Regolamento (UE) 2018/1883
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 della Commissione, del 3 dicembre 2018, recante modifica del regolamento (UE) n. 468/2010 che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'elenco UE delle navi coinvolte in attività di pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata, sostituendo la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010. L'intervento recepisce i più recenti elenchi adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca e tiene conto della rimozione di alcune navi cancellate dagli elenchi ORGP perché dismesse. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Aggiornamento dell'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (pesca INN), mediante sostituzione della parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010.
Ambito di applicazione
Si applica alle navi da pesca incluse o da includere nell'elenco dell'Unione delle navi INN, sulla base degli elenchi adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) e recepiti dalla Commissione ai sensi del regolamento (CE) n. 1005/2008. Produce effetti in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; l'aggiornamento riguarda in particolare le navi già iscritte negli elenchi ORGP e, conseguentemente, le misure previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008 per le navi incluse nell'elenco UE. Restano rilevanti le cancellazioni disposte da talune ORGP per navi dismesse, che comportano la rimozione dall'elenco dell'Unione.
Aggiornamento dell'elenco UE delle navi INN
Il regolamento di esecuzione (UE) 2018/1883 modifica il regolamento (UE) n. 468/2010, che stabilisce l'elenco UE delle navi che esercitano pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (INN). L'intervento si inserisce nel sistema del regolamento (CE) n. 1005/2008, che disciplina la prevenzione, lo scoraggiamento e l'eliminazione della pesca INN e prevede, al capo V, le procedure di identificazione delle navi e di formazione dell'elenco dell'Unione.
Contesto normativo e finalità
La Commissione richiama che le navi iscritte negli elenchi INN adottati dalle organizzazioni regionali di gestione della pesca (ORGP) devono essere incluse nell'elenco dell'Unione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Poiché la Commissione ha ricevuto nuovi elenchi dalle ORGP, ritiene necessario aggiornare l'elenco UE. Il considerando evidenzia anche che una stessa nave può comparire con nomi e/o bandiere differenti a seconda del momento dell'inclusione negli elenchi ORGP; per questo, l'elenco aggiornato riporta le diverse denominazioni e bandiere pertinenti.
Modifica dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010
L'articolo 1 dispone la sostituzione della parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il testo contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. Il nuovo allegato elenca numerose navi associate a varie ORGP, con indicazione del numero IMO o del riferimento ORGP, del nome della nave, dello Stato o territorio di bandiera e delle organizzazioni nelle cui liste INN la nave figura.
Il testo include inoltre diversi casi di nomenclatura multipla e di storicizzazione delle bandiere, utili per l'identificazione univoca della nave nei controlli e nell'applicazione delle misure UE. Tra gli elementi più rilevanti, la Commissione aggiorna l'elenco tenendo conto dei nuovi elenchi delle ORGP e dell'evoluzione delle informazioni disponibili sulle singole unità.
Rimozione di navi cancellate dagli elenchi ORGP
Tra i considerando, la Commissione segnala che le navi "Itziar II" e "Tchaw", già incluse nell'elenco dell'Unione, sono state cancellate dall'elenco della CCAMLR in quanto dismesse; esse devono quindi essere rimosse dall'elenco UE, anche se non ancora cancellate dall'elenco della CGPM. Analogamente, la nave "Xin Shi Ji 16" è stata cancellata dall'elenco dell'IATTC in conformità alla risoluzione C-15-01 di tale organizzazione e, per lo stesso motivo, deve essere rimossa dall'elenco UE, anche se non ancora eliminata dall'elenco ICCAT.
Effetti giuridici dell'inclusione nell'elenco
Il regolamento richiama espressamente che l'inclusione nell'elenco UE comporta l'applicazione delle misure previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il regolamento di esecuzione non introduce un autonomo sistema sanzionatorio, ma aggiorna il perimetro soggettivo delle navi alle quali si applicano le misure già previste dal diritto dell'Unione in materia di pesca INN.
Entrata in vigore e applicabilità
L'articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Come di consueto per un regolamento UE, il testo è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilevanza pratica per gli operatori
Per operatori del settore pesca, armatori, spedizionieri, importatori e soggetti che svolgono controlli o diligence documentale, il regolamento ha rilevanza pratica perché aggiorna l'elenco delle navi soggette alle misure UE anti-INN. L'attenzione deve concentrarsi sull'identificazione della nave tramite numero IMO, denominazioni alternative e bandiere storiche, in quanto il medesimo peschereccio può apparire sotto diverse voci a seconda dell'ORGP di riferimento.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell'elenco UE delle navi INN
L'articolo 1 sostituisce integralmente la parte B dell'allegato del regolamento (UE) n. 468/2010 con il nuovo elenco contenuto nell'allegato del regolamento di esecuzione. L'elenco recepisce gli aggiornamenti provenienti dalle ORGP e include, quando necessario, diversi nomi e/o bandiere associati alla stessa nave.
Recepimento degli elenchi delle ORGP e rimozione di navi cancellate
Le navi inserite negli elenchi INN delle organizzazioni regionali di gestione della pesca devono essere incluse nell'elenco dell'Unione ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1005/2008. Il regolamento rimuove inoltre dall'elenco UE le navi "Itziar II", "Tchaw" e "Xin Shi Ji 16", cancellate dagli elenchi di alcune ORGP perché dismesse.
Effetti dell'iscrizione nell'elenco UE
Il regolamento richiama che, per le navi figuranti nell'elenco UE, si applicano le misure previste dall'articolo 37 del regolamento (CE) n. 1005/2008, funzionali a prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca INN.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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