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Cassazione Civile, Ordinanza n. 21088/2022 del 04/07/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (debitore)

La controversia

Nel procedimento prefallimentare dinanzi al Tribunale di Como, due creditori avevano chiesto la dichiarazione di fallimento della società debitrice, deducendo crediti risultanti da un titolo giudiziale e da un lodo arbitrale, nonché un ulteriore credito documentato. Il Tribunale aveva dichiarato il fallimento ritenendo superata la soglia dei debiti scaduti e insoluti. La Corte d'appello di Milano, su reclamo della società, aveva invece revocato il fallimento, ritenendo che una parte dell'esposizione verso l'Erario fosse stata rateizzata e che, quindi, i debiti scaduti e insoluti fossero inferiori alla soglia di legge. Il ricorrente per cassazione ha dedotto: 1) violazione degli artt. 5 e 15 l.fall., sostenendo che la rateizzazione del debito erariale e il relativo provvedimento erano successivi alla dichiarazione di fallimento, con la conseguenza che quel debito doveva considerarsi ancora scaduto e insoluto al momento della decisione; 2) violazione dell'art. 15 l.fall. e omessa disapplicazione del provvedimento amministrativo di rateizzazione, perché la richiesta sarebbe stata presentata quando la società era già soggetta agli effetti del fallimento e quindi non in bonis; 3) violazione dell'art. 15 l.fall. e dell'art. 2697 c.c., assumendo che il mancato deposito dei bilanci e della situazione patrimoniale da parte della debitrice dovesse ricadere a suo pregiudizio e che, per vicinanza della prova, gravasse sul debitore l'onere di dimostrare il mancato superamento della soglia di fallibilità.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili il primo e il secondo motivo, assorbito il terzo. Ha ritenuto che le censure, formalmente prospettate come violazione di legge, mirassero in realtà a contestare la valutazione del fatto compiuta dalla Corte territoriale sull'ammontare dei debiti scaduti e insoluti e sulla rilevanza temporale della rateizzazione. Ha ricordato che il vizio deducibile ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c. riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo, non l'erronea valutazione del fatto stesso. Resta quindi ferma la revoca del fallimento pronunciata dalla Corte d'appello. La Corte ha inoltre rilevato che il controricorso della società resistente era inammissibile per difetto di procura speciale ex art. 365 c.p.c., sicché la sua costituzione nel giudizio di legittimità è stata considerata tamquam non esset. È stato dato atto della debenza dell'ulteriore contributo unificato a carico del ricorrente.

Norme richiamate

  • art. 5 l.fall.

    richiamato quale parametro per la verifica dello stato di insolvenza e della fallibilità dell'impresa.

  • art. 15 l.fall.

    la soglia dei debiti scaduti e insoluti va verificata alla data della decisione sulla dichiarazione di fallimento; le censure che attaccano la valutazione di tale dato non sono scrutinabili come violazione di legge.

  • art. 15 l.fall.

    il limite di fallibilità di euro 30.000 è condizione per la declaratoria di fallimento e il suo superamento deve essere riscontrato d'ufficio sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare.

  • art. 15 l.fall.

    richiamato in relazione alla documentazione che il debitore può depositare nel procedimento prefallimentare.

  • art. 2697 c.c.

    la Corte osserva che, quanto al limite di fallibilità, non si tratta di un fatto impeditivo soggetto a prova a carico del fallendo, ma di una condizione da verificare d'ufficio.

  • art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.

    è deducibile solo l'omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non l'erronea valutazione o il mero dissenso rispetto all'apprezzamento del fatto compiuto dal giudice di merito.

  • art. 365 c.p.c.

    il controricorso in cassazione richiede procura speciale rilasciata per il giudizio di legittimità; la procura antecedente alla sentenza impugnata non è idonea.

  • art. 370, comma 2, c.p.c.

    si applica al controricorso la regola della procura speciale richiesta per il ricorso per cassazione.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    ricorrono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115

    parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto a titolo di contributo unificato.

  • artt. 4 e 5 della legge n. 2248/1865, all. E

    evocati dal ricorrente per sostenere la disapplicazione del provvedimento amministrativo di rateizzazione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione non è censurabile, sotto la rubrica della violazione di legge, una doglianza che in realtà mira a contestare la ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di merito, se non nei limiti del vizio di omesso esame di un fatto storico decisivo ex art. 360, n. 5, c.p.c.
  • Ai fini della dichiarazione di fallimento, il superamento della soglia di debiti scaduti e insoluti costituisce una condizione per la pronuncia e deve essere verificato d'ufficio dal tribunale sulla base degli atti dell'istruttoria prefallimentare.
  • La soglia di fallibilità non integra un fatto impeditivo gravante sulla prova del debitore, ma un presupposto oggettivo della pronuncia che, se non riscontrato con certezza, impedisce la dichiarazione di fallimento.
  • Nel giudizio di cassazione, il controricorso è inammissibile se la procura speciale non è idonea al giudizio di legittimità, dovendo essere rilasciata per l'impugnazione proposta e non in base a procura anteriore alla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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