Cassazione Civile, Sentenza n. 19034/2021 del 06/07/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte, richiamando l'art. 391 c.p.c., ha dichiarato estinto il processo in seguito all'atto di rinuncia congiunta e ha compensato le spese tra le parti. Decisione assunta in camera di consiglio il 21 gennaio 2021
Esito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione della sentenza n. 232/2019 della Corte d'Appello di Roma; successivamente le parti hanno depositato un atto di rinuncia congiunta ai ricorsi principale e incidentale ai sensi dell'art. 390 c.p.c., comunicato tramite PEC tra i difensori
Norme richiamate
art. 390 cod. proc. civ.
Consente la rinuncia all'impugnazione e dispone che l'atto di rinuncia, se valido e congiunto per le parti interessate, comporta il venir meno del processo d'appello; qui è stato utilizzato come base per l'atto di rinuncia congiunta ai ricorsi principale e incidentale
art. 391 cod. proc. civ.
Regola gli effetti della rinuncia e prevede la dichiarazione di estinzione del processo da parte del giudice; la Corte ha dichiarato estinto il processo ai sensi di questa norma e ha disposto la compensazione delle spese
Massime di principio
- La rinuncia congiunta ai ricorsi da parte delle parti, adeguatamente documentata e sottoscritta, porta generalmente all'estinzione del processo senza che il merito venga deciso
- Il giudice dichiara l'estinzione del processo (art. 391 c.p.c.) e può decidere sulla ripartizione delle spese: spesso sono compensate tra le parti, salvo diverso motivo
- La forma e la prova dell'atto di rinuncia sono importanti: lo scambio via PEC tra difensori, se idoneamente sottoscritto, può essere ritenuto valido come manifestazione di volontà delle parti
- La rinuncia congiunta estingue il giudizio ma non configura una pronuncia sul merito: in contesti similari non si ottiene un accertamento favorevole su questioni sostanziali
- Se vi sono ricorsi incidentali, la rinuncia congiunta di ricorrente e ricorrenti incidentali è efficace per estinguere l'intero processo di impugnazione; verificare che tutte le parti interessate abbiano manifestato la rinuncia
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