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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18303/2026 del 06/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di costi di cantiere ritenuti indeducibili. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per inesistenza della notifica, perché effettuata a mezzo corriere privato prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017 che ha liberalizzato le notificazioni di atti giudiziari. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza e falsa applicazione della normativa postale richiamando il d.lgs. n. 58/2011 e il d.lgs. n. 261/1999: sosteneva che, già dal 30 aprile 2011, le notifiche effettuate tramite licenziatario privato fossero valide; aggiungeva che il plico era stato consegnato a un operatore privato autorizzato e che, in ogni caso, la stessa Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni aveva indicato la data del 29 gennaio 2015, da cui dovrebbe desumersi la tempestività della notifica. L’Agenzia ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la consegna del ricorso all’operatore privato in data 29 gennaio 2015 non consentiva di provare con certezza che la ricezione del plico da parte dell’Agenzia fosse avvenuta entro il termine di decadenza del 30 gennaio 2015 previsto per il ricorso tributario. La costituzione dell’Agenzia non sanava tale vizio ai fini della tempestività, poiché la notifica dell’atto giudiziario tramite operatore postale privato, nel periodo considerato, non aveva valore fidefacente e non garantiva la certezza legale della data di consegna all’operatore. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore della controparte e a una somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. a favore della Cassa delle ammende, nonché ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992

    termine ultimo del 30 gennaio 2015 a pena di inammissibilità del ricorso

    il ricorso tributario deve essere notificato entro il termine decadenziale; se non è provata la ricezione entro tale termine, il ricorso è inammissibile

  • art. 380-bis c.p.c.

    art. 380-bis, ultimo comma

    richiamato quale base per la definizione camerale e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate in sentenza

  • art. 380-bis.1 c.p.c.

    richiamato per la trattazione in camera di consiglio

  • art. 96, terzo comma, c.p.c.

    consente la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte nei casi ritenuti riconducibili ad abuso del processo

  • art. 96, quarto comma, c.p.c.

    consente la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende anche in assenza di difese dell’intimato

  • art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002

    impone il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali

  • art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012

    ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002

  • d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato per la disciplina della notificazione tramite operatori postali e per il regime di abilitazione degli operatori privati

  • d.lgs. n. 58 del 2011

    richiamato quale norma del processo di liberalizzazione dei servizi postali, ma ritenuto non sufficiente, nel periodo considerato, a rendere validhe le notifiche di atti giudiziari tramite operatori privati

  • legge n. 124 del 2017

    segna il regime introdotto che consente la notifica di atti giudiziari secondo la disciplina richiamata dalla Corte

  • art. 24 Cost.

    richiamato per sottolineare che le notificazioni processuali incidono sul diritto di difesa

  • art. 111 Cost.

    richiamato per evidenziare le esigenze di certezza e regolarità del processo

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999

    richiamato in relazione alla licenza individuale degli operatori privati

  • art. 1, comma 57 e 58, legge n. 124 del 2017

    richiamato come momento normativo rilevante per la validità delle notifiche tramite operatori privati

  • art. 17/bis del d.lgs. n. 546/92

    menzionato nelle controdeduzioni come base del reclamo-mediazione

Massime di principio

  • Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo deve rispettare la forma prescritta a pena di inammissibilità; se si avvale di un operatore postale privato nel periodo in cui la legge non attribuiva a tale operatore poteri certificativi per gli atti giudiziari, la notifica non offre certezza legale della data di consegna al destinatario.
  • La sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività quando manca la prova certa che il plico sia stato ricevuto entro il termine perentorio di impugnazione.
  • La costituzione della controparte può sanare un vizio di notificazione sotto il profilo della regolarità formale, ma non può supplire all’assenza di prova legale del rispetto del termine decadenziale.
  • Quando la disciplina richiede una modalità predeterminata di esercizio del potere di impugnazione, non sono ammessi equipollenti che sostituiscano la forma legale della notificazione dell’atto giudiziario.
  • Le notificazioni processuali, incidendo sul diritto di difesa e sul giusto processo, richiedono certezza pubblica circa il momento perfezionativo dell’atto; in mancanza di tale certezza, l’impugnazione è esposta al rischio di inammissibilità.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullità

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