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Ordinanza

Ordinanza n. 2650/2026 - Roma, Sezione 3

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente è risultata non ammessa al corso di Laurea in questione; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16 luglio 2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Bando di Concorso dell'Università degli Studi di Napoli “Federico II” nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - delle linee guida predisposte per lo svolgimento delle prove e diramate a tutti gli Atenei dal Cineca; - dei verbali delle Commissioni di concorso e delle Sottocommissioni d’aula dell’Università presso la quale parte ricorrente ha espletato la prova di concorso; - dei verbali di ritiro delle scatole sigillate per gli esami e le schede anagrafiche; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - dell’elenco degli esiti della prova de qua, nella parte in cui l’odierna ricorrente ha ottenuto un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorvianti all’interno del proprio questionario; - dell’esito della prova sostenuta da parte ricorrente, nella parte in cui le è stato attribuito un punteggio inferiore a quello legittimamente spettante, a causa della presenza del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errato e/o fuorviante all’interno del proprio questionario; - del punteggio riportato da parte ricorrente all’esito delle prove d’esame in questione, in quanto inferiore a quello legittimamente spettante, viziato dalla presenza del quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello palesemente errati e/o fuorviante presenti all’interno del proprio questionario; - del questionario somministrato a parte ricorrente in occasione della prova de qua, con particolare riferimento al quesito n. 8 della prova di Fisica del secondo appello; - dei verbali/atti della Commissione, di estremi non conosciuti, con cui sono state predisposte e/o approvate le domande da somministrare ai candidati in occasione della prova in questione, e le relative opzioni di risposta, con particolare riferimento al quesito n.8 della prova di Fisica del secondo appello di parte ricorrente, in quanto manifestamente erroneo e/o fuorviante; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente, e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia) e di ogni altra misura ritenuta opportuna.

Giustizia amministrativa202603848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: graduatorie nazionali di ammissione a Medicina e Chirurgia per l'a.a. 2025/2026, decreti ministeriali disciplinanti la procedura, atti concorsuali, quesiti, correzione e valutazione della prova

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazioni e università)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate nel gennaio 2026, i decreti ministeriali che hanno disciplinato le nuove modalità di accesso ai corsi di Medicina e Chirurgia, gli atti della procedura concorsuale e il proprio punteggio, chiedendo l'ammissione al corso e la sospensione cautelare degli atti. Ha dedotto, tra l'altro, l'illegittimità del mutamento dei criteri di formazione della graduatoria, la violazione della par condicio e del principio di anonimato per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, l'erroneità o ambiguità di un quesito di Fisica, la necessità di arrotondare il voto da 17,8 a 18, la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti, l'illegittima mancata considerazione delle insufficienze nel punteggio complessivo, l'eccesso di delega e l'illegittimità costituzionale della disciplina, nonché il difetto di istruttoria sulla capacità formativa degli atenei. Ha inoltre contestato la trasparenza delle modalità di correzione, la predeterminazione delle risposte e il funzionamento del sistema informatico. La ricorrente aveva conseguito almeno 18/30 in una sola delle tre materie del semestre filtro ed era stata inserita in graduatoria proprio in applicazione della disciplina sopravvenuta.

La decisione

Il TAR ha rigettato la domanda cautelare per difetto di fumus boni iuris, riservando ogni più approfondita valutazione al merito. Ha ritenuto, in via sommaria, non manifestamente irragionevole il sistema introdotto dal D.M. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria anche ai candidati privi di tutte le sufficienze, ma li ordina per fasce e attribuisce bonus differenziati, preservando la priorità dei candidati conformi alle regole originarie e bilanciando copertura dei posti, affidamento e par condicio. La ricorrente, essendo stata ammessa in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta, non ha dimostrato la prova di resistenza né che l'applicazione delle regole precedenti le avrebbe garantito una posizione utile. La censura relativa alla preparazione che sarebbe stata diversamente organizzata è stata ritenuta ipotetica; quella sul quesito di Fisica è stata reputata priva di adeguato principio di prova, anche perché non era stato indicato il contenuto della risposta data e l'amministrazione aveva già considerato corrette entrambe le risposte identiche. È stata esclusa la possibilità di arrotondare il voto a 18, poiché l'arrotondamento previsto dal D.M. n. 418/2025 riguarda la carriera e non il superamento dell'esame o la graduatoria. La mancata prosecuzione degli scorrimenti non è apparsa manifestamente illegittima, alla luce della nuova struttura del percorso, dell'iscrizione già al primo semestre e delle esigenze di continuità didattica, potendo i posti residui essere destinati anche a trasferimenti e passaggi. Non è stata ravvisata una violazione dell'anonimato, poiché la ricostruzione della ricorrente era ipotetica e non dimostrava una concreta possibilità di alterazione della valutazione; è stato però disposto un approfondimento istruttorio sulla predeterminazione delle risposte, sui sinonimi ammessi, sulle procedure di correzione, sul sistema informatico, sui criteri valutativi e sui verbali. Le censure tecnico-discrezionali sulla difficoltà delle prove e sull'omogeneità della didattica non hanno evidenziato vizi macroscopici. Il TAR ha inoltre escluso, allo stato, l'eccesso di delega e il fumus delle questioni di legittimità costituzionale, ritenendo la differenziazione temporanea tra atenei statali, non statali e corsi in lingua inglese sorretta da ragioni organizzative e dalla discrezionalità legislativa. È stata ordinata l'integrazione del contraddittorio nei confronti dei candidati inclusi nella graduatoria mediante pubblici proclami sul sito del Ministero, a pena di improcedibilità, e sono state poste a carico della ricorrente le spese della fase cautelare per euro 500,00 in favore delle amministrazioni assistite dall'Avvocatura dello Stato; spese compensate con due università costituite con difese seriali o meramente formali.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare; il TAR ha valutato sommariamente il fumus boni iuris e il periculum e ha rigettato l'istanza cautelare.

  • art. 30 c.p.a.

    Invocato dalla ricorrente per ottenere l'ammissione al corso e le misure conseguenti; la domanda non è stata accolta nella fase cautelare.

  • d.lgs. n. 71/2025

    Costituisce la disciplina primaria della riforma dell'accesso ai corsi interessati, subordinando l'ammissione al secondo semestre al conseguimento dei crediti formativi e alla collocazione utile nella graduatoria nazionale, rimettendo alla disciplina ministeriale le modalità di formazione della graduatoria.

  • art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025

    Attribuisce alla disciplina ministeriale il compito di regolare la rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria.

  • art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025

    La questione di legittimità costituzionale relativa all'esclusione, in prima applicazione, di università non statali e corsi in lingua inglese è stata ritenuta priva di sufficiente fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza.

  • D.M. n. 418 del 30 maggio 2025

    Ha disciplinato originariamente le modalità di accesso e ha previsto il requisito delle tre sufficienze per l'accesso alla graduatoria; l'art. 6, comma 3, è stato interpretato nel senso che l'arrotondamento opera per la valutazione della carriera, non per il superamento dell'esame o la graduatoria.

  • D.M. n. 1115 del 22 dicembre 2025

    Ha modificato i criteri di formazione della graduatoria, introducendo sezioni e bonus di fascia e consentendo l'inserimento di candidati con almeno una sufficienza; il sistema è stato ritenuto, in sede cautelare, coerente con par condicio, affidamento e ragionevolezza.

  • D.M. n. 454 del 16 luglio 2025

    Disciplina i criteri per la formazione delle graduatorie nazionali e l'assegnazione delle sedi; gli atti adottati in applicazione della disciplina sono stati impugnati, ma non sospesi.

  • D.M. n. 600 del 7 agosto 2025

    Definisce i posti disponibili per i corsi interessati; la relativa impugnazione non ha condotto all'accoglimento cautelare.

  • Cons. Stato, Ad. Plen., n. 27/2013

    È richiamata per il principio secondo cui non ogni irregolarità formale determina l'illegittimità della procedura, ma soltanto una violazione non irrilevante delle regole poste a tutela dell'anonimato.

  • artt. 3 e 34 Cost.

    Le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute prive di sufficiente fumus, poiché il sistema si fonda su criteri oggettivi di selezione e sulla discrezionalità legislativa nella regolazione dell'accesso programmato.

  • art. 76 Cost.

    Non è stato ravvisato, in sede cautelare, eccesso di delega, poiché la scelta di applicare gradualmente la riforma rientra nella discrezionalità del legislatore delegato.

  • art. 97 Cost.

    La relativa censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreti profili di incidenza sulla posizione della ricorrente.

Massime di principio

  • In una procedura nazionale di accesso programmato, l'amministrazione può articolare la graduatoria in sezioni o fasce e attribuire bonus differenziati quando tale struttura sia coerente con la disciplina legislativa, preservi la priorità dei candidati che hanno rispettato le regole originarie e bilanci copertura dei posti, affidamento e par condicio.
  • Il candidato che impugna i criteri di formazione della graduatoria deve fornire la prova di resistenza, indicando in concreto come l'eliminazione del vizio dedotto inciderebbe sul punteggio e determinerebbe una posizione utile; la mera contestazione astratta della disciplina non è sufficiente.
  • In una selezione basata su esami universitari, l'arrotondamento eventualmente previsto per la valutazione della carriera non può essere automaticamente esteso al superamento della prova o alla formazione della graduatoria, se la lex specialis stabilisce soglie e punteggi non arrotondabili.
  • La violazione del principio di anonimato non può essere desunta da una mera possibilità astratta di conoscenza dell'identità del candidato: occorre dimostrare una violazione non irrilevante delle regole di anonimato e una concreta idoneità della condotta a incidere sull'imparzialità della valutazione.
  • La mancata prosecuzione indefinita degli scorrimenti di una graduatoria universitaria non è di per sé illegittima quando la nuova organizzazione del percorso imponga la tempestiva definizione delle immatricolazioni per assicurare la continuità didattica e consenta l'utilizzo dei posti residui per finalità coerenti con la programmazione universitaria.
  • Nella fase cautelare, le censure concernenti trasparenza della correzione, predeterminazione delle risposte e funzionamento dei sistemi informatici possono giustificare incombenti istruttori, senza comportare necessariamente la sospensione degli atti impugnati, quando non emerga un fumus sufficiente per l'accoglimento immediato.

Come è indicizzato

MaterieAccesso programmato ai corsi universitariCarriera degli studentiTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiIstruzione e universitàProcesso amministrativo
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaLegittimo affidamentoConcorrenza ed evidenza pubblica

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