Sentenza del 13/11/2015 n. 23246 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha impugnato un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro con cui l'Ufficio aveva aumentato il valore dichiarato dell'immobile. La contribuente sosteneva che nell'atto notarile fosse stato indicato, per errore del notaio, un prezzo inferiore a quello effettivamente pagato e chiedeva che il valore fosse determinato sulla base del prezzo reale, considerando anche il cattivo stato d'uso dell'immobile, che l'Ufficio avrebbe omesso di valutare. In Cassazione ha dedotto la violazione degli artt. 51 e 52 del D.P.R. n. 131 del 1986 e l'insufficienza e incongruità della motivazione della sentenza d'appello.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, poiché privi del quesito di diritto richiesto dall'art. 366-bis c.p.c. e non autosufficienti, non riportando il contenuto specifico dell'atto impositivo e risultando diretti, in sostanza, a criticare la motivazione della sentenza. Ha invece accolto il terzo motivo, ritenendo apodittica la motivazione della Commissione tributaria regionale, che si era limitata a richiamare un generico "iter logico giuridico", gli "elementi di valutazione" dell'Ufficio e la "buona prassi", senza chiarirne il contenuto. La sentenza d'appello è stata quindi cassata e la causa rinviata ad altra Sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio, anche per la liquidazione delle spese.
Norme richiamate
D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52
Disciplinano i criteri e il procedimento di rettifica del valore degli immobili ai fini dell'imposta di registro. Nel caso concreto, la Corte non ha deciso nel merito se i criteri dell'Ufficio fossero corretti, ma ha rilevato che la motivazione del giudice tributario non spiegava adeguatamente quali elementi fossero stati utilizzati.
Art. 366-bis c.p.c.
"Il quesito di diritto non può essere desunto dal contenuto del motivo"
Per i ricorsi soggetti alla disciplina ratione temporis, i motivi fondati su violazioni di legge dovevano contenere uno specifico quesito di diritto, formulato in modo autonomo e immediatamente comprensibile. La sua mancanza comportava l'inammissibilità del motivo.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, le censure di violazione di legge devono rispettare rigorosamente i requisiti processuali applicabili al caso, compresa l'eventuale formulazione del quesito di diritto prevista dalla disciplina ratione temporis.
- Il ricorso deve essere autosufficiente: occorre riportare o illustrare in modo puntuale gli atti e i documenti necessari per consentire alla Corte di verificare la censura senza ricercare autonomamente il loro contenuto.
- Una sentenza tributaria non può limitarsi a richiamare genericamente la correttezza dell'operato dell'Ufficio o una presunta buona prassi; deve indicare concretamente i criteri, gli elementi di stima e il percorso logico seguito.
- L'accoglimento di una censura motivazionale normalmente comporta la cassazione con rinvio, non l'automatica determinazione del valore imponibile da parte della Corte di cassazione.
- In controversie sul valore di un immobile ai fini dell'imposta di registro, devono essere esaminati e motivati gli elementi concretamente rilevanti, inclusi il prezzo effettivamente pattuito, le caratteristiche dell'immobile e il suo stato di conservazione, quando ritualmente dedotti.
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