Regolamento (UE) 2022/1435
Regolamento (UE) 2022/1435 della Commissione del 26 agosto 2022 che modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di carbonato di calcio, anidride carbonica, cipronidil e carbonato acido di potassio in o su determinati prodotti (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna il quadro unionale sui livelli massimi di residui di antiparassitari modificando gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Recependo un nuovo CXL del Codex per il ciprodinil nei semi di soia, introduce o adegua vari LMR per numerosi prodotti di origine vegetale e animale. Al tempo stesso conferma che per carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio non sono necessari LMR, mantenendoli nell’allegato IV. Le modifiche si applicano automaticamente negli Stati membri dalla data di entrata in vigore del regolamento.
Modifica gli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 aggiornando i livelli massimi di residui del ciprodinil e confermando l’inclusione di carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio nell’elenco delle sostanze per cui non sono necessari LMR.
Ambito di applicazione
Si applica agli operatori della filiera alimentare e mangimistica, alle autorità competenti e ai controlli ufficiali nell’Unione europea per quanto riguarda i residui di antiparassitari nei e sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale. Incide in particolare sui prodotti elencati nell’allegato I del regolamento (CE) n. 396/2005, aggiornando i limiti per il ciprodinil in numerose categorie di prodotti vegetali e animali e mantenendo in allegato IV tre sostanze per le quali non sono necessari limiti massimi di residui. Il regolamento è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri ed entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE; è rilevante anche ai fini SEE.
Modifica degli allegati II e IV del regolamento (CE) n. 396/2005 sui residui di antiparassitari
Il regolamento interviene sul sistema unionale dei livelli massimi di residui (LMR) di antiparassitari negli alimenti e nei mangimi di origine vegetale e animale. La finalità è duplice: da un lato, aggiornare i limiti per il ciprodinil in coerenza con un nuovo CXL del Codex e con il parere scientifico dell’EFSA; dall’altro, confermare che per carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio non sono necessari LMR.
Contesto normativo e base giuridica
Il provvedimento è adottato dalla Commissione sulla base del regolamento (CE) n. 396/2005, in particolare dell’articolo 5, paragrafo 1, e dell’articolo 14, paragrafo 1, lettera a). I considerando richiamano il ruolo delle norme internazionali nella legislazione alimentare, ai sensi dell’articolo 5, paragrafo 3, e dell’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002, sottolineando la necessità di mantenere un elevato livello di protezione nell’Unione senza rinunciare alla coerenza con gli standard tecnici internazionali.
Aggiornamento dei livelli massimi di residui per il ciprodinil
L’intervento principale consiste nella sostituzione della colonna relativa al ciprodinil nell’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005. La modifica recepisce il nuovo limite massimo di residui del Codex adottato il 14 dicembre 2021 per i semi di soia e lo estende/adegua a un ampio numero di prodotti.
In particolare, il regolamento riporta LMR per numerose categorie, tra cui:
- agrumi;
- frutta a guscio;
- pomacee e drupacee;
- bacche e altra piccola frutta;
- ortaggi a radice, a bulbo, a frutto, cavoli, ortaggi a foglia, legumi, ortaggi a stelo;
- funghi, alghe, legumi secchi;
- semi e frutti oleaginosi, cereali;
- tè, caffè, infusioni di erbe, cacao, carrube;
- luppolo e spezie;
- prodotti di origine animale, compresi latte, uova, carne e miele;
- prodotti alimentari trasformati.
Nel testo compaiono molteplici valori specifici, con soglie diverse a seconda del prodotto; per diversi prodotti è indicato il limite analitico inferiore (*1). Per alcune categorie di origine animale è inoltre riportata la notazione di sostanza liposolubile (F) e la definizione del residuo per il ciprodinil, distinta per talune combinazioni di codici prodotto.
Sostanze mantenute in allegato IV
Per carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio il regolamento non introduce nuovi limiti quantitativi, ma conferma la permanenza nell’allegato IV del regolamento (CE) n. 396/2005. Le considerazioni scientifiche dell’EFSA hanno portato a concludere che per tali sostanze non sono necessari LMR, sicché il loro mantenimento nell’allegato IV è coerente con la disciplina esistente.
Valutazione scientifica e coerenza con il Codex
La Commissione si fonda sulle conclusioni dell’EFSA e sulla valutazione del rischio dei principi attivi interessati. Per il ciprodinil, l’EFSA ha ritenuto sicuro il CXL nei semi di soia; inoltre l’Unione non ha formulato riserve in sede Codex. Per le altre tre sostanze, la revisione scientifica ha confermato l’assenza di necessità di LMR. Il regolamento afferma espressamente che le misure adottate sono conformi alle prescrizioni dell’articolo 14, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 396/2005.
Entrata in vigore ed effetti giuridici
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, con effetto immediato sul sistema dei controlli e sulla conformità dei prodotti immessi sul mercato.
Disposizioni principali
Aggiornamento dell’allegato II per il ciprodinil
L’allegato II del regolamento (CE) n. 396/2005 è sostituito per la sostanza ciprodinil, al fine di recepire il nuovo limite massimo di residui del Codex (CXL) adottato il 14 dicembre 2021 per i semi di soia e di adeguare i LMR su numerosi prodotti. Il regolamento riporta valori differenziati per diverse categorie merceologiche, con limiti che variano, tra l’altro, per agrumi, frutta a guscio, pomacee, drupacee, bacche, ortaggi, cereali, tè, caffè, spezie, prodotti di origine animale e prodotti trasformati. In più punti compare il simbolo (*1), che indica il limite inferiore di determinazione analitica.
Conferma dell’allegato IV per tre sostanze
Nell’allegato IV le voci relative a carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio sono sostituite senza qualificazioni, confermando che per tali sostanze non sono necessari LMR. Il regolamento precisa che esse erano state inserite temporaneamente nell’allegato IV in attesa delle relative valutazioni e del riesame ai sensi dell’articolo 12 del regolamento (CE) n. 396/2005.
Base scientifica e coerenza con gli standard internazionali
La Commissione fonda l’intervento sulle conclusioni dell’EFSA e sulle valutazioni scientifiche disponibili. Per il ciprodinil, l’EFSA ha ritenuto sicuro per i consumatori europei il CXL proposto nei semi di soia; per carbonato di calcio, anidride carbonica e carbonato acido di potassio l’EFSA ha concluso che non sono necessari LMR. Il regolamento richiama inoltre il principio di coerenza con gli standard internazionali di cui all’articolo 5, paragrafo 3, e all’articolo 13, lettera e), del regolamento (CE) n. 178/2002.
Entrata in vigore e applicazione
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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