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Ordinanza

Ordinanza n. 7139/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

Giustizia amministrativa202603960

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Diniego definitivo della domanda di trasferimento a Torino e, in parte qua, circolare dello Stato Maggiore dell’Esercito sui trasferimenti a domanda per il 2025; nel presente giudizio è controversa la competenza territoriale tra il TAR Piemonte, il TRGA di Bolzano e il TAR Lazio

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

La controversia

Il militare, in servizio presso il 5° Reggimento Alpini di Vipiteno e temporaneamente assegnato a Torino ai sensi dell’art. 42-bis del d.lgs. n. 151/2001, aveva chiesto l’11 marzo 2025 il trasferimento definitivo a Torino. Pur essendosi collocato al primo posto per la sede richiesta, l’istanza era stata respinta dapprima per le esigenze di organico dell’ente di appartenenza e poi, con provvedimento definitivo del 29 agosto 2025, perché il limite del 3% della forza effettiva aveva consentito l’uscita di non più di 15 graduati, mentre il ricorrente risultava 51° nella graduatoria in uscita dal proprio ente. Impugnati il diniego e il par. 8 dell’Allegato D della circolare 2025, il TAR Piemonte aveva declinato la competenza in favore del TRGA di Bolzano in ragione della sede di servizio. Riassunto il giudizio, il TRGA ha sollevato d’ufficio regolamento di competenza, ritenendo che l’impugnazione della circolare dell’autorità centrale, efficace sull’intero territorio nazionale, comportasse la competenza del TAR Lazio. La controversia davanti al Consiglio di Stato riguarda esclusivamente la competenza territoriale, non il merito del diniego né i vizi sostanziali dedotti contro gli atti.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto la prospettazione del TRGA di Bolzano e ha dichiarato territorialmente competente il TAR Lazio, sede di Roma. Poiché il ricorrente ha impugnato espressamente, insieme all’atto applicativo, anche una circolare dell’autorità centrale con efficacia non territorialmente limitata, opera il criterio di competenza previsto dall’art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.; non rileva quanto sia importante l’impugnazione della circolare nell’economia complessiva del ricorso, poiché tale valutazione attiene al merito. L’eventuale annullamento parziale della circolare produrrebbe effetti demolitori estesi all’intero territorio nazionale. Il giudizio può essere riassunto davanti al TAR Lazio secondo le modalità e i termini dell’art. 16, comma 3, c.p.a. Nulla sulle spese.

Norme richiamate

  • art. 13, commi 3 e 4-bis, c.p.a.

    Non v’è, quindi, ragione di discostarsi dall’orientamento secondo cui "ai sensi dell’art. 13, commi 3 e 4 bis, c.p.a., qualora sia impugnata una circolare unitamente all’atto applicativo che esplica la sua efficacia in un determinato ambito territoriale, il ricorso resta in ogni caso attratto nella competenza del Tar Lazio, sede di Roma, non rilevando a tal fine la maggiore o minore importanza che l’impugnazione dell’atto dell’autorità centrale assume nell’economia generale del ricorso, tale questione riguardando il merito del gravame e lo spostamento della competenza del T.A.R. periferico adito a quello del Lazio si verifica per il solo fatto che il ricorrente abbia manifestato la volontà di impugnare un atto di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente"

    Quando insieme all’atto applicativo viene impugnata una circolare di un’autorità centrale efficace sull’intero territorio nazionale, la competenza territoriale è attratta al TAR Lazio, sede di Roma, indipendentemente dalla rilevanza che la contestazione della circolare abbia nel ricorso.

  • art. 15, comma 5, c.p.a.

    Pronunciando, quindi, sul regolamento di competenza proposto ex art. 15, comma 5, c.p.a. dal T.R.G.A. con ordinanza collegiale n. 111 del 2026, va indicato quale giudice territorialmente competente il T.A.R. per il Lazio –sede di Roma.

    Il Consiglio di Stato decide il regolamento di competenza proposto d’ufficio indicando il giudice territorialmente competente.

  • art. 16, comma 2, c.p.a.

    Nulla sulle spese ai sensi dell’art. 16, comma 2, c.p.a..

    Nel procedimento sul regolamento di competenza le spese sono lasciate a carico delle parti, senza statuizione di condanna.

  • art. 16, comma 3, c.p.a.

    Il giudizio potrà essere riassunto dinanzi a tale Tribunale con le modalità ed entro i termini di cui al comma 3 dell’art. 16 c.p.a..

    Dopo la decisione sulla competenza, il giudizio può proseguire mediante riassunzione davanti al TAR dichiarato competente, rispettando modalità e termini previsti dalla norma.

Massime di principio

  • Se il ricorrente impugna congiuntamente un atto applicativo efficace in un ambito territoriale determinato e una circolare di un’autorità centrale con efficacia non limitata territorialmente, la competenza territoriale spetta al TAR Lazio, sede di Roma; è irrilevante che la contestazione della circolare sia marginale nell’economia del ricorso, perché tale profilo attiene al merito.
  • L’attrazione della competenza al TAR Lazio sussiste per il solo fatto che sia manifestata la volontà di impugnare l’atto dell’autorità centrale con efficacia nazionale, anche se l’atto applicativo produce effetti in un territorio circoscritto.
  • Dichiarata la competenza territoriale di un TAR nell’ambito del regolamento di competenza, il giudizio può essere riassunto davanti a tale tribunale nei termini e con le modalità stabiliti dall’art. 16, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieCompetenza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

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