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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 19799/2020 del 22/09/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

I coniugi Giardini e Tanganelli hanno convenuto Promomar spa per l'adempimento di obbligazioni derivanti dai contratti del 25/08/1998 e 16/09/1998 (cessione di azioni nella società Etrusca Marina s.p.a. e diritto di ormeggio per due posti barca). Promomar eccepiva la clausola compromissoria arbitrale e, nel merito, l'impossibilità sopravvenuta di eseguire il programma contrattuale per difficoltà amministrative, offrendo soluzioni alternative; in via riconvenzionale chiedeva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta. Il tribunale aveva ritenuto inefficaci le clausole derogatorie della competenza, accertato l'inadempimento colpevole di Promomar e dichiarato risolti i contratti condannando Promomar alla restituzione degli acconti e al risarcimento dei danni. La Corte d'appello ha confermato la sentenza di primo grado con soli aggiustamenti su IVA e decorrenza interessi. Promomar ha proposto ricorso per cassazione articolando sei motivi (nullità CTU, validità della clausola arbitrale, confusione tra inadempimento e impossibilità sopravvenuta, errore nella quantificazione del danno e altre censure procedurali).

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso di Promomar: tutti i sei motivi sono stati ritenuti inammissibili o infondati perché in gran parte attengono a valutazioni di fatto (non sindacabili in sede di legittimità) oppure non sono stati adeguatamente contestati nei loro profili di diritto. In particolare, la Corte ha confermato che la clausola arbitrale, essendo inserita in rapporti qualificati come tra professionista e consumatori, era presunta vessatoria ai sensi della disciplina applicabile e non è stata provata la trattativa individuale; le ctu non sono state ritenute nulle perché il giudice le ha utilizzate limitatamente e ha svolto autonomo giudizio; le questioni relative a impossibilità sopravvenuta versus inadempimento e alla quantificazione del danno sono state ricondotte a valutazioni di merito. Promomar è stata condannata alle spese di lite in favore di Giardini e Tanganelli (importi liquidati in dispositivo) e all'eventuale versamento di un ulteriore contributo unificato ai sensi del d.p.r. 115/2002.

Norme richiamate

  • art. 2932 cod. civ.

    Norma richiamata dalla domanda principale per ottenere l'adempimento obbligatorio; nel testo è la base invocata per la pretesa di esecuzione degli obblighi contrattuali.

  • art. 61, 189, 194 cod. proc. civ.

    Richiamate in relazione alla consulenza tecnica d'ufficio (CTU) e alle regole probatorie; la Corte ha ritenuto che eventuali valutazioni giuridiche del CTU non determinano nullità automatica e che il giudice deve sempre valutare autonomamente le risultanze.

  • art. 360, comma 1, n. 3 e n. 5 cod. proc. civ.

    Fondamento delle censure in Cassazione (violazione di legge e vizio di motivazione/travisamento della prova); la Corte ha ritenuto molte doglianze inammissibili perché attengono a valutazioni di fatto o non colgono il principio di diritto applicabile.

  • art. 1341 e 1342 cod. civ.

    Norme sulla forma e approvazione delle clausole nei contratti con clausole onerose o tipiche; la censura relativa a mancata specifica approvazione è stata assorbita dall'esame sulla presunzione di vessatorietà e mancanza di prova della trattativa.

  • art. 1469-bis cod. civ. (poi sostituito dall'art. 142 d.lgs. 206/2005 - Codice del consumo)

    Disposizione che presume vessatorietà delle clausole compromissorie nei contratti tra professionista e consumatore salvo prova della negoziazione individuale; la Corte l'ha applicata per dichiarare inefficace la clausola arbitrale non adeguatamente negoziata.

  • art. 1469-ter cod. civ.

    Stabilisce l'onere probatorio a carico del professionista per dimostrare l'avvenuta trattativa individuale sulla clausola vessatoria; la Corte ha rilevato l'insufficienza probatoria offerta da Promomar.

  • art. 1218 cod. civ.

    Norma sull'inadempimento (responsabilità del debitore); richiamata dal ricorrente ma la Corte ha ritenuto che la questione fosse di merito e non sindacabile in cassazione.

  • art. 1256 cod. civ.

    Riguarda la risoluzione per impossibilità della prestazione; Promomar sosteneva la risoluzione per impossibilità sopravvenuta, ma la Corte ha confermato che la valutazione compete al giudice del merito e non è fondata per cassazione.

  • art. 1227 cod. civ. (richiamato come 'rectius 1237')

    Richiama criteri di responsabilità e quantificazione del danno; la Corte ha ritenuto le censure sulla quantificazione infondate o prive di adeguata contestazione giuridica.

  • art. 1223 cod. civ.

    Principio della liquidazione del danno; il ricorrente non ha dimostrato violazione della norma nella motivazione della Corte d'appello.

  • art. 13, comma 1-quater e comma 1-bis del d.p.r. 115/2002

    Norme sul contributo unificato: la Corte ha dato atto dell'eventuale obbligo per il ricorrente di versare un'ulteriore somma in base a tali disposizioni.

Massime di principio

  • Le clausole compromissorie inserite in contratti tra professionista e consumatore sono presunte vessatorie; il professionista deve provare che la clausola è frutto di trattativa individuale per farla valere.
  • La Cassazione sindaca primariamente il diritto e non la valutazione di fatto: contestazioni basate su travisamento delle prove o valutazioni probatorie senza illustrare il principio di diritto errato sono inammissibili.
  • Le consulenze tecniche d'ufficio (CTU) non sono automaticamente nulle se contengono valutazioni giuridiche; il giudice può valorizzarle parzialmente e svolgere autonomo apprezzamento critico.
  • La distinzione fra impossibilità sopravvenuta e inadempimento colpevole è questione di merito che richiede valutazioni fattuali: per vincere su questo punto è necessario produrre elementi probatori chiari e specifici già nei gradi di merito.
  • Nelle impugnazioni in Cassazione è fondamentale articolare motivi che colgano un errore di diritto o una contraddittorietà della motivazione, non limitandosi a una rinnovata esposizione dei fatti.
  • Chi contesta la quantificazione del danno deve indicare in che punto la motivazione violi o applichi erroneamente la norma di riferimento (art.1223 e seguenti); mere critiche di merito sono insufficienti.

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