L.R. Liguria 10/2020
ISTITUZIONE DEL GARANTE DEI DIRITTI DELLE PERSONE SOTTOPOSTE A MISURE RESTRITTIVE DELLA LIBERTÀ PERSONALE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge istituisce presso la Giunta ligure il Garante delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale, ne disciplina nomina, durata, incompatibilità, funzioni, poteri, relazione annuale e trattamento economico. Prevede una fase transitoria con nomina entro 3 mesi dall’entrata in vigore e, in mancanza, subentro del Difensore civico. Oneri finanziari coperti sul bilancio 2020-2022.
Istituzione del Garante regionale dei diritti delle persone private o limitate nella libertà personale
Istituzione del Garante regionale delle persone sottoposte a misure restrittive della libertà personale
La legge della Regione Liguria istituisce un Garante regionale con funzioni di tutela dei diritti fondamentali delle persone private o limitate nella libertà personale. Il provvedimento si colloca nell’ambito delle competenze regionali e mira anche a favorire il reinserimento sociale, in collaborazione con le autorità statali e internazionali.
Finalità e ambito di tutela
La Regione dichiara di concorrere alla protezione dei diritti fondamentali e degli altri diritti riconosciuti delle persone in stato di detenzione o comunque sottoposte a restrizioni della libertà personale. La tutela riguarda, in particolare:
- persone detenute, arrestate, fermate o in custodia cautelare;
- persone ristrette nei centri di prima accoglienza e nei centri di permanenza per i rimpatri;
- persone sottoposte a TSO;
- persone sottoposte ad altri provvedimenti restrittivi della libertà personale. La finalità generale è assicurare il rispetto della Costituzione e delle convenzioni internazionali sui diritti umani, con attenzione al reinserimento sociale.
Nomina, requisiti e durata dell’incarico
Il Garante è istituito presso la Giunta regionale ed è eletto dal Consiglio regionale Assemblea Legislativa della Liguria a scrutinio segreto, con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati. Deve essere scelto tra persone di comprovata competenza nella tutela dei diritti fondamentali, con esperienza istituzionale, sociale o culturale e conoscenza delle problematiche della reclusione e dell’inclusione sociale.
Requisiti principali:
- laurea magistrale o diploma di laurea del previgente ordinamento;
- cittadinanza italiana;
- residenza in un Comune della Regione Liguria;
- possesso dei requisiti per l’elezione a consigliere regionale.
L’incarico dura cinque anni ed è non rieleggibile. Il Garante opera in piena autonomia e indipendenza di giudizio e valutazione.
Incompatibilità, ineleggibilità e decadenza
La disciplina individua numerose cause di ineleggibilità e incompatibilità, volte a garantire indipendenza e assenza di conflitti di interesse. Non sono eleggibili, tra gli altri:
- parlamentari europei e nazionali, sindaci, consiglieri e assessori regionali, metropolitani, provinciali e comunali, e titolari di altre cariche elettive;
- amministratori di enti pubblici, aziende pubbliche o società partecipate;
- amministratori di enti dipendenti dalla Regione;
- titolari, amministratori e dirigenti di enti o imprese legati da contratti di lunga durata con la Regione o altri enti pubblici indicati dalla legge, o beneficiari di sovvenzioni;
- soggetti che abbiano ricoperto incarichi nell’amministrazione penitenziaria.
La carica è incompatibile con attività che generino conflitto di interessi e con un lavoro subordinato a tempo pieno; è inoltre incompatibile con ogni carica elettiva pubblica. Se l’incarico è conferito a personale regionale o di enti dipendenti, opera il collocamento in aspettativa senza assegni, con mantenimento del posto e utilità del periodo ai fini previdenziali e di anzianità.
Se sopravviene una causa di incompatibilità, il Presidente del Consiglio regionale invita a rimuoverla entro 15 giorni; in caso di inerzia, il Consiglio dichiara la decadenza. In caso di dimissioni, morte, impedimento fisico o psichico o incompatibilità, la sostituzione avviene entro 30 giorni.
Funzioni di vigilanza, impulso e segnalazione
Il Garante svolge una funzione ampia di impulso e controllo a tutela delle persone ristrette. In particolare:
- promuove il rispetto della legalità e delle norme costituzionali, internazionali e statali nelle misure restrittive;
- tutela l’accesso alla salute, all’istruzione, alla formazione professionale, al miglioramento della qualità della vita e alle misure di reinserimento sociale e lavorativo;
- interviene d’ufficio sugli uffici regionali, sugli enti strumentali, sugli enti e aziende dipendenti dalla Regione, sulle ASL, sulle aziende ospedaliere, sugli enti locali e sugli altri enti che svolgono attività nelle materie di competenza regionale, per verificare la regolarità e tempestività dei procedimenti che riguardano diritti o interessi delle persone tutelate;
- segnala agli organi regionali fattori di rischio o di danno;
- favorisce attività lavorative, sportive, culturali e sociali negli istituti penitenziari per adulti e negli istituti penali per minorenni;
- segnala abusi, disfunzioni, carenze, ritardi e irregolarità, anche agli organi statali e, se necessario, internazionali;
- assicura il rispetto del diritto all’istruzione e propone interventi per migliorarne il livello;
- favorisce programmi di formazione per le persone private o limitate nella libertà personale.
Il Garante informa periodicamente la Commissione consiliare competente sull’attività svolta.
Poteri istruttori e modalità di intervento
Per l’esercizio delle funzioni il Garante può chiedere alle amministrazioni penitenziarie informazioni, documenti e atti utili. Può anche richiedere un intervento diretto di tutela quando rilevi ostacoli o limitazioni, previa segnalazione alle autorità competenti.
Può istruire pratiche su fatti rilevanti con ogni modalità ritenuta opportuna e, se la segnalazione è infondata, la archivia con atto motivato. Se la segnalazione è fondata, può formulare raccomandazioni all’amministrazione interessata, che in caso di dissenso deve rispondere motivatamente entro 30 giorni. Se non vi è riscontro, il Garante sollecita le competenti autorità e organismi nazionali o internazionali.
Può inoltre avvalersi di esperti, nonché della collaborazione di associazioni di volontariato e centri di studio e ricerca. Quando possibile, propone all’amministrazione competente soluzioni di carattere generale per questioni riguardanti singole persone o categorie di persone ristrette.
Visite agli istituti e alle strutture di restrizione
Il Garante può visitare senza autorizzazione:
- istituti penitenziari;
- istituti penali per minorenni;
- strutture per il TSO;
- ospedali psichiatrici giudiziari;
- comunità terapeutiche e di accoglienza;
- altre strutture pubbliche e private dove si trovano persone sottoposte a misure alternative o agli arresti domiciliari.
Può incontrare liberamente le persone recluse. Può inoltre visitare i Centri di permanenza per i rimpatri previa autorizzazione della Prefettura competente, nonché le camere di sicurezza delle Forze di polizia previo avviso e senza pregiudizio per le indagini in corso.
Relazione annuale e controllo consiliare
Entro il 31 marzo di ogni anno il Garante presenta una relazione sull’attività svolta nel precedente anno solare. La relazione contiene osservazioni e suggerimenti sul funzionamento degli uffici e degli enti coinvolti nell’attività di tutela.
La relazione è trasmessa tempestivamente a tutti i consiglieri regionali ed è esaminata dal Consiglio entro due mesi, previa audizione del Garante da parte della Commissione competente. Il documento è pubblicato per estratto nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria e integralmente sul sito istituzionale.
Rapporti con Giunta, enti locali e sistema di garanzia
Il Garante propone alla Giunta regionale iniziative e interventi per la tutela dei diritti fondamentali e per il reinserimento sociale dei detenuti. Esprime inoltre, entro 20 giorni dalla richiesta, pareri sugli atti della Regione e degli enti locali relativi alla condizione carceraria, con attenzione alle misure alternative alla detenzione, al trattamento inframurario, al volontariato penitenziario e al coinvolgimento della cittadinanza nei processi di inclusione sociale.
Sollecita gli enti locali a promuovere iniziative per l’accesso al lavoro, alla formazione professionale e alla tutela della salute delle persone in esecuzione penale. Collabora anche con i titolari di funzioni di garante dei detenuti operanti a livello locale, per segnalare interessi comuni e coordinare le attività.
Trattamento economico, sede e struttura di supporto
Al Garante spetta un’indennità di funzione pari al 40% dell’indennità mensile lorda dei consiglieri regionali, oltre ai rimborsi spese e ai trattamenti di missione previsti per i dirigenti regionali.
La sede è presso la Giunta regionale e il Garante si avvale di una struttura regionale di supporto, degli spazi e del personale messi a disposizione.
Disposizioni transitorie
In prima applicazione:
- il Garante deve essere nominato entro tre mesi dall’entrata in vigore della legge;
- la prima relazione annuale va presentata entro sei mesi dall’inizio dell’esercizio delle funzioni decorrente dalla nomina.
Se il termine per la nomina decorre inutilmente, le funzioni sono svolte dal Difensore civico regionale, al quale sono assegnate le necessarie risorse finanziarie, umane e strumentali.
Copertura finanziaria
Gli oneri per l’attuazione della legge sono coperti mediante prelievo dal Fondo “Fondi e accantonamenti” e iscrizione corrispondente nella missione “Servizi istituzionali, generali e di gestione” per gli esercizi 2020, 2021 e 2022, con stanziamento di 50.000 euro per ciascun anno. Per gli esercizi successivi la copertura è demandata ai relativi bilanci.
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