L.R. Liguria 8/2020
MISURE URGENTI IN CONSEGUENZA DELL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA COVID-19
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Liguria dispone il differimento dei termini della tassa automobilistica per scadenze tra l’8 marzo e il 30 giugno 2020, con pagamento entro il 31 luglio 2020 senza sanzioni o interessi. Prevede inoltre contributi per imprese agricole e ittiche nel 2020, un prestito agevolato per il Ponte di Ceparana con rimborsi fino al 2025, rinvia al 1° gennaio 2021 una disciplina sul Fondo investimenti e consente deroghe sull’indebitamento delle aziende sanitarie.
Misure urgenti regionali collegate all’emergenza Covid-19
Misure urgenti regionali in conseguenza dell’emergenza Covid-19
La legge regionale della Liguria introduce interventi straordinari connessi all’emergenza epidemiologica da Covid-19. La disciplina riguarda soprattutto profili fiscali, sostegni economici a settori produttivi e misure finanziarie e programmatorie a favore di enti e infrastrutture regionali.
Differimento della tassa automobilistica regionale
Per effetto dell’emergenza Covid-19, sono differiti i termini dei versamenti ordinari della tassa automobilistica regionale con scadenza tra l’8 marzo 2020 e il 30 giugno 2020. Il pagamento può essere effettuato in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2020, senza applicazione di sanzioni e interessi.
- Non è previsto il rimborso di quanto eventualmente già versato.
- La Giunta regionale può disporre un ulteriore differimento dei termini, in relazione all’evoluzione dell’emergenza.
- La norma non comporta nuovi o maggiori oneri per il bilancio regionale, poiché il versamento resta dovuto nello stesso esercizio contabile.
Sostegno alle imprese agricole e ittiche
La Regione Liguria è autorizzata a sostenere le imprese agricole e ittiche che abbiano cessato, ridotto o sospeso l’attività a causa dell’emergenza Covid-19, mediante contributi finalizzati al superamento della crisi, al riavvio e al rilancio delle attività. È inoltre prevista la possibilità di realizzare un programma di promozione delle attività, delle produzioni e delle imprese del comparto, anche su scala nazionale e internazionale.
Le modalità operative sono demandate a deliberazione della Giunta regionale, che disciplina:
- forme dei contributi;
- modalità e criteri di concessione;
- approvazione del programma di promozione.
È abrogata la precedente disciplina regionale contenuta nell’articolo 19 della legge regionale n. 29/2018 e successive modificazioni.
Sul piano finanziario, gli oneri sono quantificati in 1.000.000 euro per il 2020, coperti mediante riduzione di risorse già stanziate e corrispondente incremento della Missione agricoltura, politiche agroalimentari e pesca del bilancio 2020-2022.
Prestito agevolato per il Ponte di Ceparana
Per garantire il regolare svolgimento delle attività connesse alla realizzazione del “Collegamento tra il raccordo autostradale e la sponda destra del Fiume Magra – Ponte di Ceparana”, la Giunta regionale è autorizzata a concedere alla Provincia della Spezia, quale soggetto attuatore, un prestito agevolato non oneroso fino a 3.000.000 euro.
Il prestito è collegato al credito vantato dalla Provincia nei confronti del Ministero ed è erogato in tre annualità, in base agli stati di avanzamento dei lavori:
- 1.000.000 euro nel 2022;
- 1.000.000 euro nel 2023;
- 1.000.000 euro nel 2024.
La restituzione deve avvenire senza oneri, secondo questo schema:
- 1.000.000 euro, anche a tranche, in base ai riversamenti ministeriali e comunque entro il 31 dicembre 2023;
- 1.000.000 euro, anche a tranche, in base ai riversamenti ministeriali e comunque entro il 31 dicembre 2024;
- 1.000.000 euro entro il 31 dicembre 2025.
Sono inoltre previsti:
- iscrizione delle entrate da restituzione nel Titolo 5 del bilancio 2022-2024;
- copertura degli oneri mediante risorse della Missione trasporti e diritto alla mobilità, Programma viabilità e infrastrutture stradali, Titolo 3 del medesimo bilancio.
Programmazione di investimenti e Fondo regionale
In relazione all’emergenza Covid-19, viene differita al 1° gennaio 2021 l’applicazione della disposizione dell’articolo 4, comma 14, della legge regionale n. 34/2016 e successive modificazioni.
Nel periodo intermedio, la Giunta regionale deve definire con apposite convenzioni con FI.L.S.E. S.p.A.:
- le finalità del Fondo di cui all’articolo 4 della l.r. 34/2016;
- le modalità di utilizzo del Fondo;
- il regime delle risorse impiegate.
Indebitamento delle aziende sanitarie
La Giunta regionale può autorizzare gli enti ricompresi nell’articolo 19 del d.lgs. n. 118/2011 a contrarre mutui e altre forme di indebitamento anche oltre i limiti di durata previsti dalla normativa statale richiamata, nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 3, commi 16-21, della legge n. 350/2003.
L’ammontare complessivo delle rate, per capitale e interessi, non può comunque superare il 15% delle entrate proprie correnti delle strutture interessate.
Urgenza ed entrata in vigore
La legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.
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