Cassazione Civile, Ordinanza n. 13003/2025 del 15/05/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (società)
La controversia
Una società, costituita per realizzare un locale per la somministrazione di alimenti e bevande a bordo di un'imbarcazione, e i suoi soci hanno convenuto in giudizio la società in house che gestiva l'approdo portuale, chiedendo il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali. La domanda si fondava su una serie di condotte asseritamente fuorvianti: contatti con il Comune e con la società portuale, rassicurazioni sulla fattibilità del progetto, stipula di un contratto di ormeggio e servizi portuali, successiva attivazione di procedure amministrative e urbanistiche che hanno però evidenziato l’esigenza di un titolo edilizio non ottenuto, fino alla risoluzione del contratto da parte della società portuale per mancato avvio dell’attività. In primo grado la domanda era stata accolta solo in parte, ravvisandosi responsabilità precontrattuale e nullità del contratto per impossibilità dell’oggetto; in appello la decisione era stata riformata con rigetto della domanda, ritenendosi che il privato dovesse comunque verificare la praticabilità normativa del progetto. In Cassazione il ricorso principale denunciava violazione degli artt. 1337 e 1338 c.c. e delle norme richiamate sul ruolo pubblicistico della società in house, sostenendo che quest’ultima, quale longa manus dell’amministrazione, fosse gravata da un obbligo di cooperazione rafforzato e avesse ingenerato un affidamento tutelabile; il secondo motivo chiedeva la restituzione del canone versato in relazione alla nullità del contratto; il ricorso incidentale censurava la compensazione delle spese.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dai due soci persone fisiche, perché non risultava censurata la statuizione secondo cui solo la società era legittimata a chiedere il risarcimento dei danni patrimoniali, mentre le persone fisiche avevano richiesto soltanto danni non patrimoniali, già rigettati per difetto di prova. Quanto al ricorso della società, la Corte ha ritenuto fondato il primo motivo: la Corte d'appello aveva errato nell'escludere integralmente la responsabilità della società in house e nel negare la rilevanza dell'affidamento ingenerato, poiché tale società, pur agendo con strumenti privatistici, era espressione diretta dell’amministrazione e, proprio per questo, era tenuta a un obbligo di cooperazione rafforzato nella fase delle trattative e dell'esecuzione del rapporto. La Suprema Corte ha quindi cassato la decisione impugnata limitatamente a tale profilo, mentre ha dichiarato assorbiti il secondo motivo del ricorso principale e il ricorso incidentale sulle spese. Nel dispositivo, tuttavia, il testo disponibile si interrompe dopo l’indicazione della condanna dei soci inammissibili alle spese e dell’ulteriore contributo unificato, sicché non è integralmente ricavabile dal frammento la formula finale completa sul ricorso della società; dal corpo della motivazione emerge comunque l’accoglimento del primo motivo della ricorrente principale e l’assorbimento degli altri motivi.
Norme richiamate
art. 1337 c.c.
impone un obbligo di buona fede e cooperazione nelle trattative; la sua violazione può fondare responsabilità precontrattuale anche quando una parte sia espressione di un ente pubblico.
art. 1338 c.c.
rileva come norma sull'obbligo di informare l'altra parte di cause di invalidità del contratto conosciute o conoscibili; nel caso concreto non escludeva la responsabilità della società in house, che era parte dell'apparato pubblico coinvolto.
art. 112 t.u.e.l.
richiamato nel motivo di ricorso, ma non autonomamente oggetto di specifica elaborazione decisoria nel testo disponibile.
art. 113 t.u.e.l.
richiamato nel motivo di ricorso, senza autonoma ratio decidendi specifica nel testo disponibile.
art. 823 c.c.
richiamato nel motivo di ricorso in relazione ai beni demaniali e ai poteri pubblici sull'area portuale.
art. 18 L. n. 84 del 1994
richiamato nel motivo di ricorso in tema di concessione/gestione portuale.
art. 30 d.lgs. n. 163 del 2006
richiamato nel motivo di ricorso in tema di procedura di affidamento e evidenza pubblica.
art. 1 L. n. 241 del 1990
richiamato nel motivo di ricorso come norma sui principi dell'azione amministrativa, in particolare cooperazione e buon andamento.
art. 97 Cost.
richiamato nel motivo di ricorso a sostegno dei principi di imparzialità e buon andamento dell'amministrazione.
art. 1418 c.c.
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale in relazione alla nullità del contratto, motivo poi assorbito.
art. 2033 c.c.
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale per la ripetizione delle somme versate a titolo di canone, motivo assorbito.
art. 132 c.p.c.
richiamato nel secondo motivo del ricorso principale e nel ricorso incidentale per vizi della motivazione/forma della sentenza.
art. 91 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di regolazione delle spese di lite.
art. 92 c.p.c.
richiamato nel ricorso incidentale in tema di compensazione delle spese di lite.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato nel dispositivo per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti inammissibili, se dovuto.
art. 2, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 175 del 2016
utilizzato per definire la società in house e il controllo analogo esercitato dall'ente pubblico.
art. 2697 c.c.
evocato implicitamente nella questione dell'onere probatorio e della prova dei danni, ma non specificamente citato nel testo fornito.
Massime di principio
- La società in house, pur operando con strumenti di diritto privato e mantenendo un'autonomia soggettiva rispetto all'ente controllante, resta espressione diretta della pubblica amministrazione e, nelle trattative con il privato, è gravata da un dovere di cooperazione e correttezza particolarmente intenso, coerente con la finalità pubblica perseguita.
- In tema di responsabilità precontrattuale, non basta affermare che la controparte privata avrebbe potuto conoscere da sola l'ostacolo normativo: se il soggetto pubblico o para-pubblico ha tenuto una condotta idonea a ingenerare affidamento sulla praticabilità dell'operazione, può concorrere nella causazione del danno anche quando le norme ostative siano inderogabili e teoricamente conoscibili.
- L'esclusione della responsabilità per violazione dell'affidamento non può fondarsi in modo apodittico sulla sola astratta conoscibilità di norme urbanistiche o amministrative, quando il comportamento della parte pubblica abbia inizialmente orientato in senso favorevole l'iniziativa e il procedimento amministrativo abbia mostrato esitazioni o mutamenti di indirizzo.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorso delle persone fisiche è inammissibile se non colpisce la specifica ratio decidendi della sentenza impugnata in ordine alla loro difformità di legittimazione o alla diversa natura delle domande proposte rispetto a quelle della società.
- Quando il primo motivo di ricorso investe la ratio decisoria principale e viene accolto, restano assorbiti i motivi ulteriori che dipendono logicamente dalla soluzione della questione pregiudiziale, inclusi quelli sulla nullità del contratto e sulla regolazione delle spese.
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