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Sentenza

Sentenza del 14/06/2023 n. 16984 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'Agenzia ha rettificato il reddito della società per il periodo 1.3.2004-30.6.2004 recuperando a tassazione una maggiore IRPEG di Euro 1.048.994,00 (più sanzioni e interessi). L'accertamento si fondava sulla ritenuta natura elusiva dello sdoppiamento dell'esercizio sociale (originariamente 1.11.2003-31.10.2004) in due sotto-periodi, operato per beneficiare, ai sensi dell'art. 89 TUIR, della detassazione del 95% (imposizione al 5%) dei dividendi distribuiti dalla controllata statunitense D29 LLC, in luogo dell'imposizione al 40% prevista dal previgente art. 96 TUIR. La contribuente, soccombente in primo e secondo grado, ha impugnato in cassazione sostenendo che i giudici d'appello avrebbero errato nel ritenere assenti ragioni economiche valide e che invece sarebbe applicabile l'art. 96-bis (che prevedeva analogo trattamento al 5%) avendo i requisiti (quota >25%, possesso da oltre un anno, nazionalità della partecipata). Ha altresì invocato la disciplina anti-abuso (DPR 600/1973, art. 37-bis) e il divieto di abuso del diritto.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso. Ha ritenuto che la contribuente non abbia dimostrato i presupposti applicativi dell'art. 96-bis (percentuale di partecipazione, durata del possesso, nazionalità della partecipata) e non abbia provato l'esistenza di valide ragioni economiche per lo sdoppiamento dell'esercizio. La Corte ha affermato il principio di diritto secondo cui, nel processo tributario, la verifica dei fatti posti a fondamento della domanda o delle eccezioni richiede elementi di prova e non può basarsi sulla sola affermazione della parte; il principio di non contestazione non impone all'Amministrazione un onere di allegazione aggiuntivo rispetto a quanto già contenuto nell'atto impositivo. Perciò il vizio di violazione di legge denunciato non è fondato. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese (liquidate in Euro 10.500,00) e dichiara i presupposti per l'obbligo di versare eventuale contributo unificato ai sensi del DPR 115/2002 (come modificato).

Norme richiamate

  • D.P.R. n. 29 settembre 1973, n. 600, art. 37-bis

    Norma anti-abuso: la Cassazione conferma che l'accertamento per abuso richiede l'accertamento degli elementi costitutivi della fattispecie e che l'onere di provare valide ragioni economiche per l'operazione gravava sul contribuente.

  • Costituzione, art. 53

    Richiamato in relazione al divieto di abuso del diritto e al principio di capacità contributiva; utilizzato dalla contribuente ma la Corte ha ritenuto prevalente la valutazione probatoria.

  • TUIR (vecchia numerazione) art. 96

    Norma richiamata come testo previgente che prevedeva diversa imposizione sul dividendo (citata per spiegare la diversa tassazione applicabile prima della modifica).

  • TUIR (vecchia numerazione) art. 96-bis

    Norma che prevedeva la detassazione al 95% anche per dividendi extracomunitari al verificarsi di specifici requisiti; la Corte osserva che la società non ha provato di soddisfare tali requisiti (quota, durata, nazionalità).

  • TUIR art. 89

    Richiamata come norma che avrebbe consentito alla contribuente la tassazione al 5% sui dividendi in ragione dello sdoppiamento dell'esercizio; la Corte ha valutato l'operazione come potenzialmente elusiva in assenza di valide ragioni economiche.

  • D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater (come modificato dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)

    Norma sul contributo unificato: la Corte dichiara sussistenti i presupposti per l'eventuale versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • C.P.C., art. 360, comma 1, n. 3

    Richiamato come parametro di censura in cassazione (violazione di legge). La Corte ha ritenuto la censura infondata per carenza di prova offerta dalla ricorrente.

Massime di principio

  • Lo sdoppiamento dell'esercizio sociale operato per ottenere un vantaggio fiscale può essere qualificato come abuso se non sussistono valide ragioni economiche: l'onere di provarle grava sul contribuente.
  • Per ottenere l'applicazione di un regime fiscale agevolato (es. art. 96-bis) il contribuente deve documentare i requisiti soggettivi e temporali (quota di partecipazione, durata del possesso, nazionalità della partecipata); mere affermazioni in ricorso non sono sufficienti.
  • Nel processo tributario la verifica dei fatti deve basarsi su prove concrete: il principio di non contestazione non trasferisce all'Amministrazione l'onere di allegare oltre quanto già indicato nell'atto impositivo.
  • Se il contribuente non dimostra le ragioni economiche dell'operazione o i presupposti di legge per il regime favorevole, l'atto impositivo può essere confermato e la contribuente condannata alle spese processuali e ad eventuali contributi unificati.
  • In sede preventiva o contenziosa è consigliabile conservare e produrre documentazione che giustifichi le scelte organizzative/fiscali e il timing delle operazioni (business plan, motivazioni economiche, documenti societari) per dimostrare la genuinità dell'operazione.

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