Regolamento (UE) 2018/1953
Regolamento (UE) 2018/1953 della Commissione, del 4 dicembre 2018, recante divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata l’esaurimento del contingente 2018 assegnato alla Francia per la passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k e dispone il conseguente divieto di pesca. Dal 25.10.2018 è vietato non solo pescare tale stock, ma anche conservarlo a bordo, trasferirlo, trasbordarlo o sbarcarlo da parte delle navi francesi interessate. Il provvedimento è adottato in applicazione del regime unionale di controllo della pesca e si applica direttamente in tutti gli Stati membri.
Divieto di pesca della passera di mare (Pleuronectes platessa) nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi battenti bandiera francese, a seguito dell’esaurimento del contingente 2018.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia che pescano lo stock PLE/7HJK di passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k. L’ambito è limitato al contingente di pesca assegnato alla Francia per il 2018 e opera dalla data di chiusura indicata nell’allegato, ossia dal 25.10.2018. Sono escluse, per implicito, le attività di pesca non riferite allo stock e alle zone indicate e i soggetti/mezzi non riconducibili alla bandiera o immatricolazione francese.
Divieto di pesca della passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k per le navi francesi
Il regolamento è adottato dalla Commissione in applicazione dell’articolo 36, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1224/2009, nel quadro del regime unionale di controllo della politica comune della pesca. La misura interviene perché, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture effettuate dalle navi francesi hanno determinato l’esaurimento del contingente 2018 per lo stock interessato.
Finalità e contesto normativo
Il considerando richiama il regolamento (UE) 2018/120 del Consiglio, che fissa per il 2018 le possibilità di pesca. Una volta accertato l’esaurimento del contingente assegnato, la Commissione deve adottare un divieto di pesca per garantire il rispetto dei limiti quantitativi stabiliti a livello unionale.
Ambito soggettivo e oggettivo
Il regolamento riguarda esclusivamente:
- le navi battenti bandiera francese;
- le navi immatricolate in Francia;
- lo stock PLE/7HJK, ossia la passera di mare (Pleuronectes platessa);
- le zone 7h, 7j e 7k.
La chiusura riportata nell’allegato è fissata al 25.10.2018. Da tale data si ritiene esaurito il contingente 2018 della Francia per lo stock indicato.
Divieti imposti
Dal 25.10.2018 è vietato alle navi interessate:
- pescare lo stock in questione;
- conservare a bordo le catture;
- trasferire le catture;
- trasbordare le catture;
- sbarcare le catture.
Il divieto copre quindi non solo l’atto di pesca, ma anche tutte le principali operazioni successive relative al pescato ottenuto dopo la data di chiusura.
Entrata in vigore e efficacia
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Essendo un regolamento, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. L’allegato individua il caso concreto: numero 41/TQ120, Stato membro Francia, specie passera di mare, zone 7h, 7j e 7k, data di chiusura 25.10.2018.
Disposizioni principali
Esaurimento del contingente
Il contingente di pesca per il 2018 assegnato alla Francia per lo stock indicato nell’allegato si considera esaurito a decorrere dalla data di chiusura stabilita nell’allegato stesso, cioè il 25.10.2018.
Divieto di attività di pesca e operazioni connesse
Per le navi battenti bandiera francese o immatricolate in Francia è vietato, dalla data indicata nell’allegato, esercitare attività di pesca sullo stock PLE/7HJK di passera di mare nelle zone 7h, 7j e 7k. È inoltre vietato conservare a bordo, trasferire, trasbordare o sbarcare le catture effettuate dopo tale data.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa europea
- Regolamento · 4 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1889
- Regolamento · 4 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1909
- Regolamento · 4 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1912
- Regolamento · 4 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1949
- Regolamento · 4 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1950
- Regolamento · 4 dic 2018Regolamento (UE) 2018/1951
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa europea →