Cassazione Civile, Ordinanza n. 18303/2026 del 06/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da un avviso di accertamento emesso per IRPEF, IRAP e IVA relativo all’anno d’imposta 2010, con recupero a tassazione di costi di cantiere ritenuti indeducibili. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello, però, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado ha dichiarato inammissibile il ricorso introduttivo per inesistenza della notifica, perché effettuata a mezzo corriere privato prima dell’entrata in vigore della disciplina del 2017 che ha liberalizzato le notificazioni di atti giudiziari. Il contribuente ha quindi proposto ricorso per cassazione con un solo motivo, denunciando nullità della sentenza e falsa applicazione della normativa postale richiamando il d.lgs. n. 58/2011 e il d.lgs. n. 261/1999: sosteneva che, già dal 30 aprile 2011, le notifiche effettuate tramite licenziatario privato fossero valide; aggiungeva che il plico era stato consegnato a un operatore privato autorizzato e che, in ogni caso, la stessa Agenzia delle entrate nelle controdeduzioni aveva indicato la data del 29 gennaio 2015, da cui dovrebbe desumersi la tempestività della notifica. L’Agenzia ha resistito con controricorso.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il motivo perché la consegna del ricorso all’operatore privato in data 29 gennaio 2015 non consentiva di provare con certezza che la ricezione del plico da parte dell’Agenzia fosse avvenuta entro il termine di decadenza del 30 gennaio 2015 previsto per il ricorso tributario. La costituzione dell’Agenzia non sanava tale vizio ai fini della tempestività, poiché la notifica dell’atto giudiziario tramite operatore postale privato, nel periodo considerato, non aveva valore fidefacente e non garantiva la certezza legale della data di consegna all’operatore. La Corte ha anche condannato il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità, oltre a una somma ex art. 96, terzo comma, c.p.c., a favore della controparte e a una somma ex art. 96, quarto comma, c.p.c. a favore della Cassa delle ammende, nonché ha dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 21 d.lgs. n. 546 del 1992
termine ultimo del 30 gennaio 2015 a pena di inammissibilità del ricorso
il ricorso tributario deve essere notificato entro il termine decadenziale; se non è provata la ricezione entro tale termine, il ricorso è inammissibile
art. 380-bis c.p.c.
art. 380-bis, ultimo comma
richiamato quale base per la definizione camerale e per l’applicazione delle conseguenze sanzionatorie indicate in sentenza
art. 380-bis.1 c.p.c.
richiamato per la trattazione in camera di consiglio
art. 96, terzo comma, c.p.c.
consente la condanna a una somma equitativamente determinata in favore della controparte nei casi ritenuti riconducibili ad abuso del processo
art. 96, quarto comma, c.p.c.
consente la condanna a una somma in favore della Cassa delle ammende anche in assenza di difese dell’intimato
art. 13 comma 1-quater d.P.R. n. 115 del 2002
impone il raddoppio del contributo unificato quando ne ricorrano i presupposti processuali
art. 1, comma 17, legge n. 228 del 2012
ha inserito il comma 1-quater nell’art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002
d.lgs. n. 261 del 1999
richiamato per la disciplina della notificazione tramite operatori postali e per il regime di abilitazione degli operatori privati
d.lgs. n. 58 del 2011
richiamato quale norma del processo di liberalizzazione dei servizi postali, ma ritenuto non sufficiente, nel periodo considerato, a rendere validhe le notifiche di atti giudiziari tramite operatori privati
legge n. 124 del 2017
segna il regime introdotto che consente la notifica di atti giudiziari secondo la disciplina richiamata dalla Corte
art. 24 Cost.
richiamato per sottolineare che le notificazioni processuali incidono sul diritto di difesa
art. 111 Cost.
richiamato per evidenziare le esigenze di certezza e regolarità del processo
art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261 del 1999
richiamato in relazione alla licenza individuale degli operatori privati
art. 1, comma 57 e 58, legge n. 124 del 2017
richiamato come momento normativo rilevante per la validità delle notifiche tramite operatori privati
art. 17/bis del d.lgs. n. 546/92
menzionato nelle controdeduzioni come base del reclamo-mediazione
Massime di principio
- Nel processo tributario la notificazione del ricorso introduttivo deve rispettare la forma prescritta a pena di inammissibilità; se si avvale di un operatore postale privato nel periodo in cui la legge non attribuiva a tale operatore poteri certificativi per gli atti giudiziari, la notifica non offre certezza legale della data di consegna al destinatario.
- La sanatoria per raggiungimento dello scopo non elimina il problema della tempestività quando manca la prova certa che il plico sia stato ricevuto entro il termine perentorio di impugnazione.
- La costituzione della controparte può sanare un vizio di notificazione sotto il profilo della regolarità formale, ma non può supplire all’assenza di prova legale del rispetto del termine decadenziale.
- Quando la disciplina richiede una modalità predeterminata di esercizio del potere di impugnazione, non sono ammessi equipollenti che sostituiscano la forma legale della notificazione dell’atto giudiziario.
- Le notificazioni processuali, incidendo sul diritto di difesa e sul giusto processo, richiedono certezza pubblica circa il momento perfezionativo dell’atto; in mancanza di tale certezza, l’impugnazione è esposta al rischio di inammissibilità.
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