Ordinanza n. 587/2026 - Milano, Sezione 3
per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: (i) la Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”); e tutti i provvedimenti presupposti, connessi e consequenziali, tra cui (ii) il documento di consultazione n. 133/2022/R/eel del 29 marzo 2022, recante “Orientamenti per l'attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili”; e (iii) il comunicato pubblicato sul sito GSE in data 07 luglio 2022, recante “extra profitti, online il portale per la richiesta di esenzione” (doc. 3); (iv), nonché, quali atti meramente consequenziali, le comunicazioni del GSE ricevute da ciascun ricorrente; nonchè (ii) delle “Regole Tecniche - ART. 15-BIS DEL DL 27 GENNAIO 2022, N. 4, COORDINATO CON LA LEGGE DI CONVERSIONE 28 MARZO 2022, N. 25” emanate dal GSE e non oggetto di pubblicazione, nonché di tutti gli atti consequenziali, inclusi ove occorrer possa, le fatture emesse dal medesimo GSE a partire dal 7 ottobre 2022 in relazione ai conguagli sulla produzione da febbraio 2022 a giugno 2022; e per l'accertamento del difetto dei presupposti per l'applicazione dell'art. 15 bis del DL 4/2022 e per la conseguente nullità di tutti gli atti applicativi emanati dal GSE; eventualmente previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, e modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), in via di conversione, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione e/o previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del Decreto Legge del 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con Legge 28 marzo 2022, n. 25, modificato con Decreto Legge 9 agosto 2022, n. 115 (di seguito, per brevità, il “D.L. 4/2022”), con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13/6/2023: per l'annullamento - della Deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente 4 aprile 2023 n. 143/2023/R/Eel, recante “Attuazione dell'articolo 15-bis del decreto legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dei commi da 30 a 38 della legge 29 dicembre 2022, n. 197, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143”) (doc. 11); - dell'Allegato A alla suddetta Deliberazione n. 143/2023/R/Eel, recante “Modalità per l'attuazione dell'art. 15-bis del decreto legge 4/22, e dei commi da 30 a 38 della legge 197/22, in merito a interventi sull'energia elettrica immessa da impianti di produzione” (di seguito, anche “Delibera 143 e relativo Allegato A”) (doc. 12); - della Deliberazione 21 giugno 2022 n. 266/2022/R/eel, recante “attuazione dell'articolo 15-bis del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4, in merito a interventi sull'elettricità prodotta da impianti alimentati da fonti rinnovabili” (di seguito, anche per brevità, la “Delibera 266/2022”), già gravata, e relativi atti presupposti, connessi e conseguenziali, e previo accertamento dell'intervenuto mancato mantenimento dell'art. 15-bis del DL 4/2022 e s.m.i. ad opera della L. n. 197/2022, e/o eventualmente previa disapplicazione della Legge 197/2022, ove si tenga che abbia mantenuto in vigore l'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i., e del medesimo art. 15 bis del DL 4/2022 e s.m.i. per contrasto con il Regolamento UE 2022/1854 del 6 ottobre 2022; eventualmente previa rimessione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea della questione pregiudiziale relativa alla conformità del medesimo art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. con il Regolamento n. 2022/1854 del 6 ottobre 2022, nonché con la normativa in materia di tutela concorrenza e aiuti di Stato, di cui agli artt. 3, 101 e 103; 107 e 108 TFUE e del Protocollo n. 27 sul mercato interno e sulla concorrenza, nonché con la Direttiva (UE) 2019/944 del 5 giugno 2019 e con l'art. 194 del TFUE, sul mercato elettrico europeo, nonché con la Direttiva (UE) 2018/2001 dell'11 dicembre 2018, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili. e/o previa rimessione alla Corte Costituzionale dell'art. 15 bis del D.L. 4/2022 e s.m.i. e della L. n. 197/2022, in relazione agli artt. 2, 3, 9, 10, 11, 41, 42, 43, 53, 77 e 117 della Costituzione, Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 28\4\2025: per l’annullamento della comunicazione inviata alla Società mediante portale produttori, recante “Extraprofitti – Prosegue il processo di fatturazione del GSE” e del provvedimento implicito di prima applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023, nonché per l'annullamento di tutti i provvedimenti ivi indicati Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 27\4\2026: per l'annullamento, previa sospensione cautelare, - delle fatture del 26 febbraio 2026, nn. 164635, 164636, 163668, 109971, 109973, 161325, 162148, 162149, 161314, delle diffide di pagamento inviate dal GSE S.p.A. in data 17 febbraio 2026 e in data 27 marzo 2026 - ove occorrer possa, degli avvisi di pagamento inviati dal GSE da cui si evince la compensazione degli importi a titolo di extraprofitti con gli importi dovuti a titolo di incentivo; - dell'avviso automatico generato dal portale GSE - del provvedimento implicito di applicazione della Delibera 143/2023 e di conclusione del procedimento di regolazione delle partite economiche avviato sulla base della medesima Delibera 143/2023;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Delibere ARERA attuative dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, atti e regole tecniche del GSE relativi al recupero degli extraprofitti da energia elettrica prodotta da fonti rinnovabili, nonché fatture, diffide di pagamento e compensazioni con incentivi
Esito
Favorevole al resistente (autorità regolatoria e GSE)
Prevale l’amministrazione
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la disciplina regolatoria e gli atti applicativi relativi al recupero degli extraprofitti, contestando, tra l’altro, la sussistenza dei presupposti per l’applicazione dell’art. 15-bis d.l. 4/2022, la legittimità delle deliberazioni ARERA e delle regole tecniche del GSE, nonché le fatture e le diffide di pagamento emesse nel 2026. Sono stati inoltre dedotti profili di contrasto della disciplina nazionale con la Costituzione, con il diritto dell’Unione europea e con la normativa europea in materia di mercato elettrico, concorrenza e aiuti di Stato, chiedendo eventualmente il rinvio pregiudiziale alla Corte costituzionale o alla Corte di giustizia dell’Unione europea. In sede cautelare i ricorrenti hanno sostenuto che il recupero coattivo delle somme e la compensazione con gli incentivi avrebbero determinato un pregiudizio grave e irreparabile, fino a una situazione di insolvenza irrimediabile.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per mancanza del periculum in mora. Ha rilevato che il pregiudizio dedotto deriva da una pretesa patrimoniale, il cui pagamento non determina, di regola, un danno irreparabile, essendo possibile il recupero delle somme. Ha inoltre considerato il tempo di maturazione delle pretese del GSE e il quadro normativo e regolatorio già noto, ritenendo che gli operatori del settore, tenuti a una qualificata diligenza, dovessero adottare misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiare la situazione, anche con riguardo agli investimenti effettuati in presenza di pretese ragionevolmente prevedibili. Le allegazioni sull’insolvenza irrimediabile sono state ritenute prive di adeguato supporto probatorio, poiché fondate su relazioni predisposte unilateralmente dagli stessi operatori. Il TAR ha riservato al merito la questione della giurisdizione amministrativa sui motivi aggiunti dell’aprile 2026, relativi alle fatture del GSE. Le spese della fase cautelare sono state compensate per la novità e peculiarità delle questioni.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare; in concreto è stata respinta per l’assenza del periculum in mora.
art. 15-bis d.l. 4/2022, convertito dalla l. 25/2022 e modificato dal d.l. 115/2022
Costituisce la base normativa degli interventi contestati sull’energia elettrica immessa da impianti di produzione e del recupero degli extraprofitti; la sua legittimità è stata riservata alla fase di merito.
Regolamento (UE) 2022/1854 del 6 ottobre 2022
È indicato dai ricorrenti quale parametro europeo di compatibilità della disciplina nazionale, senza che l’ordinanza cautelare definisca la relativa questione.
Massime di principio
- In sede cautelare, il pagamento di somme oggetto di una pretesa patrimoniale non integra normalmente un pregiudizio grave e irreparabile, quando sia astrattamente possibile il recupero delle somme versate.
- L’allegazione secondo cui il pagamento coattivo o la compensazione di una pretesa amministrativa determinerebbe l’insolvenza dell’operatore deve essere sostenuta da un adeguato supporto probatorio; relazioni predisposte unilateralmente dalla parte non sono sufficienti, da sole, a dimostrare il periculum in mora.
- La prevedibilità della pretesa economica, alla luce del tempo di maturazione e del quadro normativo e regolatorio conosciuto, impone all’operatore economico qualificata diligenza nell’adozione di misure gestionali e organizzative idonee a fronteggiarne gli effetti, anche rispetto agli investimenti effettuati.
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