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Provvedimento

Deliberazione n. 401 del 28/05/2026

Provvedimento del 28 maggio 2026

Garante Privacy401

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

A seguito della segnalazione di una persona interessata, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato il 14 maggio 2026 nei confronti di Telegram FZ-LLC ai sensi dell’art. 144-bis del Codice privacy. Il provvedimento imponeva alla piattaforma di impedire la diffusione del materiale sessualmente esplicito oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash, e di conservarne l’eventuale versione acquisita in chiaro per dodici mesi, con misure idonee a impedire l’identificazione diretta degli interessati.

Ratifica nei confronti di Telegram FZ-LLC delle misure urgenti per impedire la diffusione su Telegram di materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.

Ratifica di misure urgenti contro la diffusione di materiale sessualmente esplicito su Telegram

Il provvedimento riguarda Telegram FZ-LLC ed è stato adottato nell’ambito della procedura speciale prevista per prevenire la diffusione non consensuale di contenuti sessualmente espliciti destinati a rimanere privati. Il Garante ha ratificato il provvedimento urgente adottato dal dirigente competente il 14 maggio 2026, a seguito della segnalazione di una persona interessata.

Base normativa e competenza del Garante

Il Garante richiama l’art. 144-bis del d.lgs. 196/2003, introdotto dal d.l. 8 ottobre 2021, n. 139, convertito dalla legge 3 dicembre 2021, n. 205. La disposizione attribuisce all’Autorità la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza il consenso della persona interessata.

La medesima disposizione prevede che il Garante decida entro quarantotto ore dal ricevimento della segnalazione, ai sensi degli articoli 143 e 144 del Codice privacy. È inoltre richiamato l’art. 33-bis del regolamento del Garante del 4 aprile 2019, n. 1, introdotto con deliberazione n. 33 del 27 gennaio 2022, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale, salva la successiva ratifica da parte del Garante.

Segnalazione e trattamento esaminato

La persona interessata ha comunicato di trovarsi in una delle situazioni previste dall’art. 144-bis del Codice e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Telegram. Il trattamento oggetto dell’intervento consiste nel possibile caricamento, invio, condivisione o diffusione sulla piattaforma di materiale sessualmente esplicito relativo all’interessato e destinato a rimanere privato.

Provvedimento urgente del 14 maggio 2026

Con la determinazione n. 250 del 14 maggio 2026, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato nei confronti di Telegram FZ-LLC le seguenti misure:

  • ingiunzione di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso all’Autorità in formato hash;
  • prescrizione di conservare per dodici mesi, decorrenti dal ricevimento del provvedimento, l’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma;
  • obbligo di effettuare tale conservazione esclusivamente a fini probatori;
  • obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità le misure adottate a tutela della non identificabilità.

La determinazione dirigenziale è stata trasmessa al gestore della piattaforma con nota del 14 maggio 2026.

Ratifica del Garante

Dopo aver esaminato le osservazioni formulate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000 e la documentazione presente agli atti, il Garante, nella riunione del 28 maggio 2026, ha ratificato il provvedimento urgente n. 250/2026.

La ratifica è stata adottata ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’efficacia delle misure urgenti già imposte a Telegram per prevenire la diffusione del materiale segnalato e assicurare, ove necessario, la conservazione probatoria del contenuto in forma non direttamente identificabile.

Sanzioni

Il provvedimento esaminato non dispone una sanzione amministrativa pecuniaria e non indica criteri di quantificazione ai sensi dell’art. 83 GDPR. Esso ha natura cautelare e correttiva, essendo finalizzato a impedire la possibile diffusione di contenuti sessualmente espliciti senza consenso e a preservare eventuali elementi probatori.

Punti principali

Segnalazione dell’interessato

La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, fossero diffusi senza consenso tramite Telegram.

Intervento urgente del Garante

Il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo, verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis del Codice privacy, ha adottato il 14 maggio 2026 un provvedimento urgente nei confronti di Telegram FZ-LLC.

Misure imposte a Telegram

Telegram è stata ingiunta di adottare immediatamente misure per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione per dodici mesi dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, esclusivamente a fini probatori e con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.

Ratifica

Con il provvedimento del 28 maggio 2026, il Garante ha ratificato il provvedimento urgente n. 250 del 14 maggio 2026, ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019.

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