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Cassazione Civile, Ordinanza n. 38813/2021 del 07/12/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il decreto del Tribunale di Ancona che aveva respinto l'opposizione contro il diniego della Commissione territoriale alla domanda di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. Nei motivi di ricorso ha dedotto: 1) motivazione apparente e mancato esercizio dei poteri istruttori, sostenendo che il Tribunale avesse ritenuto inattendibile il racconto senza adeguata verifica; 2) violazione degli artt. 5 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007, per omessa valutazione dei fatti narrati e per la sussistenza, a suo dire, di un danno grave e di un conflitto armato in Pakistan; 3) violazione degli artt. 8, comma 3, e 35-bis, comma 9, d.lgs. n. 25 del 2008, per mancato esame della situazione generale di violenza e mancata cooperazione istruttoria sulla situazione del Paese di origine; 4) violazione dell'art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008 e dell'art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998, oltre a difetto di motivazione, in relazione al diniego della protezione umanitaria, che il ricorrente riteneva dovesse essere valutata anche in base all'integrazione sociale e alla mancanza di condizioni minime di vita dignitosa.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha rilevato che la procura speciale per il ricorso per cassazione, conferita su foglio separato e materialmente congiunto all'atto, era priva della certificazione del difensore circa la data di rilascio successiva alla comunicazione del decreto impugnato, requisito richiesto a pena di inammissibilità dall'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008. La Corte ha richiamato i principi di diritto affermati dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 15177 del 2021, secondo cui la procura deve contenere espressamente l'indicazione della posteriorità della data e il difensore deve certificarla, anche con unica sottoscrizione, sia quanto alla data sia quanto all'autenticità della firma. È stato anche precisato che l'art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020 non elimina tale requisito, limitandosi ad ammettere il deposito del documento analogico. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata costituzione dell'amministrazione intimata; è stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3, comma 5, lett. c), d.lgs. n. 251 del 2007

    È richiamato dal ricorrente come parametro per censurare la valutazione di inattendibilità del racconto e il mancato uso dei poteri istruttori.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    È invocato per dedurre il vizio di motivazione apparente.

  • artt. 5 e 14 d.lgs. n. 251 del 2007

    Sono richiamati per sostenere la sussistenza dei presupposti della protezione sussidiaria e del danno grave.

  • art. 8, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    È richiamato per affermare il dovere di cooperazione istruttoria del giudice sulla situazione del Paese di origine.

  • art. 35-bis, comma 9, d.lgs. n. 25 del 2008

    È richiamato in relazione al dovere del giudice di esaminare la situazione generale del Paese ai fini della protezione sussidiaria.

  • art. 32, comma 3, d.lgs. n. 25 del 2008

    È richiamato per il diniego della protezione umanitaria.

  • art. 5, comma 6, d.lgs. n. 286 del 1998

    È richiamato quale base normativa del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

  • art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008

    "La procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato; a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima"

    La procura per il ricorso per cassazione nelle controversie in materia di protezione internazionale deve essere rilasciata dopo la comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne la data di rilascio; la mancanza di tale certificazione comporta inammissibilità.

  • art. 83 c.p.c.

    È richiamato come disciplina ordinaria della procura speciale, rispetto alla quale l'art. 35-bis, comma 13, introduce un requisito di specialità.

  • art. 363 c.p.c.

    È richiamato nel confronto sistematico sulla disciplina della procura speciale.

  • art. 83, comma 20-ter, d.l. n. 18 del 2020

    È interpretato nel senso che consente il deposito del documento analogico, ma non sana l'assenza dei requisiti sostanziali della procura speciale richiesti dalla legge.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    È applicato per dichiarare la sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Nei giudizi in materia di protezione internazionale, la procura speciale per il ricorso per cassazione deve essere conferita in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato e il difensore deve certificarne espressamente la data di rilascio; l'assenza di tale certificazione determina l'inammissibilità del ricorso.
  • La disciplina speciale dell'art. 35-bis, comma 13, d.lgs. n. 25 del 2008 introduce un requisito ulteriore rispetto alla procura speciale ordinaria, non surrogabile dalla sola conformità materiale del documento o dal deposito del supporto analogico.
  • L'ammissione al deposito del documento analogico non equivale a sanatoria della procura priva dei requisiti formali e temporali richiesti dalla norma speciale.
  • Quando il ricorso è dichiarato inammissibile e la parte intimata non si costituisce, il giudice non provvede sulle spese di lite, ma resta fermo l'eventuale obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioni
RamiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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