Cassazione Civile, Sentenza n. 10287/2022 del 31/03/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia nata dalla notifica di avvisi di accertamento per tariffa d'igiene ambientale (TIA) per gli anni 2001-2005 per immobili della società contribuente (importo complessivo Euro 13.385,29). La contribuente impugnò gli avvisi; il giudizio di primo grado dichiarò il ricorso inammissibile per tardività su alcune annualità e respinse nel merito altra parte. La CTR confermò; la Corte di Cassazione con sent. n.4512/2012 accoglieva il ricorso della contribuente su profili relativi alla sospensione dei termini per il verbale di mancato accordo; la controversia fu riassunta davanti alla CTR via rinvio, la quale, nella fase di rinvio, decise parzialmente a favore della contribuente (esclusione dell IVA). In cassazione la concessionaria (Ascit) proponeva impugnazione; nel corso del procedimento di cassazione Ascit ha rinunciato al ricorso, con accettazione della controparte.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato l'estinzione del procedimento per la rinuncia del controricorrente (Ascit) e, per effetto dell'estinzione con accettazione, ha disposto il passaggio in giudicato della sentenza di appello. Sono state compensate integralmente le spese del giudizio di cassazione; non è stato applicato il contributo additionale ex art.13 comma 1-quater DPR 115/2002. In precedenza, la Corte ha rilevato l'erronea valutazione della CTR circa la devoluzione della controversia in sede di rinvio, confermando che l'intera controversia era stata devoluta al giudice del rinvio.
Norme richiamate
Codice civile
Richiamata dal ricorrente nella censura; non emergono specifiche interpretazioni approfondite nel testo oltre alla segnalazione di violazione formale
Codice di procedura civile
artt. 99, 112, 115, 116, 324, 336, 338, 360, 390, 391, 395 c.p.c.
Art.338 c.p.c. (effetto dell'estinzione dell'appello e passaggio in giudicato) applicato analogicamente alla rinuncia in Cassazione; art.360 c.p.c. invocato come motivo di cassazione; artt.390-391 disciplinano la rinuncia agli atti ma non gli effetti sull'impugnazione, i quali sono regolati dall'art.338 e dalla giurisprudenza
D.lgs. 546/1992
Richiamato come norma che consente la riassunzione del giudizio in caso di accoglimento in Cassazione (rinvio)
D.lgs. 22/1997
Invocato nella censura relativa alla competenza e alla regolamentazione del servizio rifiuti; il testo non esplicita una precisa interpretazione sostanziale della norma da parte della Corte nella decisione conclusiva
D.lvo 446/1997
art. 52 comma 1 d.lvo 446/1997
Censurato dal ricorrente in relazione ai poteri attribuiti al gestore delegato; la Corte non ha pronunciato una deroga sull'esistenza o meno della delega, perché il giudizio si è estinto per la rinuncia
Regolamento del Comune di Capannori
artt. 1, 32 e 33 del Regolamento approvato con delibera CC n.28 del 13.4.2014
Il ricorrente contestava che il regolamento attribuisse poteri ad Ascit; la questione è stata posta ma il definitivo passaggio in giudicato è avvenuto per estinzione del procedimento a seguito della rinuncia
D.P.R. 115/2002
art. 13 comma 1-quater D.P.R. n.115/2002
La Corte ha ritenuto non applicabile il meccanismo sanzionatorio previsto per il contributo aggiuntivo in quanto detto meccanismo si applica all'inammissibilità originaria del gravame e non all'inammissibilità sopravvenuta per rinuncia
Massime di principio
- La rinuncia all'impugnazione in Cassazione, se accettata dalla controparte o se la controparte non ha interesse alla prosecuzione del giudizio, determina l'estinzione del procedimento e il passaggio in giudicato della sentenza impugnata (applicazione analogica dell'art.338 c.p.c.).
- La mera rinuncia agli atti di impugnazione produce effetti processuali rilevanti: comporta l'estinzione del procedimento e può consolidare la decisione favorevole alla controparte che abbia ottenuto esito positivo in grado precedente.
- Questioni sostanziali sollevate contro provvedimenti di enti locali o sulla presunta carenza di delega al gestore non vengono decise quando il giudizio si estingue per rinuncia dell'impugnante; pertanto, per ottenere una pronuncia sostanziale è necessario che la controversia non sia estinta per ragioni procedurali.
- La Corte di legittimità può applicare la giurisprudenza consolidata secondo cui alcuni meccanismi sanzionatori (es. contributi integrativi per impugnazioni inammissibili) non si applicano in caso di inammissibilità sopravvenuta o rinuncia successiva.
- Se una sentenza di Cassazione ha rinviato la causa a cognizione piena, il giudice del rinvio è competente a decidere sull'intera controversia devoluta; eventuali errori di valutazione sulla devoluzione possono essere oggetto di censura, ma l'esito finale dipende anche da eventi sopravvenuti (es. rinuncia dell'altra parte).
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