Sentenza n. 1879/2026 - Torino, Sezione 2
per l'ottemperanza della sentenza n. 535/2025, emessa nel giudizio R.G. n. 134/2025 dal Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, pubblicata in data 24.10.2025, notificata il 06.11.2025 e passata in giudicato, con cui l’intimato Ministero è stato condannato alla corresponsione in favore della ricorrente di una somma pari ad € 5.582,00 a titolo di indennità sostitutiva per ferie non godute.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: Inerzia del Ministero nell'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, n. 535/2025, passata in giudicato, che lo aveva condannato al pagamento di € 5.582,00 per indennità sostitutiva di ferie non godute
Esito
Favorevole al ricorrente (creditrice)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione della sentenza del Tribunale di Asti, Sezione Lavoro, pubblicata il 24 ottobre 2025, notificata al Ministero il 6 novembre 2025 e passata in giudicato, chiedendo il pagamento di € 5.582,00 e degli interessi legali, nonché la nomina di un commissario ad acta in caso di ulteriore inerzia. Non ha chiesto l'esecuzione delle spese legali liquidate direttamente ai difensori antistatari. Dopo la proposizione e l'iscrizione a ruolo del ricorso, il Ministero ha pagato quanto dovuto; la ricorrente ha quindi chiesto la cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna alle spese secondo la soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere perché, nel corso del giudizio, il Ministero ha ottemperato alla sentenza azionata. Ha tuttavia posto le spese processuali a carico del Ministero, secondo il criterio della soccombenza virtuale: l'Amministrazione non aveva contestato che il titolo fosse rimasto inadempiuto e che il pagamento fosse avvenuto solo dopo la notifica e l'iscrizione a ruolo del ricorso. In assenza del pagamento sopravvenuto, sussistevano i presupposti per accogliere l'ottemperanza: giudicato, notificazione della sentenza al domicilio reale del Ministero e decorso del termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996, applicabile anche al giudizio di ottemperanza. Spese liquidate in € 500,00, oltre accessori di legge e rimborso del contributo unificato ove versato, con distrazione ai difensori dichiaratisi antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Con l’atto introduttivo del presente giudizio di ottemperanza, la ricorrente ha chiesto l’esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di cui in epigrafe.
Il giudizio di ottemperanza è lo strumento azionato per ottenere l'esecuzione del giudicato; il testo non sviluppa ulteriormente l'interpretazione dell'art. 114 c.p.a.
art. 14, comma 1, d.l. 669/1996
Sarebbero pertanto sussistiti, in assenza di tale sopravvenuto pagamento, tutti i presupposti, anche in rito, per l’accoglimento della domanda di ottemperanza della ricorrente, stante il passaggio in giudicato della sentenza civile (come da relativo certificato: doc. 2), la sua notifica al domicilio reale del Ministero (intervenuta in data 06.11.2025: doc. 3) ed il decorso del termine dilatorio di 120 giorni tra la predetta notifica e quella del presente ricorso (come stabilito dall’art. 14, comma 1, del D.L. 669/1996 per l’avvio di azioni esecutive in danno dell’Amministrazione, applicabile anche al giudizio di ottemperanza).
Il termine dilatorio di 120 giorni dalla notificazione del titolo al domicilio reale dell'Amministrazione, previsto per l'avvio delle azioni esecutive nei suoi confronti, si applica anche al giudizio di ottemperanza.
D.M. 55/2014
La liquidazione delle spese viene fatta avuto riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, ridotti in considerazione dell’obiettiva semplicità e marcata serialità dell’attività difensiva svolta nel presente giudizio (preceduta da decine di ricorsi per ottemperanza di analogo tenore trattati in ogni camera di consiglio degli ultimi mesi dagli stessi difensori), dell’esito della controversia (cessata materia del contendere), nonché dell’assimilabilità della causa in esame, quanto al regime tariffario, al processo di esecuzione (Cons. Stato, Sez. III, 25.03.2016, n. 1247).
I parametri tariffari sono applicati tenendo conto della semplicità e serialità dell'attività difensiva, dell'esito della controversia e dell'assimilabilità del giudizio di ottemperanza al processo di esecuzione ai fini del regime tariffario.
Massime di principio
- Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, del d.l. 669/1996 per l'avvio delle azioni esecutive contro l'Amministrazione decorre dalla notificazione del titolo al domicilio reale dell'ente ed è applicabile anche al giudizio di ottemperanza.
- Quando l'Amministrazione adempie al giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, la sopravvenuta esecuzione giustifica la cessazione della materia del contendere; ai fini delle spese può applicarsi la soccombenza virtuale, valutando se, in assenza dell'adempimento sopravvenuto, sussistevano i presupposti processuali e sostanziali per accogliere il ricorso.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1900/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1897/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1898/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1899/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 1901/2026 - Torino, Sezione 2
- Sentenza · 26 set 2026Sentenza n. 638/2026 - Reggio Calabria, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →