Cassazione Civile, Sentenza n. 7231/2021 del 15/03/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
L'INPS impugna la sentenza della Corte d'appello di Bari che aveva confermato la decisione di primo grado secondo cui l'avv. Leonarda Savino non era tenuta all'iscrizione alla Gestione separata per i periodi in cui aveva prodotto redditi inferiori ai minimi previsti dalla Cassa Nazionale Forense. L'INPS deduce che la Corte di merito avrebbe indebita- mente attribuito valore decisivo al reddito annuo inferiore a € 5.000,00 come indizio di occasionalità, senza valutare adeguatamente altre circostanze acquisite (accensione della partita IVA e mancato inserimento del reddito da lavoro autonomo tra i redditi diversi ai fini fiscali).
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso dell'INPS. Ha ribadito che l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata dipende dal requisito dell'abitualità dell'attività professionale (anche non esclusiva) e che il limite di € 5.000,00 opera come presupposto per l'assoggettamento delle prestazioni occasionali. Il giudice ha confermato che l'accertamento dell'abitualità è questione di fatto e può essere desunto mediante presunzioni (iscrizione all'albo, partita IVA, dichiarazioni fiscali, organizzazione dell'attività), ma nessuno di questi elementi è decisivo di per sé. Pertanto la produzione di un reddito annuo inferiore a € 5.000,00 può legittimamente costituire un indice rilevante di occasionalità; inoltre la Corte ha osservato che l'INPS non ha dimostrato in modo chiaro nei motivi di merito dove e come fossero state dedotte le circostanze addotte (partita IVA, trattamento fiscale), rendendo la censura inammissibile per quella parte. Spese di giudizio a carico del ricorrente.
Norme richiamate
Legge n. 335/1995, art. 2, comma 26
"soggetti che esercitino, per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo, di cui al comma 1 dell'articolo 49 del testo unico delle imposte sui redditi..."
Stabilisce l'obbligo di iscrizione per chi esercita abitualmente attività autonoma. La Corte interpreta tale obbligo come dipendente dall'accertamento dell'abitualità, che è fatto di natura sostanzialmente probatoria.
D.L. n. 269/2003, art. 44, comma 2
"a decorrere dal 1° gennaio 2004, estende tale obbligo anche ai soggetti esercenti attività di lavoro autonomo occasionale [...] solo qualora il reddito annuo derivante da dette attività sia superiore ad euro 5.000"
Il limite di € 5.000,00 vale quale presupposto per il soggetto che svolge attività occasionale: superata la soglia anche l'attività occasionale comporta iscrizione; se l'attività è abituale la soglia non è il criterio decisivo.
D.L. n. 98/2011 (conv. L. n. 111/2011), art. 18, comma 12
Autentica l'ambito applicativo della disciplina dell'obbligo di iscrizione alla Gestione separata precisando l'estensione anche alle forme non esclusivamente abituali; la Corte ne usa il riferimento per ricostruire la portata dell'art. 2 L. 335/1995.
D.Lgs. n. 276/2003, art. 61, comma 3
"sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione in appositi albi professionali"
Questa norma opera una disciplina di favore (nei rapporti tra le parti) ma non implica una presunzione legale che l'attività iscritta ad albo sia automaticamente abituale ai fini previdenziali.
D.Lgs. n. 276/2003, art. 69-bis, comma 3
"esclude dalla presunzione di continuatività le prestazioni lavorative svolte nell'esercizio di attività professionali per le quali l'ordinamento richiede l'iscrizione ad un ordine professionale"
La disposizione evita la presunzione fiscale di continuità per le professioni regolamentate, ma la Corte rileva che ciò non può tradursi in una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini della Gestione separata.
DPR 22 dicembre 1986, n. 917 (TUIR), art. 49
Riferimento normativo alla nozione fiscale di reddito da lavoro autonomo usata per delimitare il perimetro dell'obbligo contributivo; la Corte lo usa per collegare la disciplina fiscale con quella previdenziale.
Legge n. 247/2012, art. 21, comma 8
Richiamata tra le norme citate nell'impugnazione; la sentenza non attribuisce a tale disposizione valore capovolgente della valutazione dell'abitualità, limitandone l'incidenza probatoria.
Massime di principio
- L'obbligo di iscrizione alla Gestione separata per professionisti iscritti ad albi dipende dall'accertamento dell'abitualità dell'attività: non esiste una presunzione automatica di abitualità per chi è iscritto a un albo.
- Il limite di € 5.000,00 annui è rilevante per valutare se un'attività 'occasionale' debba essere assoggettata a contribuzione: redditi annuali inferiori possono costituire un forte indizio di occasionalità, ma non sono vincolanti se sussistono altre prove di abitualità.
- Ai fini probatori, elementi come iscrizione all'albo, apertura della partita IVA, modalità di dichiarazione fiscale e l'organizzazione materiale dell'attività sono presunzioni utili ma non conclusive; il giudice di merito valuta il loro rilievo concreto e il loro peso probatorio.
- Spetta all'INPS (o al soggetto che ne deduce l'obbligo) fornire prove adeguate della natura abituale dell'attività; mere deduzioni non specificate nel processo di merito possono rendere la censura inammissibile.
- Le norme del D.Lgs. n. 276/2003 che prevedono regole di favore per professioni iscritte ad albi (art. 61, art. 69-bis) operano in ambiti distinti (rapporti contrattuali e fiscalità) e non producono una presunzione iuris et de iure di abitualità ai fini previdenziali.
- Nelle situazioni simili, conviene documentare sistematicamente continuità e organizzazione dell'attività (contratti ripetuti, clientela stabile, fatture, comunicazioni IVA, modalità operative) se si vuole sostenere l'obbligo di iscrizione alla Gestione separata; viceversa, redditi modesti e sporadicità rafforzano la tesi di occasionalità.
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