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Legge

L.R. Liguria 11/2020

ISTITUZIONE DEL GARANTE REGIONALE PER LA TUTELA DELLE VITTIME DI REATO

Normativa regionaleL.R. Liguria 11/2020

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge istituisce presso la Giunta ligure il Garante per le vittime di reato, ne disciplina funzioni, nomina, incompatibilità, relazioni annuali e trattamento economico. La disciplina è territoriale e riguarda persone fisiche residenti in Liguria vittime di specifici reati commessi nel territorio regionale. La norma finanziaria copre il triennio 2020-2022; il quadro è poi aggiornato da successive modifiche, tra cui l’abrogazione futura dell’art. 8.

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato in Liguria

Istituzione del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato

La legge disciplina l’istituzione in Liguria del Garante regionale per la tutela delle vittime di reato, figura di garanzia posta presso la Giunta regionale ma eletta dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria. L’intervento è rivolto alla tutela, assistenza e protezione delle vittime di reato residenti nel territorio regionale.

Ambito di applicazione e definizione di vittima

Il Garante opera nei confronti delle persone fisiche residenti in Liguria vittime di reati previsti dal libro secondo del codice penale, in particolare nei titoli VI, XI, XII e XIII, purché commessi nel territorio della Regione. La nozione di vittima comprende anche, se la persona offesa è deceduta in conseguenza del reato, il coniuge, i parenti entro il secondo grado, l’adottante o l’adottato e il convivente stabile non coniugato.

Funzioni di assistenza, informazione e coordinamento

Il Garante assicura assistenza pronta e gratuita alle vittime, soprattutto tramite informazioni su denuncia o querela, forme di aiuto disponibili e organismi a cui rivolgersi. Informa anche su patrocinio a spese dello Stato, risarcimento dei danni e benefici eventualmente erogabili da Stato, Regione e altri enti.

Svolge inoltre funzioni di raccordo e impulso: mappa i soggetti pubblici e privati che in Liguria offrono sostegno socio-sanitario, legale e psicologico; collabora con strutture regionali e del settore allargato; promuove intese con enti, istituzioni e Autorità di garanzia; può intervenire nei procedimenti amministrativi per assicurare conoscenza degli atti e rispetto di procedure e termini.

Prevenzione, rete territoriale e promozione di servizi

Tra le attività rientrano la promozione di iniziative con Regione, enti locali, ASL, scuole, associazioni di consumatori e utenti e altri soggetti non profit; la promozione della formazione degli operatori sociali e della Polizia locale, anche attraverso intese per coinvolgere le Forze dell’Ordine; la diffusione di attività informative sul territorio e il sostegno a politiche di prevenzione, protezione, inserimento e reinserimento delle vittime.

La legge prevede anche l’azione per garantire l’accessibilità a strutture di assistenza alle vittime e la creazione di Centri antiviolenza, nonché la collaborazione con il Garante per la protezione dei dati personali per la corretta applicazione della normativa sul trattamento dei dati personali e sensibili.

Rete multidisciplinare di supporto

È istituita la Rete multidisciplinare di supporto e tutela delle vittime di reato, organismo consultivo del Garante composto da rappresentanti di associazioni, organizzazioni, servizi e istituzioni operanti in Liguria nel settore. La Regione promuove intese con altre amministrazioni, anche statali e con le Forze dell’Ordine, per l’eventuale partecipazione di propri rappresentanti.

Nomina, durata e requisiti del Garante

Il Garante è eletto dal Consiglio regionale a scrutinio segreto, con maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati, tra soggetti in possesso di laurea magistrale o titolo equivalente del previgente ordinamento e con specifiche competenze ed esperienze in tutela legale e diritti umani. Dura in carica cinque anni, non è rieleggibile e resta in carica fino alla scadenza anche in caso di scioglimento anticipato del Consiglio.

Ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e revoca

La carica è riservata a cittadini italiani residenti in un Comune della Liguria in possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale. Sono previste numerose cause di ineleggibilità e incompatibilità, tra cui cariche elettive nazionali, regionali e locali, amministrazioni di enti pubblici o partecipati, rapporti con enti convenzionati o sovvenzionati dalla Regione e attività in conflitto di interessi o lavoro subordinato a tempo pieno.

In caso di perdita dei requisiti, il Consiglio dichiara la decadenza; per incompatibilità sopravvenuta, il Garante ha 15 giorni per rimuoverla. Sono previsti la sostituzione entro 30 giorni in caso di vacanza e la revoca per gravi ragioni con la stessa maggioranza richiesta per l’elezione.

Relazione annuale e pubblicità

Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente, con osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti interessati. La relazione è trasmessa ai consiglieri, esaminata entro due mesi dal Consiglio previa audizione in आयोग? <|vq_3853|>Commissione competente, ed è pubblicata per estratto sul Bollettino Ufficiale e integralmente sul sito regionale.

Sede, struttura e trattamento economico

Il Garante ha sede presso la Giunta regionale e si avvale di una struttura regionale di supporto, di spazi e personale messi a disposizione. Il relativo articolo sulla sede è previsto come destinato ad abrogazione quando le strutture regionali di supporto alle figure di garanzia saranno collocate presso il Consiglio regionale secondo la disciplina sopravvenuta richiamata dalla legge regionale 11/2023.

Al Garante spetta un’indennità di funzione pari al 40% dell’indennità mensile lorda dei consiglieri regionali, oltre ai rimborsi spese e ai trattamenti di missione previsti per i dirigenti regionali.

Copertura finanziaria

Gli oneri per l’attuazione della legge sono coperti, per il bilancio di previsione 2020-2022, mediante prelievi dal Fondo e accantonamenti e contestuale iscrizione della spesa nella Missione 1 per organi istituzionali. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata ai relativi bilanci.

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