Regolamento (UE) 2018/1882
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882 della Commissione, del 3 dicembre 2018, relativo all'applicazione di determinate norme di prevenzione e controllo delle malattie alle categorie di malattie elencate e che stabilisce un elenco di specie e gruppi di specie che comportano un notevole rischio di diffusione di tali malattie elencate (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento individua, in attuazione del regolamento (UE) 2016/429, le categorie di malattie elencate e stabilisce per quali specie e gruppi di specie si applicano le relative norme di prevenzione e controllo. La logica è quella di collegare ciascuna malattia alle specie ricettive o vettori che possono diffonderla, così da calibrare obblighi di notifica, sorveglianza, eradicazione e misure sui movimenti. L'allegato contiene la tabella centrale con l'associazione tra malattia, categoria e specie interessate. L'applicazione materiale delle misure decorre dal 21 aprile 2021, in coerenza con l'entrata in applicazione della normativa quadro.
Elenco delle malattie animali soggette alle norme UE di prevenzione e controllo e delle specie/gruppi di specie che ne comportano il rischio di diffusione.
Ambito di applicazione
Si applica, nell'ambito del regolamento (UE) 2016/429, alle malattie elencate e alle categorie di malattie A, B, C, D ed E, limitatamente alle specie e ai gruppi di specie indicati nell'allegato come ricettivi o vettori. Il regolamento disciplina l'applicazione delle norme di prevenzione e controllo a livello di Unione, con riferimento anche agli spostamenti intra-UE e all'ingresso nell'Unione degli animali e dei prodotti di origine animale. È rilevante per gli Stati membri e per gli operatori del settore della sanità animale; non disciplina in generale tutte le specie, ma solo quelle elencate in relazione alle singole malattie. Si applica dal 21 aprile 2021.
Regolamento di esecuzione (UE) 2018/1882: categorie di malattie elencate e specie interessate
Il regolamento attua la normativa unionale in materia di sanità animale, precisando per quali malattie elencate e per quali specie o gruppi di specie si applicano le norme di prevenzione e controllo previste dal regolamento (UE) 2016/429. La Commissione richiama nei considerando la necessità di calibrare le misure in funzione del rischio di trasmissione, della ricettività delle specie e dell'eventuale ruolo di vettori, sulla base di una valutazione scientifica condotta con il supporto dell'EFSA e dei laboratori di riferimento dell'Unione.
Contesto normativo e finalità
Il regolamento si inserisce nel quadro della normativa UE sulla salute animale, che prevede un sistema di classificazione delle malattie elencate e misure differenziate di prevenzione, controllo, sorveglianza ed eradicazione. La Commissione evidenzia che tali misure devono essere applicate solo alle specie e ai gruppi di specie che possono effettivamente trasmettere le malattie, perché ricettivi o vettori. Viene inoltre sottolineato che le malattie elencate possono incidere non solo sulla sanità animale e pubblica, ma anche sull'economia, sulla società, sull'ambiente e sulla biodiversità.
Definizioni delle categorie A, B, C, D ed E
L'articolo 1 definisce le cinque categorie di malattie elencate previste dall'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429:
- categoria A: malattie non normalmente presenti nell'Unione, per le quali è richiesta l'eradicazione immediata una volta individuate;
- categoria B: malattie da sottoporre a controllo in tutti gli Stati membri per eradicarle a livello unionale;
- categoria C: malattie rilevanti per alcuni Stati membri, rispetto alle quali occorrono misure per evitare la diffusione in aree ufficialmente indenni o soggette a programmi di eradicazione;
- categoria D: malattie per le quali servono misure per evitare la diffusione a causa dell'ingresso nell'Unione o dei movimenti tra Stati membri;
- categoria E: malattie per le quali è necessaria la sorveglianza nell'Unione.
Ambito di applicazione materiale: specie e gruppi di specie
Ai sensi dell'articolo 2, le norme di prevenzione e controllo si applicano solo alle malattie e alle specie/gruppi di specie indicati nella tabella dell'allegato. L'allegato costituisce pertanto la parte operativa centrale del regolamento, perché stabilisce la combinazione tra singola malattia, categoria di rischio e specie interessate. In diversi casi sono indicate anche specie vettori, che concorrono alla diffusione della malattia e giustificano l'applicazione delle misure.
Contenuto dell'allegato: principali famiglie di malattie considerate
La tabella allegata include un ampio elenco di malattie animali, terrestri e acquatiche. Tra le principali rientrano, a titolo esemplificativo:
- malattie dei mammiferi terrestri e degli ungulati, quali afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, rabbia, carbonchio ematico, surra, malattia da virus Ebola, febbre Q, dermatite nodulare contagiosa, peste dei piccoli ruminanti, peste suina classica e africana, morva, arterite equina, anemia infettiva equina, durina, encefalomielite equina, influenza da virus della malattia di Aujeszky e sindrome riproduttiva e respiratoria dei suini;
- malattie aviarie, tra cui influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità, malattia di Newcastle, micoplasmosi aviaria, infezioni da Salmonella Pullorum, S. Gallinarum e S. arizonae, clamidiosi aviaria;
- malattie delle api e degli impollinatori, quali varroasi, infestazione da piccolo coleottero dell'alveare e infestazione da Tropilaelaps spp., oltre alla peste americana;
- malattie dei pesci, dei crostacei e dei molluschi, tra cui necrosi ematopoietica epizootica, setticemia emorragica virale, necrosi ematopoietica infettiva, anemia infettiva del salmone con delezione HPR, malattia da virus erpetico della carpa Koi, infezioni da Mikrocytos mackini, Perkinsus marinus, Bonamia exitiosa, Bonamia ostreae, Marteilia refringens, sindrome di Taura, malattia della testa gialla e sindrome dei punti bianchi.
Specie vettori e rilevanza epidemiologica
Per alcune malattie l'allegato indica espressamente i vettori responsabili della trasmissione. Tra questi figurano, a seconda della malattia, Culicidae, Culicoides spp., Tabanidae, Ornithodoros e artropodi ematofagi. La presenza di specie vettori è rilevante perché amplia l'ambito delle misure di prevenzione e controllo, includendo anche la gestione dei fattori di trasmissione e non solo delle specie ospiti.
Decorrenza ed entrata in vigore
L'articolo 3 prevede che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione sostanziale è differita al 21 aprile 2021, in coerenza con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429. Il regolamento è vincolante in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Rilievo pratico per operatori e professionisti
Per i professionisti del settore veterinario, zootecnico e agroalimentare, il regolamento è essenziale per verificare se una determinata specie rientri tra quelle soggette alle misure UE per una specifica malattia elencata. La classificazione per categorie A-E determina l'intensità dell'intervento pubblico, dalla eradicazione immediata alla sorveglianza, e incide su obblighi di notifica, programmi di controllo, gestione dei movimenti e misure di prevenzione del rischio sanitario.
Disposizioni principali
Definizione delle categorie di malattie elencate
L'articolo 1 definisce le categorie A, B, C, D ed E ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429. La categoria A riguarda malattie normalmente non presenti nell'Unione e che richiedono eradicazione immediata; la categoria B malattie da controllare in tutti gli Stati membri per eradicarle nell'Unione; la categoria C malattie rilevanti per alcuni Stati membri, per impedire la diffusione in parti ufficialmente indenni o con programmi di eradicazione; la categoria D malattie per le quali servono misure per evitare diffusione per ingresso nell'Unione o movimenti tra Stati membri; la categoria E malattie per le quali è necessaria sorveglianza nell'Unione.
Ambito delle norme di prevenzione e controllo
L'articolo 2 dispone che le norme di prevenzione e controllo delle malattie di cui all'articolo 9, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2016/429 si applicano alle categorie di malattie elencate per le specie e i gruppi di specie indicati nella tabella dell'allegato. L'allegato è quindi il fulcro operativo del regolamento, perché collega ogni malattia alle specie interessate e, dove pertinente, alle specie vettori.
Tabella dell'allegato: associazione tra malattie, categorie e specie
L'allegato elenca numerose malattie animali e, per ciascuna, indica la categoria o le categorie applicabili e le specie/gruppi di specie coinvolti. Tra le malattie figurano, a titolo esemplificativo, afta epizootica, peste bovina, febbre della Rift Valley, brucellosi, complesso Mycobacterium tuberculosis, rabbia, encefalopatie e malattie equine, peste suina classica e africana, influenza aviaria ad alta e bassa patogenicità, varroasi, infezioni dei salmonidi, molluschicoltura e crostacei. Per alcune malattie sono indicate anche specie vettori, ad esempio Culicidae, Culicoides spp., Tabanidae, Ornithodoros, artropodi ematofagi.
Entrata in vigore e applicazione differita
L'articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, ma si applica soltanto dal 21 aprile 2021. La scelta riflette il coordinamento con la data di applicazione del regolamento (UE) 2016/429.
Fonte normativa e base scientifica
Il regolamento è adottato dalla Commissione sulla base dell'articolo 8, paragrafo 2, e dell'articolo 9, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2016/429. Nei considerando si richiama la valutazione sistematica svolta con il supporto dell'EFSA, dei laboratori di riferimento dell'UE e delle informazioni dell'Organizzazione mondiale per la salute animale, nonché il metodo scientifico ad hoc per la classificazione delle malattie.
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