Sentenza del 16/11/2016 n. 3131 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna
Tributi doganali - avviso di accertamento - contraddittorio procedimentale precedente - art. 11, comma 2, d.lgs n. 347/90 - diritto euro-unitario - fatti accaduti prima del 2012 - non è necessario - omissione - sussiste - validità dell'atto - consegue.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Agenzia delle Dogane aveva recuperato, per il 2008, maggiori dazi, IVA e interessi per complessivi 48.952,08 euro, contestando il mancato contraddittorio procedimentale, il difetto di motivazione per la mancata allegazione della relazione OLAF, l'assenza di partecipazione all'indagine comunitaria, l'illegittimità del recupero a posteriori dei dazi e l'insussistenza delle violazioni relative all'origine preferenziale della merce e alla nazionalità delle navi impiegate. L'accertamento derivava da un'indagine OLAF dalla quale risultava che le navi utilizzate non rispettavano i requisiti previsti per beneficiare del Sistema delle Preferenze Generalizzate.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale dell'Emilia-Romagna ha respinto integralmente l'appello e confermato la sentenza di primo grado. Ha stabilito che, per fatti anteriori al 2012, l'art. 11, comma 2, del d.lgs. n. 374/1990 attribuiva all'Ufficio una facoltà, non un obbligo, di instaurare il contraddittorio prima dell'accertamento e che non esisteva un generale obbligo nazionale di contraddittorio endoprocedimentale. Ha inoltre ritenuto legittimo l'utilizzo delle risultanze riservate dell'OLAF, purché l'avviso ne riporti gli elementi essenziali, non necessaria la previa revoca dei certificati Form A da parte dello Stato esportatore, non applicabile l'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori in assenza di un errore dell'autorità doganale e infondate le contestazioni sull'origine delle merci e sulla doppia registrazione delle navi. N. s.p.a. è stata condannata al pagamento di 2.000 euro di spese di giudizio.
Norme richiamate
Art. 11, comma 2, d.lgs. n. 374/1990
L'ufficio doganale, ai fini della revisione dell'accertamento, può invitare gli operatori ... a comparire ... ovvero a fornire ... notizie e documenti.
Il verbo "può" attribuisce all'Ufficio una facoltà e non impone, per i fatti anteriori al 2012, l'obbligo generalizzato di instaurare il contraddittorio prima dell'emissione dell'avviso.
D.l. 24 gennaio 2012, n. 1
La modifica normativa ha introdotto in materia doganale una garanzia di contraddittorio anticipato; tale disciplina non è stata applicata retroattivamente ai fatti verificatisi prima della sua entrata in vigore.
Art. 11, comma 5-bis, d.lgs. n. 374/1990
L'avviso di accertamento è motivato anche mediante richiamo ad atti presupposti non allegati, purché ne esponga il contenuto essenziale necessario all'esercizio del diritto di difesa.
Art. 7, legge n. 212/2000
Il requisito della motivazione dell'atto impositivo è rispettato quando il contribuente è posto in condizione di comprendere la pretesa tributaria e di contestarne efficacemente i presupposti.
Art. 8 del Regolamento CE n. 1073/1999
Le relazioni e i verbali OLAF hanno carattere riservato, ma possono essere utilizzati dall'Amministrazione nei procedimenti relativi a violazioni doganali.
Art. 94 del Regolamento CEE n. 2454/1993
Le risultanze delle indagini comunitarie possono legittimare il recupero dei dazi anche senza un previo annullamento o una revoca del certificato Form A da parte delle autorità del Paese esportatore.
Art. 220, paragrafo 2, lettera b), Regolamento CEE n. 2913/1992
Non si procede alla contabilizzazione a posteriori quando l'importo dei dazi non è stato contabilizzato per un errore dell'autorità doganale, non ragionevolmente rilevabile dal debitore che abbia agito in buona fede e rispettato tutte le disposizioni applicabili.
I requisiti dell'errore dell'autorità, della non rilevabilità dell'errore, della buona fede e del rispetto degli obblighi doganali devono ricorrere cumulativamente. La mera accettazione di dichiarazioni inesatte dell'esportatore non costituisce errore della Dogana.
Artt. 67 e seguenti del Regolamento CEE n. 2454/1993
Il trattamento preferenziale richiede il rispetto dei requisiti relativi all'origine delle merci, inclusi quelli riguardanti la composizione dell'equipaggio e la nazionalità delle navi utilizzate per la cattura.
Artt. 91 e 92 della Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare
Una nave che navighi sotto le bandiere di due o più Stati impiegandole secondo convenienza non può rivendicare nessuna delle nazionalità in questione nei confronti di altri Stati e può essere assimilata a una nave priva di nazionalità.
La doppia registrazione della nave può impedire il riconoscimento del requisito di nazionalità necessario per il trattamento preferenziale, anche se ammessa dalla legislazione dello Stato esportatore.
Cass. civ., sezioni unite, 9 dicembre 2015, n. 24823
Nel diritto nazionale non esisteva, prima di una specifica previsione normativa, un generalizzato obbligo di contraddittorio endoprocedimentale la cui violazione determinasse automaticamente l'invalidità dell'atto.
Massime di principio
- Per gli accertamenti doganali relativi a fatti anteriori all'introduzione della disciplina del 2012, il contraddittorio preventivo non è automaticamente obbligatorio: occorre verificare se una specifica norma lo imponesse per il caso concreto.
- Il richiamo al diritto dell'Unione europea non determina, da solo, l'invalidità dell'atto nazionale per mancato contraddittorio, se la disciplina interna applicabile all'epoca non prevedeva tale obbligo.
- Un atto doganale può essere motivato per relationem senza allegare integralmente relazioni o verbali riservati, purché ne riporti gli elementi essenziali e consenta al contribuente di comprendere e contestare la pretesa.
- Il recupero dei dazi può fondarsi su indagini OLAF e non richiede necessariamente l'annullamento del certificato di origine da parte delle autorità del Paese esportatore.
- L'esenzione dalla contabilizzazione a posteriori richiede la prova cumulativa di un errore della Dogana, non ragionevolmente rilevabile, della buona fede dell'importatore e del rispetto degli obblighi doganali; la semplice fiducia nel certificato dell'esportatore non è sufficiente.
- Chi invoca un regime tariffario preferenziale deve dimostrare il rispetto di tutti i requisiti sostanziali di origine e provenienza; la validità formale del certificato non esclude controlli successivi.
- Nel valutare l'origine preferenziale, la doppia registrazione o l'assenza di una nazionalità univoca della nave può comportare la perdita del beneficio, anche se tale situazione è tollerata dalla legge dello Stato esportatore.
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