L.R. Liguria 9/2020
DISPOSIZIONI DI ADEGUAMENTO DELLA NORMATIVA REGIONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge adegua numerose discipline regionali liguri in materia di caccia, aree protette, foreste, ambiente, energia, agricoltura, trasporti, sport, bonifiche, appalti, bilancio e organizzazione amministrativa. Alcune norme sono oggi divenute obsolete o sono state poi dichiarate illegittime costituzionalmente; è inoltre prevista una disciplina transitoria per i rifiuti in ambito portuale fino al 31 dicembre 2026.
Disposizioni di adeguamento e aggiornamento di varie leggi regionali liguri
Disposizioni di adeguamento della normativa regionale ligure
La legge regionale Liguria 19 maggio 2020, n. 9 interviene in modo ampio su molte leggi settoriali regionali, aggiornando definizioni, procedure, composizione di organi, regimi sanzionatori e profili organizzativi. In più punti recepisce evoluzioni del diritto statale ed europeo e detta norme transitorie su alcuni procedimenti e servizi.
Difensore civico
Viene aggiornata la disciplina sull’incompatibilità del Difensore Civico, precisando che, salvo quanto già previsto da altra disposizione regionale, ad esso si applicano le norme in materia di incompatibilità alla carica di consigliere regionale previste dalla legge statale n. 154 del 1981.
Caccia e fauna selvatica
La disciplina venatoria viene modificata in più punti. Per la raccolta del consenso in ambito faunistico viene aggiunta una previsione poi dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2021, secondo cui il consenso si intendeva validamente prestato in mancanza di formale diniego.
Sono inoltre previste queste regole:
- le giornate di caccia svolte nelle aziende agri-turistico-venatorie non si computano nelle giornate settimanali e annuali di caccia;
- la Regione può stabilire, previo parere richiesto dalla normativa statale richiamata, che anche le giornate di caccia in forma selettiva agli ungulati non rientrino nel computo delle giornate settimanali e annuali;
- in materia di soccorso e recupero della fauna selvatica omeoterma, la Regione può avvalersi, con convenzione, di soggetti autorizzati da altre Regioni quando servano specializzazioni particolari, vi sia impossibilità di intervento, carenza di strutture o altre necessità.
Sul piano sanzionatorio viene introdotta una sanzione attenuata, da 10 a 60 euro, se la violazione dell’orario di caccia rientra in uno scostamento temporale massimo di 30 minuti rispetto alla fattispecie sanzionata dalla normativa statale richiamata.
Aree protette e parchi
La legge rafforza l’organizzazione degli enti parco e ne uniforma il funzionamento:
- viene precisata la denominazione del Consiglio di amministrazione tra gli organi del parco;
- la Giunta regionale può disciplinare, anche in modalità telematica, il funzionamento, l’adozione e la deliberazione degli atti e i pareri degli organi e degli uffici degli enti parco;
- la Comunità del Parco, salvo diversa previsione statutaria, è presieduta temporaneamente dal consigliere più anziano di età tra i presenti fino all’elezione del presidente;
- le funzioni di segretario della Comunità del Parco sono affidate a un dipendente dell’ente nominato dal direttore, ferma la possibilità per il direttore di svolgerle personalmente.
Per la gestione degli enti parco si prevede anche:
- la possibilità di applicare gli articoli 90 e 110 del TUEL per economie di scala, potenziamento amministrativo e impiego di personale altamente qualificato, anche per progetti comunitari;
- la possibilità di attribuire funzioni vicarie a dirigenti a tempo indeterminato degli enti gestori, senza oneri per il bilancio regionale.
In materia di vigilanza e personale:
- la vigilanza nelle aree protette è esercitata mediante personale delle tipologie indicate dalla legge;
- possono essere utilizzati, previo accordo con enti locali interessati, agenti, funzionari e ufficiali di polizia locale territorialmente competenti;
- al personale delle strutture regionali e degli enti parco incaricato di funzioni di polizia amministrativa e giudiziaria si applica, ove compatibile, la disciplina della polizia locale;
- al personale di categoria B della Regione, degli enti parco o degli enti locali operante in area protetta possono essere attribuite funzioni di eco-ausiliario, assistente al guardiaparco o assistente alla vigilanza regionale, con qualifica di agente ausiliario di polizia amministrativa.
Anche per il Direttore degli enti parco si prevedono nuove regole di segreteria del Consiglio e della Comunità, con facoltà di svolgere personalmente tali funzioni.
Terre incolte, abbandonate o insufficientemente coltivate
Per la Commissione competente sulle terre incolte si modifica la validità delle sedute:
- in prima convocazione è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione basta la presenza di almeno tre componenti, compreso il presidente.
Edilizia pubblica e attività delle Aziende
Per le Aziende operanti nel settore dell’edilizia pubblica si stabilisce che, per interventi finanziati da soggetti pubblici o con i proventi della cessione degli alloggi pubblici, può essere riconosciuta una quota fino al 20% del costo di costruzione per attività tecniche interne e spese generali del singolo intervento, purché adeguatamente documentate.
Foreste, assetto idrogeologico e movimenti terra
Vengono ampliate le attività eseguibili senza specifici vincoli nel quadro dell’articolo richiamato, includendo tra l’altro:
- posa di recinzioni per proteggere terreni agricoli dai danni della fauna selvatica, se non si tratta di aree di fondo chiuso;
- pulizia di canali di scolo agricoli e lungo strade interpoderali, se non ricompresi nel reticolo idrografico regionale;
- realizzazione ex novo di canali di scolo e rampe con volumi di scavo inferiori a 20 mc;
- attività agricole comportanti movimenti di terra inferiori a 20 mc;
- opere provvisionali di messa in sicurezza necessarie al transito e all’accesso di strade pubbliche e private in caso di frane o smottamenti.
Teleradiocomunicazioni ed energia
Per gli impianti di teleradiocomunicazione con potenza superiore a 10 watt è previsto l’obbligo di trasmettere al Comune e ad ARPAL, entro 30 giorni dall’installazione o modifica, i dati di misurazione del campo elettromagnetico secondo i tracciati stabiliti dalla Giunta regionale.
Le sanzioni amministrative vengono rimodulate:
- da 2.500 a 10.000 euro per installazioni o modifiche difformi o senza l’invio ad ARPAL della documentazione necessaria; vale anche per opere di connessione alle reti elettriche realizzate senza il rispetto della disciplina regionale richiamata;
- da 500 a 5.000 euro per atti diretti a impedire o interrompere i controlli e per il mancato rispetto dell’obbligo di trasmissione dei dati di cui sopra;
- da 250 a 1.000 euro per la mancata trasmissione ad ARPAL dell’autocertificazione sugli impianti e per la mancata osservanza di altra disposizione richiamata.
Distretto agricolo florovivaistico del Ponente
La disciplina del Distretto viene profondamente riorganizzata.
Si ridefiniscono i requisiti di individuazione del Distretto, con riferimento alla significativa presenza di superficie agraria destinata al florovivaismo ornamentale, edule e industriale.
Il Comitato del Distretto è ridefinito nella composizione, con partecipazione di rappresentanti istituzionali, esperti e soggetti espressione della filiera; ciascun componente può designare un supplente, il quorum è ridotto e la durata è fissata in cinque anni.
Le funzioni del Comitato vengono ampliate e concentrate sulle linee guida del Distretto, che sostituiscono il precedente programma di distretto. Le linee guida:
- definiscono i criteri di massima per lo sviluppo del florovivaismo;
- riguardano innovazione, ricerca, nuove imprese, occupazione giovanile, servizi tecnici, promozione, certificazione e organizzazione della filiera;
- possono prevedere interventi straordinari;
- sono approvate dalla Giunta regionale entro 60 giorni dal ricevimento, previa verifica di conformità;
- possono costituire riferimento anche per altri territori al di fuori del Distretto.
La Regione può affidare direttamente al Distretto specifici progetti di rilevanza regionale nell’ambito dei Servizi di sviluppo agricolo, nel rispetto della normativa sui contratti pubblici.
Con l’entrata in vigore della legge il precedente Comitato decade, restando in carica per l’ordinaria amministrazione fino alla nomina del nuovo organismo.
Zone di protezione speciale e caccia di gennaio
La modifica alla disciplina delle misure di salvaguardia per le ZPS, che interveniva sull’esercizio della caccia nel mese di gennaio, è stata successivamente dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale nel 2021.
Energia e piano energetico ambientale regionale
Si chiarisce che il PEAR conserva efficacia fino all’entrata in vigore dei suoi aggiornamenti.
Trasporto pubblico non di linea e registro
La composizione della commissione regionale del settore taxi/noleggio viene modificata con la previsione di cinque esperti, inclusa una figura regionale e un esperto in materia di handicap.
Le amministrazioni competenti devono aggiornare ogni anno, entro il 1° marzo, il registro previsto dalla disciplina regionale, inserendo i dati relativi all’anno precedente.
Agriturismo, pescaturismo e ittiturismo
La modifica riguarda il testo del richiamo normativo, specificando che la disposizione si riferisce alle attività agrituristiche e ittituristiche.
Sistema statistico regionale e trattamento dei dati
La struttura statistica regionale viene espressamente autorizzata a formare, gestire e aggiornare elenchi di intervistatori-rilevatori per rilevazioni affidate dall’ISTAT.
La disciplina sul trattamento dei dati viene aggiornata alla normativa privacy vigente e alle regole deontologiche statistiche applicabili. È inoltre previsto che i soggetti del Sistema statistico regionale possano raccogliere e trattare ulteriormente dati personali, quando i dati anonimi non consentano di raggiungere gli scopi statistici previsti e il trattamento sia necessario per finalità statistiche previste dalla legge o dalla normativa UE.
Sport e convenzioni finanziarie
Le convenzioni regionali in materia sportiva possono essere orientate, senza ulteriori oneri per la Regione, anche a facilitare:
- mutui a favore di soggetti pubblici o privati che realizzino interventi su impianti sportivi ad uso pubblico;
- finanziamenti previsti dalla legislazione nazionale, erogati dall’Istituto per il Credito Sportivo o da altri istituti bancari, in favore di federazioni, discipline associate, enti di promozione e associazioni/società sportive dilettantistiche iscritte al registro CONI.
Produzioni biologiche liguri
La disciplina regionale sul biologico viene ampiamente aggiornata e in parte soppressa.
In particolare:
- vengono eliminati riferimenti ormai superati alle procedure di assoggettamento, controllo e vigilanza;
- alcuni richiami normativi sono aggiornati ai regolamenti UE più recenti;
- in vari articoli è eliminato il riferimento al produttore iscritto nell’elenco regionale degli operatori biologici;
- gli articoli 3, 4 e 5 della legge regionale sul biologico sono abrogati;
- sono aggiornati i richiami alle norme nazionali sul riconoscimento delle organizzazioni di produttori e sulla disciplina degli aiuti di Stato;
- sono aggiornati anche i riferimenti al regime “de minimis” e alle modalità di notifica degli aiuti alla Commissione europea.
Bonifiche di siti contaminati
Si introduce una specifica disciplina per l’inquinamento di corpi idrici superficiali, consentendo al Piano di tutela delle acque di definire misure e valori di riferimento per le bonifiche in caso di eventi inquinanti, anche pregressi.
Restano comunque fermi gli obblighi di comunicazione e prevenzione previsti dal testo unico ambientale.
La sanzione per violazione degli obblighi di bonifica viene aumentata, passando da un range di 1.500-15.000 euro a uno di 5.000-30.000 euro, e si applica anche alle violazioni degli obblighi di bonifica stabiliti per i corpi idrici superficiali.
Servizi nel mercato interno
Viene soppressa una parte del comma richiamato della legge regionale di attuazione della direttiva servizi, con eliminazione di un inciso relativo a una categoria di attività non più pertinente nel testo consolidato.
Aiuti ai settori pesca e agricoltura: interpretazione autentica
La legge fornisce un’interpretazione autentica della disciplina sugli aiuti previsti per ritardi nel versamento statale delle agevolazioni del d.lgs. 102/2004: il limite di 20.000 euro annui deve intendersi come massimo di spesa ammissibile per ciascun anno di ritardo, nei limiti dello stanziamento di bilancio.
Attività estrattiva e corsi d’acqua
Negli ambiti di cava previsti dal piano sono ammessi interventi su corsi d’acqua esistenti, se necessari per attuare il programma di coltivazione, purché sia garantito il deflusso e la funzionalità idraulica in ogni fase.
La ricomposizione ambientale o il riutilizzo del sito devono comunque includere il ripristino o la reinalveazione del tratto di corso d’acqua interessato, nel rispetto della sicurezza idraulica. Gli interventi sono ammessi mediante autorizzazione idraulica nell’ambito del procedimento di settore.
Trasporto pubblico regionale e locale
Per l’autorizzazione prevista dalla disciplina sul trasporto pubblico locale si stabilisce che:
- il rilascio avviene entro 60 giorni dalla domanda;
- l’autorizzazione ha durata quinquennale ed è rinnovabile;
- la Giunta regionale definisce requisiti, condizioni, modulistica, procedure e conseguenze del venir meno dei requisiti dichiarati dall’impresa.
Pesca nelle acque interne
Viene corretto un rinvio normativo interno relativo a una fattispecie disciplinata dall’articolo richiamato.
Paesaggio e porti commerciali
Nella disciplina paesaggistica sono sottratti ad autorizzazione paesaggistica alcuni interventi urbanistico-edilizi privati all’interno dei porti commerciali di Savona, Genova, La Spezia e Imperia, quando riguardano nuove costruzioni, restando esclusi i soli volumi tecnici e impianti tecnologici funzionali ad attività già insediate.
Strutture turistiche ricettive
La modifica originaria è stata successivamente abrogata dalla legge regionale 6 febbraio 2024, n. 1; pertanto la disposizione non risulta più utile nella pratica.
Aziende pubbliche di servizi alla persona e fondazioni
La disciplina delle ASP viene rafforzata in tema di governance, fusione e trasformazione.
Per gli organi di amministrazione:
- se viene scelta l’opzione prevista dalla legge, il consiglio di amministrazione resta di norma in carica fino alla scadenza del mandato;
- può esserne disposta la decadenza immediata con deliberazione unanime;
- l’organo uscente cura le procedure di insediamento dei nuovi organi entro 45 giorni, garantendo l’ordinaria amministrazione.
L’Assemblea degli enti assume nuove funzioni, tra cui la nomina unanime dell’Amministratore unico, la decisione sull’eventuale ritorno al consiglio di amministrazione e l’attribuzione dell’incarico di direttore nei casi previsti.
Viene inoltre richiesto che il direttore sia in possesso di laurea o di esperienza almeno decennale in posizione funzionale utile all’accesso alla dirigenza.
Per fusione e trasformazione:
- la fusione è subordinata al parere favorevole e vincolante della Giunta regionale, da rendere entro 60 giorni su progetto di massima, relazione motivata e bilanci degli ultimi due esercizi;
- analogo parere favorevole e vincolante della Giunta è richiesto per la trasformazione in fondazioni o associazioni di diritto privato senza scopo di lucro;
- dopo il parere favorevole può avviarsi il procedimento previsto dalla legge;
- l’organo di amministrazione approva la trasformazione e il nuovo statuto con atto pubblico, potendo aggiornare gli scopi alle finalità pubbliche effettivamente perseguite.
Centralizzazione degli acquisti e SUAR
La disciplina degli acquisti regionali viene riscritta in modo organico.
La Regione opera come centrale di committenza e soggetto aggregatore, stipulando convenzioni a cui aderiscono:
- soggetti del settore regionale allargato;
- enti strumentali e società in house della Regione;
- altre pubbliche amministrazioni, autorità di sistema portuale e ASP aventi sede in Liguria, che possono aderire.
La Regione si configura inoltre come Stazione Unica Appaltante Regionale (SUAR). Per gli acquisti sanitari interviene A.Li.Sa.; per i beni e servizi informatici interviene Liguria Digitale S.p.A.; per energia elettrica e gas interviene il Consorzio Energia Liguria.
La SUAR può curare affidamenti di progettazione, lavori, servizi, forniture e concessioni, per importi pari o superiori a 40.000 euro, su richiesta delle amministrazioni interessate e sulla base di convenzioni quadro.
È previsto un sistema di raccolta del fabbisogno delle amministrazioni per la programmazione degli acquisti, anche mediante mercato elettronico regionale, e la Giunta adotta linee guida per favorire l’eProcurement.
Sono inoltre previsti:
- facoltà di avvalersi di una società regionale specifica come centrale di committenza per progettazione, gare di lavori e acquisizione di mezzi strumentali;
- misure regionali per legalità, trasparenza e prevenzione antimafia negli appalti e subappalti, anche sulla nomina delle commissioni giudicatrici;
- istituzione del Comitato delle SUA presso il settore competente, con funzioni di coordinamento, composizione intersocietaria e attività a titolo gratuito.
Edilizia residenziale pubblica: decorrenza rinviata
La decorrenza di una disciplina introdotta nel 2017 viene differita dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2021.
Spese di stabilità e bilancio 2020-2022
La legge modifica alcuni stanziamenti della legge di bilancio regionale 2020-2022, aggiornando:
- il fondo di riserva per le spese obbligatorie;
- il fondo strategico regionale per l’esercizio 2020;
- il fondo speciale per le spese correnti per il triennio 2020-2022.
Capacità assunzionali e personale regionale
In applicazione della disciplina statale sul limite alle assunzioni delle regioni, Giunta e Consiglio regionale ripartiscono internamente le capacità assunzionali complessive della Regione, ciascuno potendo incrementare la propria spesa di personale entro il limite massimo risultante dal rapporto tra le rispettive dotazioni di personale a tempo indeterminato e il totale regionale alla data di entrata in vigore della legge.
Sistema dei controlli interni
La legge definisce il sistema dei controlli interni della Regione, finalizzato a garantire legittimità, correttezza e regolarità dell’azione amministrativa, valutazione di performance e prestazioni, efficienza ed economicità, e verifica della coerenza tra risultati e obiettivi.
Il sistema comprende:
- controllo di regolarità amministrativa;
- controllo di regolarità contabile;
- controllo sulle performance;
- controllo sugli enti e organismi del sistema regionale e sulle società partecipate/in house;
- vigilanza del Collegio dei revisori.
La Giunta regionale deve attuare la disciplina con uno o più regolamenti.
Servizi portuali di raccolta e gestione dei rifiuti
In via transitoria, fino al 31 dicembre 2026, le funzioni di raccolta e gestione dei rifiuti prodotti in ambito portuale, limitatamente a spazi, locali e infrastrutture comuni, restano esercitate dalle Autorità di sistema portuale nelle more dell’aggiornamento della pianificazione regionale e provinciale. Dal 1° gennaio 2027 le funzioni saranno svolte secondo la disciplina legislativa nazionale.
Reti di comunicazione elettronica ad alta velocità
È consentito, sotto il profilo concessorio, il posizionamento di fili, cavi e installazioni necessarie alla realizzazione di reti in fibra ottica a banda ultralarga anche se interessano attraversamenti di corsi d’acqua esistenti, purché senza riduzione della sezione di libero deflusso, o linee aeree esistenti.
Restano a carico dei soggetti esecutori, senza indennizzo, gli eventuali riposizionamenti delle linee qualora le opere di attraversamento siano oggetto di adeguamento anche idraulico. Inoltre, entro 15 giorni dall’inizio dei lavori, deve essere depositato presso la Regione il progetto corredato da relazione tecnica attestante l’ininfluenza sui regimi idraulici.
Norma di invarianza finanziaria e urgenza
La legge dichiara che dalla sua attuazione non derivano nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale. È altresì dichiarata urgente, con entrata in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
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