Cassazione Civile, Ordinanza n. 20553/2026 del 18/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (difensore)
La controversia
Nel giudizio di legittimità definito con sentenza n. 31427/2025, la parte controricorrente aveva chiesto nel controricorso la distrazione delle spese in favore del proprio difensore antistatario. Nel dispositivo della sentenza, pur essendo stata posta la condanna alle spese a carico della parte ricorrente soccombente, era stata omessa la statuizione sulla distrazione. Il difensore ha quindi proposto ricorso per correzione di errore materiale, chiedendo l’integrazione del dispositivo. La parte interessata alla correzione non si è costituita.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondata l’istanza di correzione: ha richiamato l’orientamento secondo cui l’omessa pronuncia sulla richiesta di distrazione delle spese può essere rimediata con il procedimento di correzione degli errori materiali ex artt. 287 e 288 c.p.c., anche nei confronti delle pronunce della Corte di cassazione. Ha inoltre ribadito che il ricorso per correzione non deve essere notificato anche alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché il difensore agisce in forza della procura già rilasciata nel giudizio concluso. Conseguentemente, la Corte ha accolto il ricorso e ha integrato il dispositivo della sentenza precedente aggiungendo la formula di distrazione delle spese in favore del difensore antistatario della parte controricorrente. Nulla è stato disposto sulle spese del procedimento di correzione.
Norme richiamate
art. 287 c.p.c.
È il rimedio esperibile per correggere l’omessa pronuncia sulla distrazione delle spese, qualificata come errore materiale.
art. 288 c.p.c.
Disciplina il procedimento di correzione degli errori materiali applicabile anche alla mancata pronuncia sulla distrazione.
art. 93, comma 2, c.p.c.
È richiamato a conferma della compatibilità della correzione con la disciplina della distrazione delle spese e del diritto del difensore al titolo esecutivo.
art. 391-bis c.p.c.
Rende applicabile il procedimento di correzione degli errori materiali anche alle pronunce della Corte di cassazione.
Massime di principio
- L’omessa pronuncia sull’istanza di distrazione delle spese proposta dal difensore integra un errore materiale emendabile con il procedimento di correzione ex artt. 287 e 288 c.p.c., e non richiede il ricorso agli ordinari mezzi di impugnazione.
- La richiesta di distrazione delle spese non costituisce domanda autonoma distinta dalla difesa svolta nel processo, sicché può essere fatta valere nell’ambito del medesimo giudizio concluso dalla sentenza da correggere.
- Il procedimento di correzione può essere utilizzato anche per integrare le sentenze della Corte di cassazione quando il dispositivo abbia omesso la statuizione sulla distrazione delle spese.
- Nel procedimento di correzione per omessa distrazione non è necessaria la notificazione anche alla parte assistita dal difensore antistatario, poiché l’istanza è proposta dal difensore in forza della procura conferita nel giudizio definito dalla decisione da correggere.
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