Cassazione Penale, Sentenza n. 11341/2026 del 26/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato la richiesta di applicazione della continuazione tra i reati accertati con cinque sentenze (reati di rapina, lesioni, furto, evasione, reati contro la pubblica amministrazione e di armi) su censura di violazione degli artt. 81 cod. pen. e 671 cod. proc. pen. e per carenza di motivazione. La difesa chiedeva, in subordine, il riconoscimento della continuazione almeno fra alcuni gruppi di reati (in particolare tra due rapine e tra reati di lesioni), lamentando che il giudice dell'esecuzione non avesse esaminato nel dettaglio la sussistenza di un medesimo disegno criminoso per gruppi di reati.
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso generico e manifestamente infondato e ne ha disposto l'inammissibilità. Ha ritenuto congrua e lineare la motivazione del giudice dell'esecuzione che aveva escluso la continuazione per insufficienza di elementi indicativi di un disegno criminoso unitario: eterogeneità delle fattispecie, differente modus operandi, diversità delle persone offese, ampio arco temporale (anche oltre due anni), periodi di detenzione intervenuti tra i fatti. La Corte ha altresì osservato che la prospettazione subordinata di continuazione parziale poteva essere valutata solo se adeguatamente specificata e supportata da indici convergenti, cosa che non era avvenuta. Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento e a versare alla Cassa delle ammende la somma di euro 3.000 ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 81 cod. pen.
Norma sulla continuazione del reato: la Corte richiama che, anche in sede esecutiva, il riconoscimento della continuazione richiede la verifica di concreti indicatori (omogeneità delle violazioni e del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità operative, causali, sistematicità, programmazione) e che la mera tendenza del soggetto a delinquere non è sufficiente.
art. 671 cod. proc. pen.
Articolo richiamato nella censura; la Corte rileva che il ricorso denunciava violazione di tale norma ma lo ritiene generico e privo di specifiche critiche tali da scalfire la motivazione del giudice dell'esecuzione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma che disciplina la condanna alle spese del procedimento in caso di inammissibilità del ricorso: applicata per imporre al ricorrente il pagamento delle spese e delle somme alla Cassa delle ammende.
legge 18 aprile 1975, n. 110
Riferimento normativo relativo ai reati di armi indicati fra le sentenze oggetto dell'istanza; citata in relazione ai fatti e alle condanne pregresse valutate dal giudice dell'esecuzione.
Sez. U., n. 28659 del 18/05/2017 (Gargiulo)
Giurisprudenza di riferimento riaffermata: il riconoscimento della continuazione richiede un'approfondita verifica degli indici sintomatici dell'unitarietà progettuale, anche in sede esecutiva.
Massime di principio
- La continuazione (art. 81 c.p.) richiede, anche in sede di esecuzione, prove di un progetto criminoso unitario: omogeneità dei reati, contiguità spazio-temporale, analogia di modus operandi, identità del bene giuridico leso e indici convergenti.
- La mera reiterazione di fatti delittuosi nel tempo e una generica "tendenza a delinquere" non sono sufficienti a fondare la continuazione; il richiedente deve allegare e documentare specifici indici di unità progettuale.
- Se si chiede la continuazione parziale (per gruppi di reati), l'istanza deve individuare chiaramente i gruppi e fornire elementi probatori o indizi specifici per ciascun gruppo; le richieste generiche possono essere rigettate come inidonee.
- Un lungo intervallo temporale tra reati, la diversità delle vittime, il differente modus operandi e la presenza di periodi di detenzione intervenuti tra i fatti sono elementi che, se convergenti, possono escludere l'unitarietà del disegno criminoso; tuttavia la detenzione non esclude automaticamente la continuazione e va valutata nel contesto.
- Le impugnazioni generiche e prive di richiami specifici al percorso argomentativo del giudice possono essere dichiarate inammissibili e comportare condanne alle spese e sanzioni alla Cassa delle ammende.
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