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Sentenza

Sentenza n. 11/2026 - Perugia, Sezione 1

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Perugia - Sezione lavoro, n. 54 del 5 febbraio 2025

Giustizia amministrativa202500368

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Umbria - Perugia, Sez. ISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Perugia, Sezione lavoro, che aveva riconosciuto l'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute e condannato il Ministero al pagamento di € 9.058,92, oltre interessi e rivalutazione

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (dipendente pubblico)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza deducendo l'inadempimento del Ministero all'obbligo di eseguire una sentenza irrevocabile del Tribunale di Perugia, notificata in forma esecutiva il 10 febbraio 2025. Il titolo giudiziale riconosceva il diritto all'indennità sostitutiva per ferie maturate e non godute durante rapporti di lavoro a tempo determinato negli anni scolastici dal 2016/2017 al 2023/2024 e condannava il Ministero al pagamento di € 9.058,92, oltre interessi e rivalutazione monetaria. La ricorrente ha rilevato il decorso del termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione senza che l'Amministrazione avesse provveduto. Il Ministero si è costituito facendo riferimento a un diverso giudizio relativo alla carta del docente e depositando documentazione concernente il pagamento delle spese legali di quella distinta controversia, senza dimostrare l'esecuzione del titolo oggetto dell'ottemperanza.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, rilevando che la sentenza del Tribunale di Perugia risultava passata in giudicato, come certificato il 28 luglio 2025, che era stata ritualmente notificata in forma esecutiva il 10 febbraio 2025 e che, decorso il termine dilatorio di 120 giorni, il Ministero non aveva ancora adempiuto. Ha ordinato al Ministero dell'Istruzione e del Merito di pagare alla ricorrente le somme dovute in base al titolo, entro 60 giorni dalla notificazione o comunicazione in via amministrativa della sentenza. Per l'eventuale ulteriore inadempimento ha nominato commissario ad acta il direttore generale ministeriale competente, con facoltà di delega e senza compenso, assegnandogli 60 giorni dalla richiesta della parte dopo l'inutile decorso del termine assegnato al Ministero. Non ha applicato, allo stato, penalità di mora, ritenendo possibile valutarle soltanto in caso di perdurante inottemperanza e su apposita richiesta. Ha condannato il Ministero alle spese del giudizio, liquidate in € 1.000, oltre accessori, rimborso del contributo unificato e distrazione in favore del difensore antistatario.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    La disposizione costituisce la base processuale del giudizio di ottemperanza e consente al giudice amministrativo di ordinare all'amministrazione l'esecuzione del giudicato e di nominare, in caso di ulteriore inadempimento, un commissario ad acta.

Massime di principio

  • Il giudizio di ottemperanza è fondato quando l'amministrazione non esegue una sentenza passata in giudicato, ritualmente notificata in forma esecutiva, dopo il decorso del termine dilatorio previsto per l'esecuzione nei confronti delle amministrazioni pubbliche.
  • Accertati il giudicato, la notificazione del titolo esecutivo e l'inadempimento dell'amministrazione, il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per adempiere e ordinare il pagamento delle somme dovute in esecuzione della pronuncia.
  • In caso di ulteriore inerzia dell'amministrazione dopo il termine assegnato, il giudice può nominare sin dalla sentenza un commissario ad acta, stabilendone i poteri, il termine di intervento e la possibilità di delega.
  • La penalità di mora non è automatica: può essere esclusa allo stato e disposta successivamente, su richiesta della parte, qualora persista l'inottemperanza oltre il termine assegnato dal giudice.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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