Sentenza del 25/05/2016 n. 10798 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
L'Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della Commissione Tributaria Regionale che aveva annullato gli avvisi di rettifica e liquidazione relativi a una donazione immobiliare. Ha sostenuto, da un lato, che l'atto di donazione indicava un valore globale per una pluralità di beni, alcuni privi di rendita catastale, consentendo quindi all'Ufficio di procedere alla rettifica secondo il valore venale di mercato; dall'altro, che la Commissione aveva erroneamente ritenuto generica e carente la stima tecnica dell'Agenzia del Territorio.
La decisione
La Corte ha accolto entrambi i motivi di ricorso. Ha stabilito che, quando il contribuente indica un unico valore complessivo per più beni, non può avvalersi del criterio automatico catastale senza indicare analiticamente il valore di ciascun cespite; in tal caso l'Amministrazione può rettificare il valore sulla base del valore di mercato. Ha inoltre ritenuto apparente e insufficiente la motivazione della Commissione Regionale, che aveva qualificato la stima tecnica come generica senza spiegare le ragioni del dissenso. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, in diversa composizione, per un nuovo esame anche sulle spese.
Norme richiamate
Codice civile, art. 1362, comma 1
La norma sull'interpretazione dei contratti è stata richiamata dall'Agenzia delle Entrate per contestare l'erronea interpretazione dell'atto di donazione da parte del giudice di appello.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 1
Consente la rettifica del valore degli immobili ai fini delle imposte indirette sulla base del loro valore venale.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 3
"ogni altro elemento di valutazione"
La disposizione consente all'Ufficio di utilizzare, in assenza di atti comparabili o di altri parametri diretti, ogni elemento idoneo a determinare il valore di mercato, compresi valori riferiti a immobili assimilabili.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 1
Legittima l'Amministrazione a rettificare il valore dichiarato degli immobili facendo riferimento al valore venale, quando il valore indicato non è ritenuto congruo.
D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 4
Il criterio automatico basato sui dati catastali può essere utilizzato per una pluralità di beni solo se il contribuente indica analiticamente il valore di ciascun cespite e consente il controllo della corrispondenza ai parametri catastali.
Massime di principio
- Quando una dichiarazione fiscale riguarda più immobili, l'indicazione di un valore globale o cumulativo può impedire l'applicazione del criterio automatico catastale; è prudente indicare separatamente il valore di ogni bene.
- Se anche uno solo dei beni è privo di rendita catastale, come un fabbricato in corso di costruzione, l'Amministrazione può avere titolo per procedere a una valutazione secondo il valore venale o di mercato.
- Una stima tecnica dell'Amministrazione non deve necessariamente basarsi soltanto su compravendite di immobili identici: può utilizzare immobili assimilabili e ogni altro elemento ragionevole di valutazione.
- Il giudice che disattende una perizia o una stima tecnica deve spiegare concretamente le ragioni del dissenso; una motivazione meramente assertiva, come definire la stima generica o carente senza ulteriori argomenti, può comportare la cassazione della sentenza.
- La cassazione con rinvio non determina necessariamente la definitività dell'imposta: comporta un nuovo esame da parte del giudice di merito, che dovrà valutare nuovamente sia la legittimità della rettifica sia la congruità della stima.
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