Ordinanza n. 2365/2026 - Roma, Sezione 3
per l'annullamento, previa adozione di misura cautelare, - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 8 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Torino); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 21 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Torino); - della graduatoria unica nazionale del concorso per l’ammissione al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia per l’anno accademico 2025/2026 pubblicata, nell’area riservata agli studenti del portale Universitaly, il giorno 28 gennaio 2026, nella quale parte ricorrente non è risultata ammessa al corso di Laurea in questione nella sua prima scelta (Medicina Torino); - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 1115 del 22 dicembre 2025, con i relativi Allegati, pubblicato sul sito istituzionale del MUR il successivo 23 dicembre 2025, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025, con i relativi Allegati nn. 1 e 2, pubblicato sul sito istituzionale del MUR in pari data, recante la “disciplina di attuazione delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria – a.a. 2025-2026”, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Allegato n. 2 del Decreto del Ministero dell’Università e della Ricerca n. 418 del 30 maggio 2025 nella parte in cui non ha previsto l'adozione di tutte le cautele idonee ad assicurare la par condicio e il principio dell’anonimato (schermatura delle aule e/o utilizzo dei metal detector al loro ingresso); - del Decreto Ministeriale n. 454 del 16-07-2025 recante la “Definizione criteri per la formazione delle graduatorie di merito nazionali e modalità assegnazione sedi universitarie agli studenti di cui al D.Lgs. n. 71 del 15 maggio 2025 - aa 2025/2026” nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - del Decreto Ministeriale n. 600 del 7 agosto 2025 recante la “definizione posti disponibili corsi laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia (LM-41), Odontoiatria e protesi dentaria (LM-46) e Medicina veterinaria (LM-42), a.a. 25/26, lingua italiana, destinati a studenti dei Paesi UE e dei Paesi non UE” e dei relativi allegati, nella parte in cui risulta lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; - dell’Avviso pubblicato sul sito istituzionale del Ministero dell’Università e della Ricerca, con il quale sono state comunicate le date di svolgimento delle prove di ammissione relative ai corsi di laurea magistrale ad accesso programmato nazionale per l’anno accademico 2025/2026 di cui è causa; - della prova di ammissione consistente nel questionario delle domande somministrate ai candidati; - degli atti con i quali è stata costituita la Commissione scientifica incaricata della formulazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026; - degli atti con i quali è stata nominata la Commissione scientifica incaricata della validazione dei quesiti per le prove di ammissione ai corsi di laurea ad accesso programmato nazionale per l'anno accademico 2025/2026 e dei verbali di correzione e validazione dei quesiti nella parte in cui ledono la posizione dell’odierna parte ricorrente; - dei verbali di correzione redatti dal CINECA; - dei verbali di correzione delle Commissioni Universitarie nella parte in cui sono lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - per quanto di ragione, di tutti i verbali che hanno interessato la procedura in esame e lesivi dell’interesse di parte ricorrente; - di ogni altro atto presupposto e/o consequenziale anche potenzialmente lesivo degli interessi dell’odierna parte ricorrente. e per l’accertamento e la condanna ex art. 30 c.p.a. dell’amministrazione intimata, - all’adozione di relativo provvedimento di ammissione al corso di Laurea per cui è causa (Medicina e chirurgia - Torino) e di ogni altra misura ritenuta opportuna da Codesto Ecc.mo TAR;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatorie nazionali per l'ammissione a Medicina e Chirurgia, decreti ministeriali disciplinanti il semestre filtro e la formazione della graduatoria, atti di gestione e correzione delle prove
Esito
Favorevole al resistente (amministrazioni universitarie)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato le graduatorie nazionali pubblicate l'8, il 21 e il 28 gennaio 2026, nonché i decreti ministeriali e gli atti presupposti della procedura di ammissione al corso di Medicina e Chirurgia, chiedendo anche l'ammissione alla sede di Torino e, in subordine, l'adozione delle misure ritenute opportune. Ha contestato il meccanismo introdotto dal D.M. n. 1115/2025 per l'inserimento in graduatoria dei candidati privi di tutte le sufficienze, la valorizzazione dei voti recuperati o rifiutati, la mancata assegnazione alla sede preferita, il regime delle decadenze e la mancata redistribuzione dei posti residui mediante ulteriori scorrimenti. Ha inoltre dedotto violazioni della par condicio e dell'anonimato delle prove, per l'assenza di schermatura delle aule e di metal detector, irregolarità nella gestione dei codici identificativi, difetti di trasparenza e predeterminazione dei criteri di correzione, nonché censure relative alla difficoltà e ai tempi delle prove e alla disomogeneità dell'attività didattica. Sono state prospettate anche violazioni del d.lgs. n. 71/2025, eccesso di delega e questioni di legittimità costituzionale dell'art. 8, commi 1 e 3, del medesimo decreto legislativo in relazione agli artt. 3, 34, 76 e 97 Cost.
La decisione
Il TAR ha respinto la domanda cautelare per carenza di fumus boni iuris, riservando le valutazioni più approfondite alla fase di merito. Ha ritenuto non manifestamente irragionevole il sistema del D.M. n. 1115/2025, che amplia l'accesso alla graduatoria ai candidati con almeno una sufficienza, ma li colloca in fasce differenziate in base alle sufficienze conseguite e ai voti recuperati, preservando la priorità dei candidati che avevano superato tutti gli esami secondo le regole originarie. La ricorrente, avendo conseguito due sufficienze, è stata inserita in graduatoria proprio grazie alla disciplina sopravvenuta e ha ottenuto un posto utile presso l'Università di Genova; non poteva quindi pretendere, sulla base della diversa valorizzazione delle valutazioni insufficienti, una rimodulazione giudiziale del criterio ministeriale. Il TAR ha ritenuto coerente con l'art. 4, comma 5, del d.lgs. n. 71/2025 la disciplina sul recupero dei voti rifiutati e non lesiva dell'affidamento o della parità di trattamento, poiché tutti i candidati hanno sostenuto le prove nella medesima cornice informativa e secondo modalità uniformi. Ha ritenuto altresì non manifestamente irragionevole l'assegnazione definitiva delle sedi e il regime delle decadenze: l'art. 6, comma 2, del d.lgs. n. 71/2025 consente l'assegnazione alla sede indicata disponibile o, in mancanza, ad altra sede sulla base dei posti residui; la definizione tempestiva delle immatricolazioni è giustificata dalla necessità di assicurare la continuità didattica del secondo semestre, ormai iniziato il percorso formativo. La mancata utilizzazione immediata di tutti i posti mediante ulteriori scorrimenti non determina di per sé l'illegittimità del sistema, poiché i posti residui possono essere destinati, secondo il D.M. n. 1115/2025, a trasferimenti, passaggi o iscrizioni agli anni successivi. Quanto all'anonimato, il TAR ha rilevato che non ogni irregolarità formale è invalidante e che la ricostruzione della ricorrente era meramente ipotetica e non dimostrava una concreta possibilità di alterazione della valutazione: gli elaborati erano sigillati, corretti dal CINECA mediante procedura informatizzata e abbinati ai candidati solo dopo la correzione. Le censure sulla trasparenza della correzione, sui sinonimi, sul funzionamento del sistema informatico e sui criteri valutativi richiedono però approfondimento istruttorio; il Ministero, il CINECA e le Università sono stati pertanto onerati di depositare documentati chiarimenti entro 40 giorni. Le censure tecnico-discrezionali sulla difficoltà delle prove, sui tempi e sulla disomogeneità didattica non evidenziano, allo stato, vizi macroscopici. È stata esclusa, in sede cautelare, la violazione del d.lgs. n. 71/2025 e l'eccesso di delega. La questione di legittimità costituzionale dell'art. 8 del decreto legislativo è stata ritenuta priva di adeguato fumus, rilevanza e non manifesta infondatezza, anche perché la differenziazione temporanea tra atenei statali, non statali e corsi in lingua inglese è sorretta da ragioni organizzative e dalla fase transitoria della riforma, mentre la ricorrente non ha dimostrato un interesse diretto alla rimozione della disciplina relativa a corsi diversi da quello cui ha partecipato. Il TAR ha ordinato l'integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i candidati collocati nella graduatoria nazionale mediante pubblici proclami sul sito del MUR, con termini perentori e sanzione di improcedibilità. Ha inoltre condannato la ricorrente al pagamento di 500 euro, oltre accessori, per le spese della fase cautelare sostenute dal Ministero.
Norme richiamate
art. 55 c.p.a.
Disciplina i presupposti della tutela cautelare; il TAR ha ritenuto insussistenti i presupposti per concedere la sospensione.
art. 30 c.p.a.
Invocato dalla ricorrente per ottenere l'accertamento e la condanna dell'amministrazione all'ammissione al corso; la domanda non è stata accolta in sede cautelare.
art. 4, comma 5, d.lgs. n. 71/2025
Rimette alle determinazioni ministeriali la disciplina della rinuncia alle votazioni conseguite negli esami del semestre filtro prima della formazione della graduatoria nazionale.
art. 6, comma 2, d.lgs. n. 71/2025
In caso di ammissione al secondo semestre, ciascuno studente è immatricolato in una delle sedi universitarie indicate, secondo l'ordine di preferenza, in sede di iscrizione, ovvero in un'altra sede, sulla base della ricognizione dei posti disponibili non assegnati.
Costituisce il fondamento primario dell'assegnazione alla prima sede utile indicata e, quando nessuna sede prescelta sia disponibile, dell'assegnazione ad altra sede; giustifica anche l'obbligo di immatricolazione a pena di decadenza.
art. 8, commi 1 e 3, d.lgs. n. 71/2025
Disposizioni la cui legittimità costituzionale è stata contestata per l'esclusione, in prima applicazione, delle università non statali legalmente riconosciute e dei corsi in lingua inglese; il TAR ha escluso la sussistenza dei presupposti per la rimessione alla Corte costituzionale.
art. 76 Cost.
Parametro invocato per dedotto eccesso di delega; il TAR ha ritenuto che la legge delega n. 26/2025 non imponesse l'applicazione immediata e uniforme del nuovo sistema a ogni tipologia di corso e ateneo.
art. 3 Cost.
La differenziazione temporanea dei sistemi di accesso è stata ritenuta sorretta da ragioni oggettive e non arbitrarie, collegate alle diverse condizioni organizzative e alle peculiarità dell'offerta formativa.
art. 34 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e priva di concreta incidenza sulla posizione della ricorrente.
art. 97 Cost.
La censura è stata ritenuta non adeguatamente specificata e non supportata da un concreto pregiudizio riferibile alla posizione della ricorrente.
artt. 41, comma 4, e 49 c.p.a.
Consentono, in presenza di difficoltà oggettiva derivante dall'elevato numero dei controinteressati, l'integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami, purché siano individuati i destinatari e siano rispettate modalità idonee a garantire l'effettività del contraddittorio.
art. 99 c.p.a.
Richiamato indirettamente attraverso il principio affermato dall'Adunanza plenaria sull'anonimato; il testo non tratta una rimessione alla Plenaria.
Massime di principio
- È compatibile con i principi di affidamento, parità di trattamento e ragionevolezza un sistema sopravvenuto di formazione della graduatoria che ampli la platea dei candidati ammessi rispetto alle regole originarie, purché mantenga una graduazione progressiva che assicuri la priorità a chi ha conseguito i requisiti originariamente richiesti e ordini gli altri candidati in funzione della maggiore o minore distanza da tali requisiti.
- Quando la procedura selettiva è stata svolta secondo regole uniformi e la disciplina sopravvenuta incide soltanto sulla valorizzazione dei risultati ai fini della graduatoria, il mutamento successivo non altera di per sé la par condicio, purché siano preservati l'affidamento maturato e la posizione prioritaria dei candidati conformi alle regole originarie.
- Nel nuovo sistema di accesso ai corsi di Medicina disciplinato dal d.lgs. n. 71/2025, l'assegnazione definitiva della sede e la previsione della decadenza per mancata immatricolazione presso la prima sede utile indicata sono coerenti con l'esigenza di assicurare la continuità didattica del secondo semestre, poiché gli studenti hanno già iniziato il percorso formativo.
- La mancata assegnazione immediata di tutti i posti residui mediante ulteriori scorrimenti non rende automaticamente illegittima la graduatoria quando la disciplina consenta di destinare quei posti ad altre esigenze della programmazione universitaria, quali trasferimenti, passaggi o iscrizioni agli anni successivi, e tale scelta sia giustificata da esigenze organizzative e didattiche.
- La violazione del principio di anonimato invalida una procedura selettiva solo quando l'irregolarità sia non irrilevante e concretamente idonea a incidere sull'imparzialità della valutazione; una mera possibilità astratta di associare codici e candidati, senza individuazione della fase in cui ciò avrebbe potuto alterare il risultato, non è sufficiente.
- In sede cautelare, le contestazioni concernenti difficoltà, tempi e contenuti di prove uniformi su scala nazionale rientrano nella discrezionalità tecnica dell'amministrazione e richiedono la dimostrazione di un vizio macroscopico per fondare una prognosi favorevole; le questioni sulla trasparenza della correzione e sul funzionamento dei sistemi informatici possono invece giustificare specifici adempimenti istruttori.
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