Sentenza del 17/09/2019 n. 23067 - Corte di Cassazione
TRIBUTI (IN GENERALE) - ACCERTAMENTO TRIBUTARIO (NOZIONE) - TIPI E SISTEMI DI ACCERTAMENTO - ACCERTAMENTO CATASTALE (CATASTO) - IN GENERE ICI - Aree portuali - Imponibilità - Criterio della funzione - Sussistenza - Criterio di ubicazione - Esclusione - Conseguenze - Interesse pubblico delle attività portuali - Irrilevanza.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società contestava l'avviso di accertamento ICI, sostenendo che le aree portuali fossero classificabili nella categoria catastale E/1, relativa alle stazioni per servizi di trasporto terrestri e marittimi, e quindi esenti ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b), del d.lgs. n. 504 del 1992. Deduceva inoltre vizi dell'avviso, omessa pronuncia su ulteriori eccezioni e rilevanza dell'interesse pubblico delle attività portuali. Il Comune sosteneva invece la tassabilità degli immobili, destinati ad attività commerciale e imprenditoriale, nonché la correttezza della liquidazione sulla base di una rendita presunta.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso principale della società e dichiarato assorbito il ricorso incidentale condizionato del Comune. Ha stabilito che, per le aree portuali, l'appartenenza alla categoria E/1 non dipende dalla mera ubicazione in ambito portuale o demaniale, ma dalla funzione concretamente svolta. Poiché gli immobili erano utilizzati da un operatore privato per attività economiche di deposito, carico, scarico e movimentazione delle merci, esercitate secondo parametri imprenditoriali e concorrenziali, non spettava l'esenzione ICI. La normativa sopravvenuta che consente dal 1° gennaio 2020 il censimento in E/1 di determinate aree portuali non era applicabile agli anni 2006-2007. La società è stata condannata al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in 2.500 euro oltre accessori, nonché dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, comma 1, lett. b
Esenzione ICI per i fabbricati classificati o classificabili nelle categorie catastali da E/1 a E/9.
L'esenzione richiede che l'immobile abbia caratteristiche tipologico-funzionali proprie delle categorie E e non opera per immobili autonomamente destinati ad attività commerciali o industriali.
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 40
Nelle unità immobiliari censite nelle categorie catastali E/1-E/9 non possono essere compresi immobili o porzioni di immobili destinati ad uso commerciale, industriale, ad ufficio privato ovvero ad usi diversi, qualora presentino autonomia funzionale e reddituale.
Le porzioni immobiliari con autonomia funzionale e reddituale e destinate ad attività commerciali o industriali devono essere escluse dalle categorie catastali del gruppo E.
Legge n. 84 del 1994, artt. 6, 18 e 21
Esercizio in condizioni di concorrenza delle operazioni portuali.
La liberalizzazione delle operazioni portuali consente l'esercizio da parte di imprese private secondo criteri concorrenziali; il carattere di pubblico interesse del servizio non elimina la natura imprenditoriale dell'attività.
Legge n. 205 del 2017, legge di bilancio 2018
Le aree scoperte dei porti adibite alle operazioni e ai servizi portuali e i depositi strettamente funzionali possono essere censiti in categoria E/1 anche se affidati in concessione a privati.
La disciplina sopravvenuta è stata ritenuta applicabile solo dal 1° gennaio 2020 e quindi non utilizzabile per gli anni d'imposta 2006-2007.
Art. 346 c.p.c.
Specifiche domande ed eccezioni non accolte in primo grado devono essere espressamente riproposte in appello, a pena di rinuncia.
Il generico richiamo agli scritti difensivi di primo grado non costituisce valida riproposizione delle domande o eccezioni non esaminate.
D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, commi 1-bis e 1-quater
In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente deve versare un ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Massime di principio
- Per stabilire se un'area portuale sia esente da ICI o classificabile in E/1, occorre valutare la funzione concreta dell'immobile e non la sola collocazione nel porto o la natura demaniale del suolo.
- L'utilizzo esclusivo di un'area da parte di un concessionario privato per deposito, movimentazione, carico o scarico di merci costituisce indice di attività commerciale esercitata secondo criteri imprenditoriali e può escludere l'appartenenza al gruppo catastale E.
- Il fatto che l'attività svolta sia di pubblico interesse non comporta automaticamente l'esenzione tributaria: servizio pubblico e attività economica privata possono coesistere.
- Le porzioni immobiliari dotate di autonomia funzionale e reddituale e destinate a usi commerciali, industriali o direzionali non devono essere comprese nelle categorie catastali E/1-E/9.
- Le norme catastali e fiscali sopravvenute non si applicano automaticamente alle annualità precedenti alla loro entrata in vigore; occorre verificare espressamente la decorrenza prevista dalla legge.
- Le contestazioni relative al classamento catastale devono essere rivolte nel giudizio appropriato contro gli enti competenti; il Comune, nell'accertamento ICI, utilizza la categoria e il valore catastale disponibili o determinabili secondo legge.
- In appello è necessario riproporre in modo specifico le domande e le eccezioni non accolte; il semplice rinvio generico agli atti del primo grado può comportare la loro rinuncia.
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