Regolamento (UE) 2019/280
Regolamento delegato (UE) 2019/280 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (CE) n. 138/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i riferimenti al Sistema europeo dei conti nazionali e regionali nell'Unione europea (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro metodologico dei conti economici dell'agricoltura, sostituendo i riferimenti al SEC 95 con quelli al SEC 2010 e adeguando definizioni, classificazioni e modalità di registrazione contabile. Le modifiche riguardano in particolare unità di produzione, branca agricola, produzione, consumi intermedi, investimenti, redditi, contributi e trasferimenti in conto capitale. Vengono inoltre aggiornate le tabelle dei conti e gli obblighi di trasmissione dei dati degli Stati membri.
Modifica tecnica del regolamento (CE) n. 138/2004 sui conti economici dell'agricoltura per allineare i riferimenti metodologici al SEC 2010 e aggiornare definizioni, classificazioni e tabelle contabili.
Ambito di applicazione
Si applica ai conti economici dell'agricoltura (CEA) elaborati dagli Stati membri ai fini delle statistiche dell'Unione europea. Incide sulla metodologia, sulla struttura dei conti, sulle definizioni di unità e attività agricole, sulla classificazione di produzioni, consumi, investimenti, redditi e trasferimenti, nonché sugli obblighi di trasmissione dei dati previsti dal regolamento (CE) n. 138/2004, come modificato. È direttamente applicabile in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale; il testo è rilevante ai fini del SEE.
Regolamento delegato (UE) 2019/280 della Commissione
Il regolamento interviene sul regolamento (CE) n. 138/2004, che disciplina i conti economici dell'agricoltura, per allinearne la metodologia al SEC 2010. L'obiettivo è garantire coerenza, armonizzazione e comparabilità dei CEA tra Stati membri e rispetto al quadro centrale dei conti nazionali.
Finalità dell'intervento
La Commissione richiama il fatto che il SEC 2010 costituisce il quadro comune di norme, definizioni, classificazioni e regole contabili per i conti nazionali. Poiché i CEA sono conti satellite dei conti nazionali, la revisione del sistema contabile europeo rende necessari nuovi riferimenti negli allegati del regolamento del 2004 e una serie di aggiornamenti metodologici puntuali.
Ambito di applicazione e decorrenza
Il regolamento modifica gli allegati I e II del regolamento (CE) n. 138/2004. Si applica agli Stati membri per la redazione e la trasmissione dei conti economici dell'agricoltura; è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile. Entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea.
Aggiornamento metodologico generale: SEC 2010 e SCN 2008
In tutto il manuale dei CEA, le espressioni riferite al SEC 95 sono sostituite con quelle al SEC 2010; analogamente, i riferimenti allo SCN 93 diventano SCN 2008. Vengono inoltre aggiornate varie note e formulazioni per riflettere la nuova impostazione dei conti nazionali, in particolare per quanto riguarda le unità statistiche, la classificazione delle attività economiche e il trattamento delle operazioni economiche.
Unità statistiche, branche e attività agricole
Il regolamento ridefinisce i concetti di UAE locale, attività principale, attività secondarie e attività ausiliarie. La UAE locale è la base operativa per la branca agricola; le unità istituzionali possono essere suddivise in più UAE locali se le informazioni lo consentono. Le attività ausiliarie non generano, di regola, una UAE distinta e restano integrate nell'unità di riferimento, salvo il caso di unità separate situate in un'altra regione.
La branca di attività agricola dei CEA corrisponde in linea di principio alla divisione 01 della NACE Rev. 2, ma con importanti differenze. In particolare:
- sono incluse la produzione di vino e di olio d'oliva ottenuti esclusivamente da uve e olive coltivate nella stessa azienda;
- sono escluse talune attività qualificate dalla NACE come servizi agricoli, come la messa in funzione di sistemi di irrigazione quando non si tratta di lavoro agricolo eseguito da terzi;
- sono escluse le unità che svolgono l'attività agricola a fini esclusivamente ricreativi;
- sono invece incluse le unità di sussistenza e i prodotti agricoli destinati all'autoconsumo.
Produzione agricola e prodotti in corso di lavorazione
La nozione di produzione agricola viene adattata alla specificità del settore. Nei CEA essa comprende la produzione di tutte le unità della branca, esclusa la produzione reimpiegata nella stessa unità, ma includendo, a certe condizioni, la produzione utilizzata come consumo intermedio interno quando riguarda attività di base diverse.
Il regolamento recepisce e chiarisce la registrazione dei prodotti in corso di lavorazione: la produzione agricola deve essere imputata lungo l'intero periodo di produzione, non solo al momento del raccolto o della macellazione. Per alcuni cicli produttivi lunghi, come colture in maturazione, allevamenti o foreste coltivate, i beni sono trattati come scorte in corso di lavorazione fino al completamento del processo produttivo. Sono inoltre precisate le regole sulle perdite di magazzino, sulle distruzioni per catastrofi e sulla distinzione tra crescita biologica coltivata e risorse biologiche non coltivate.
Consumi intermedi e costi di produzione
La disciplina dei consumi intermedi viene allineata al SEC 2010. Sono considerati consumi intermedi i beni e i servizi consumati nel processo produttivo, con esclusione del capitale fisso, il cui consumo viene registrato come ammortamento. Sono espressamente trattati come consumi intermedi, tra gli altri:
- piccoli utensili, indumenti da lavoro, pezzi di ricambio e altri beni durevoli non costosi;
- servizi di pubblicità e studi di mercato;
- FISIM utilizzati dal settore agricolo;
- alcuni canoni di affitto e servizi connessi all'uso di fabbricati e software;
- licenze o autorizzazioni soggette a controllo regolamentare;
- servizi di trasporto dei lavoratori, asili nido e altri benefici in natura, ove qualificabili come retribuzioni in natura.
Sono invece escluse dai consumi intermedi le acquisizioni di beni destinati a investimento fisso, inclusi taluni beni agricoli, come piantagioni e bestiame produttivo, nonché l'acquisto di attività non prodotte, come i terreni.
Investimenti fissi lordi, piantagioni e bestiame
Una parte rilevante delle modifiche riguarda gli investimenti fissi lordi nel settore agricolo. Il regolamento chiarisce che gli investimenti lordi comprendono gli investimenti fissi lordi, la variazione delle scorte e le acquisizioni meno le cessioni di oggetti di valore. Gli investimenti netti si ottengono sottraendo gli ammortamenti.
Gli investimenti fissi lordi riguardano le acquisizioni, al netto delle cessioni, di capitale fisso effettuate da produttori residenti, incluse alcune incrementazioni di valore di beni non prodotti ottenute mediante attività produttiva. Sono esplicitamente considerati:
- impianti e macchinari;
- mezzi di trasporto;
- fabbricati agricoli non residenziali;
- altre opere;
- miglioramenti di rilievo apportati ai terreni;
- R&S;
- costi di trasferimento della proprietà di attività non prodotte;
- piantagioni permanenti;
- bestiame classificato come capitale fisso.
Per il bestiame, il regolamento ammette un metodo quantitativo o un metodo diretto di calcolo, ma precisa che per gli animali produttivi non si devono calcolare ammortamenti, in deroga allo SCN 2008. Per le piantagioni permanenti, gli investimenti fissi lordi corrispondono al valore degli acquisti meno le cessioni dei beni naturali che generano ripetutamente nuovi prodotti, più la crescita naturale fino all'entrata in produzione.
Rediti, imposte e contributi: principio di competenza
Il regolamento rafforza il principio di competenza economica per la registrazione delle operazioni. Retribuzioni lorde, contributi sociali effettivi, imposte sulla produzione, contributi alla produzione, interessi, fitti e trasferimenti in conto capitale sono registrati nel momento in cui sorge il relativo fatto generatore o quando diventa esigibile il pagamento, secondo la natura dell'operazione.
Sono aggiornate le definizioni di:
- imposte sui prodotti, IVA, dazi e imposte sulle importazioni;
- altre imposte sulla produzione;
- contributi ai prodotti e altri contributi alla produzione;
- contributi in conto interessi;
- trasferimenti in conto capitale.
Per l'agricoltura, i contributi agli investimenti comprendono anche alcuni trasferimenti del FEAGA e del FEASR. Tra gli altri trasferimenti in conto capitale sono menzionati, in modo specifico, i premi di abbandono definitivo di superfici a vigneto o frutteto, indennità per riduzione della produzione lattiera, indennizzi per perdite eccezionali o catastrofi, aiuti all'insediamento dei giovani agricoltori con finalità diverse dal finanziamento di investimenti, e taluni risarcimenti di importo elevato.
Redditi da capitale e poste escluse dai CEA
Il regolamento riepiloga la classificazione dei redditi da capitale nel SEC 2010, ma precisa che solo tre categorie sono rilevanti per i CEA: interessi, fitti di terreni e diritti di sfruttamento di giacimenti, e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati. Questi ultimi sono espressamente esclusi dai CEA.
Sono inoltre chiariti il trattamento degli interessi per le imprese agricole costituite in società e l'esclusione, per le imprese individuali, degli interessi da percepire nella misurazione del reddito da impresa agricola, a causa della difficoltà di distinguerli dai flussi familiari.
Conti economici, conto capitale e tabelle aggiornate
Le tabelle riepilogative dei conti delle operazioni correnti e dei conti della accumulazione sono sostituite con versioni aggiornate al SEC 2010. Vengono mostrati, tra gli altri, il conto della produzione, il conto della generazione dei redditi primari, il conto del reddito da impresa e il conto del capitale.
Il testo precisa che alcune poste non sono pertinenti nei CEA, oppure non sono registrate per mancanza di dati affidabili o per interesse limitato. Ciò riguarda, ad esempio, utili distribuiti dalle società, utili reinvestiti di investimenti diretti all'estero, altri redditi da investimenti, risparmio netto, accreditamento/indebitamento e varie voci patrimoniali come oggetti di valore, attività non prodotte e alcune variazioni di volume.
Misurazione a prezzi costanti e prezzi fissi annuali
La sezione sulle misure in volume è profondamente aggiornata. Il regolamento ribadisce che la componente prezzo deve riflettere solo le variazioni di prezzo, mentre tutte le altre variazioni devono essere attribuite alla componente volume. Viene confermato l'uso di indici Laspeyres per le quantità e Paasche per i prezzi, con calcolo a catena e definizione dell'anno di riferimento.
Il testo include esempi numerici sulla perdita di additività delle serie concatenate e chiarisce che i dati a prezzi costanti non additivi sono pubblicati senza correzioni. Per il valore aggiunto a prezzi fissi annuali, viene indicata come teoricamente corretta la doppia deflazione.
Obblighi di trasmissione
L'allegato II è modificato nelle voci relative alla trasmissione dei dati sugli investimenti. In particolare, per l'anno di riferimento "n" sono aggiornate le tempistiche di trasmissione per:
- investimenti fissi lordi in bestiame;
- altri investimenti fissi lordi, compresi i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni e la R&S.
Le finestre informative richiamate sono novembre dell'anno n, gennaio dell'anno n+1 e settembre dell'anno n+1, con indicazione delle stime CEA e dei dati CEA definitivi.
Effetto complessivo per gli operatori
Per avvocati e commercialisti che assistono imprese agricole o soggetti coinvolti nella statistica ufficiale, il regolamento non introduce un nuovo regime sostanziale di settore, ma impone un riallineamento tecnico-computazionale rilevante. Le modifiche incidono sulla classificazione economica delle attività agricole e accessorie, sul trattamento di investimenti e trasferimenti, sulla lettura dei dati di reddito e sulla comparabilità europea delle serie storiche dei CEA.
Disposizioni principali
Aggiornamento dei riferimenti al SEC 2010
In tutto l'allegato I del regolamento (CE) n. 138/2004 le espressioni "SEC 95" e "SCN 93" sono sostituite rispettivamente con "SEC 2010" e "SCN 2008". Sono aggiornati i richiami metodologici lungo tutto il manuale CEA per coordinare i conti agricoli con il quadro centrale dei conti nazionali.
Definizioni di unità, branche e attività agricole
Sono riscritte le disposizioni sulle unità di attività economica a livello locale (UAE locali), sulle attività principali e secondarie, sulle attività ausiliarie e sulla branca di attività agricola. Si precisa che l'azienda agricola è assunta come UAE locale ai fini dei CEA, con una disciplina specifica per le attività secondarie non agricole non separabili. È esclusa l'attività agricola svolta a fini esclusivamente ricreativi, mentre sono incluse le unità di sussistenza e i prodotti agricoli destinati all'autoconsumo.
Produzione agricola, prodotti in corso di lavorazione e valutazione
La produzione agricola è ridefinita come somma della produzione delle unità della branca, con l'inclusione di parte della produzione reimpiegata all'interno dell'unità secondo criteri specifici. Sono aggiornate le regole sui prodotti in corso di lavorazione, sui prodotti stagionali, sulle perdite, sulla trasformazione da parte dei produttori e sulla valutazione al prezzo base o al prezzo di acquisto, con chiarimenti su prezzi ex azienda, produzione totale e scambi interni tra unità agricole.
Consumi intermedi e imputazioni specifiche
Sono ridefiniti i consumi intermedi e le esclusioni: beni durevoli non costosi, piccoli utensili, servizi di pubblicità e studi di mercato, FISIM, certi canoni di affitto, licenze, servizi di formazione e altri costi vengono ricondotti ai consumi intermedi secondo il SEC 2010. Sono precisate anche le esclusioni per i beni acquistati destinati a investimenti fissi lordi e per specifiche operazioni di scambio di bestiame e scorte.
Investimenti fissi lordi e capitale agricolo
Sono aggiornate le norme sugli investimenti lordi e netti, con definizioni puntuali di capitale fisso, leasing finanziario, costi di trasferimento della proprietà, miglioramenti fondiari, R&S, piantagioni permanenti e bestiame classificato come capitale fisso. Il regolamento distingue le varie categorie di investimenti fissi lordi agricole e modifica anche le regole di rilevazione delle cessioni e delle variazioni di valore delle attività.
Redditi da lavoro, imposte, contributi e redditi da capitale
Sono aggiornate le disposizioni sul principio di competenza economica per salari, imposte, interessi, fitti e trasferimenti in conto capitale. Vengono ridefinite le categorie di imposte sulla produzione, i contributi ai prodotti e altri contributi alla produzione, nonché i redditi da capitale rilevanti per i CEA (in particolare interessi, fitti e redditi da investimenti da attribuire agli assicurati, questi ultimi esclusi dai CEA).
Conti e tabelle riepilogative
Sono sostituite le tabelle dei conti delle operazioni correnti e dei conti della accumulazione, con esempi aggiornati per produzione, consumi intermedi, reddito da impresa, capitale e variazioni delle attività/passività. È precisato che alcuni aggregati, come il risparmio netto, l'accreditamento/indebitamento e talune poste patrimoniali, non sono pertinenti o non sono registrati nei CEA.
Misurazione a prezzi costanti e serie a prezzi fissi annuali
La sezione sulla misurazione in volume è riscritta per recepire il SEC 2010: si ribadisce la distinzione tra variazioni di prezzo e di volume, si conferma l'uso degli indici Laspeyres per i volumi e Paasche per i prezzi, si disciplina la concatenazione degli indici e si chiarisce il calcolo del valore aggiunto a prezzi fissi annuali mediante doppia deflazione.
Trasmissione dei dati
L'allegato II è modificato quanto alle voci di trasmissione relative a "Investimenti fissi lordi in bestiame" e "Altri investimenti fissi lordi" (compresi i miglioramenti di rilievo apportati ai terreni e la R&S), con aggiornamento delle tempistiche di comunicazione per novembre dell'anno n, gennaio dell'anno n+1 e settembre dell'anno n+1.
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