carico della società.

La decisione

La censura è stata respinta. È stato ritenuto legittimo presumere, in presenza di una società a ristretta base societaria, che il maggior reddito extracontabile accertato in capo alla società sia stato distribuito ai soci, anche quando tale maggior reddito derivi dal disconoscimento di costi documentati da fatture per operazioni inesistenti. Non è stata ravvisata una doppia presunzione illegittima. È stata inoltre esclusa la violazione del contraddittorio, poiché il socio aveva utilizzato nel giudizio stralci degli stessi atti societari, dimostrando di averne avuto tempestiva conoscenza.

Norme richiamate

  • Principio giurisprudenziale sulla società a ristretta base societaria

    La ristretta compagine societaria e la presenza di rapporti personali tra i soci consentono di presumere, salvo prova contraria, che gli utili extracontabili accertati siano stati conosciuti e distribuiti ai soci.

  • Divieto di doppia presunzione (praesumptio de praesumpto)

    Il divieto non opera quando l'accertamento si fonda su una presunzione principale adeguatamente provata, quale l'inesistenza delle operazioni fatturate, e sulla conseguente presunzione, dotata di autonoma giustificazione, della distribuzione ai soci del maggior reddito prodotto da una società a ristretta base.

  • Principio del contraddittorio e della conoscenza effettiva degli atti

    La mancata notificazione personale di un verbale societario non determina automaticamente una violazione del contraddittorio se il contribuente dimostra, anche attraverso il contenuto delle proprie difese, di aver avuto tempestiva ed effettiva conoscenza dell'atto.

Massime di principio

  • Nelle società con pochi soci, l'Amministrazione può presumere la distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società, purché l'accertamento del maggior reddito sia adeguatamente motivato.
  • Il disconoscimento di fatture per operazioni inesistenti può costituire la base dell'accertamento del maggior reddito societario e della successiva attribuzione ai soci, senza che ciò integri necessariamente una doppia presunzione vietata.
  • La presunzione di distribuzione degli utili è relativa: il socio può superarla fornendo una prova concreta, ad esempio dimostrando l'assenza di disponibilità delle somme, l'effettiva mancata distribuzione o la propria estraneità alla gestione societaria.
  • La mancata notifica di un atto non comporta automaticamente invalidità se il contribuente ha comunque avuto conoscenza effettiva e tempestiva del suo contenuto e lo ha utilizzato nelle proprie difese.
  • Per contestare efficacemente un accertamento personale derivante da quello societario occorre mettere in discussione sia la ricostruzione del maggior reddito della società sia, autonomamente, la presunzione della sua distribuzione ai soci.

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