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Sentenza

Sentenza del 09/05/2017 n. 1992 - Comm. Trib. Reg. per la Lombardia

IVA - Soggetto cedente/prestatore residente - Effettuazione prestazioni di servizi - Soggetto cessionario/committente residente in altro Stato UE senza stabile organizzazione in Italia.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

La controversia riguarda il corretto trattamento IVA delle prestazioni consistenti nella pubblicizzazione, tramite siti web, di servizi e prodotti digitali rese da una società italiana a un committente soggetto passivo IVA residente in un altro Stato dell'Unione europea e privo di stabile organizzazione in Italia. Si doveva stabilire se tali servizi dovessero essere fatturati con applicazione dell'IVA italiana oppure senza IVA, in quanto territorialmente rilevanti nello Stato del committente.

La decisione

È stata ritenuta legittima l'emissione della fattura senza applicazione dell'IVA italiana. Per le prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo stabilito in altro Stato UE, il luogo di imposizione è individuato nello Stato del committente; di conseguenza, l'operazione non è territorialmente rilevante in Italia e l'IVA è assolta, secondo le regole applicabili, dal committente nello Stato di destinazione mediante il meccanismo dell'inversione contabile. L'assenza di una stabile organizzazione del committente in Italia conferma che non sussistono elementi per assoggettare la prestazione all'IVA italiana.

Norme richiamate

  • Art. 17 del d.P.R. 633/1972

    La norma disciplina il meccanismo dell'inversione contabile e consente, nei casi previsti, che l'imposta sia assolta dal committente soggetto passivo anziché dal prestatore italiano.

  • d.P.R. 633/1972, disciplina della territorialità delle prestazioni di servizi

    Per le prestazioni di servizi rese a un soggetto passivo stabilito in un altro Stato UE, il criterio generale localizza l'operazione presso il committente. La prestazione, pertanto, non sconta l'IVA italiana quando il committente non dispone di una stabile organizzazione in Italia cui il servizio sia destinato.

Massime di principio

  • Quando un prestatore italiano rende servizi pubblicitari o digitali a un committente soggetto passivo IVA stabilito in un altro Stato UE, il servizio è normalmente fatturato senza IVA italiana, indicando il riferimento alla non imponibilità o non territorialità e all'inversione contabile secondo la disciplina applicabile.
  • È essenziale verificare lo status di soggetto passivo del committente, la sua identificazione IVA nello Stato UE di appartenenza e l'assenza, in Italia, di una stabile organizzazione cui il servizio sia effettivamente destinato.
  • La natura digitale o pubblicitaria del servizio non determina, da sola, l'applicazione dell'IVA italiana: prevale il criterio generale del luogo del committente previsto per i rapporti B2B.
  • La fattura deve riportare correttamente la motivazione dell'assenza di IVA e il committente deve assolvere l'imposta nello Stato competente mediante reverse charge, ove previsto dalla normativa locale.

Testo integrale

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