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Cassazione Civile, Ordinanza n. 22202/2026 del 28/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (gestore struttura)

La controversia

Nel giudizio di merito pendente davanti alla Corte dei conti, la Procura regionale aveva convenuto l'ex amministratore e la società gestrice di una struttura alberghiera per ottenere la condanna al risarcimento del danno erariale pari all'imposta di soggiorno non versata dai clienti nei mesi da maggio a settembre 2022. Il danno era stato quantificato in € 34.626,00, sulla base della segnalazione del Comune, che aveva tentato la riscossione del tributo con avviso di accertamento esecutivo e poi si era insinuato nella liquidazione giudiziale della società senza ottenere riparti. Il ricorrente ha proposto regolamento preventivo di giurisdizione, deducendo che, dopo la riforma dell'art. 4 d.lgs. 23/2011 introdotta dall'art. 180 d.l. 34/2020 e l'interpretazione autentica di cui all'art. 5-quinquies d.l. 146/2021, il gestore della struttura ricettiva è divenuto responsabile d'imposta, con obblighi e sanzioni di natura esclusivamente tributaria, e non più agente contabile; pertanto la controversia apparterrebbe alla giurisdizione del giudice tributario e non della Corte dei conti.

La decisione

La Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento preventivo di giurisdizione e ha accolto il ricorso. In applicazione dell'orientamento più recente delle Sezioni Unite, ha affermato che, dopo la novella del 2020 sull'imposta di soggiorno, il gestore della struttura ricettiva è responsabile d'imposta, tenuto a un obbligo di versamento e agli adempimenti dichiarativi in un rapporto di natura esclusivamente tributaria, con conseguente venir meno della qualifica di agente contabile e dell'inserimento in un rapporto di servizio con il Comune. Da ciò ha tratto il difetto di giurisdizione della Corte dei conti, spettando la controversia al giudice tributario nei limiti propri delle liti su atti impositivi o riscossivi tra ente impositore e contribuente. Le spese sono state integralmente compensate tra ricorrente e società intimata per la novità della questione; nessuna pronuncia sulle spese nei confronti della Procura regionale, quale parte solo formale.

Norme richiamate

  • art. 41 c.p.c.

    consente il regolamento preventivo di giurisdizione quando la causa non sia stata decisa nel merito in primo grado e il giudizio sia ancora pendente.

  • art. 16 codice di giustizia contabile

    richiamato come base del regolamento di giurisdizione nel processo contabile.

  • art. 180 d.l. 19 maggio 2020, n. 34, conv. in l. 17 luglio 2020, n. 77

    ha introdotto il comma 1-ter nell'art. 4 d.lgs. 23/2011, qualificando il gestore della struttura ricettiva come responsabile del pagamento dell'imposta di soggiorno con diritto di rivalsa e con specifici obblighi dichiarativi e sanzionatori.

  • art. 4 d.lgs. 14 marzo 2011, n. 23

    la disciplina del tributo di soggiorno e, dopo la novella, la responsabilità del gestore sono riconducibili a un rapporto tributario tra Comune e soggetto obbligato al pagamento.

  • art. 5-quinquies d.l. 21 ottobre 2021, n. 146, conv. in l. 17 dicembre 2021, n. 215

    interpretazione autentica del comma 1-ter dell'art. 4 d.lgs. 23/2011, applicabile anche ai casi anteriori al 19 maggio 2020.

  • art. 64 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600

    richiamato per la figura generale del responsabile d'imposta con diritto di rivalsa.

  • art. 13 d.lgs. 18 dicembre 1997, n. 471

    norma sanzionatoria tributaria richiamata per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di soggiorno.

  • art. 314 cod. pen.

    richiamato per evidenziare che la nuova disciplina esclude la configurabilità del peculato in relazione al mancato versamento dell'imposta di soggiorno da parte del responsabile d'imposta.

  • art. 53 Cost.

    evocato per collegare la tutela dell'interesse fiscale alla funzione del responsabile d'imposta e alla riscossione dei tributi.

  • art. 11 preleggi

    richiamato per escludere l'efficacia retroattiva della nuova disciplina prima della sua entrata in vigore.

Massime di principio

  • Dopo la qualificazione legislativa del gestore della struttura ricettiva come responsabile d'imposta dell'imposta di soggiorno, il rapporto tra ente locale e gestore assume natura esclusivamente tributaria; non ricorre più un rapporto di servizio pubblico idoneo a fondare la giurisdizione contabile.
  • La giurisdizione della Corte dei conti per danno erariale presuppone, nei confronti del soggetto esterno alla P.A., un effettivo inserimento funzionale nell'apparato dell'ente e un maneggio di denaro pubblico in forza di un rapporto di servizio; se il privato è invece coobbligato tributario per un proprio debito d'imposta, manca il presupposto della giurisdizione contabile.
  • Il responsabile d'imposta, pur estraneo al presupposto impositivo, è soggetto passivo dell'obbligazione tributaria in senso lato, obbligato al versamento del tributo e agli adempimenti dichiarativi; il suo inadempimento ricade nell'area tributaria e sanzionatoria fiscale, non in quella contabile.
  • La previsione di obblighi dichiarativi e di sanzioni amministrative tributarie per l'omesso o ritardato versamento conferma la natura tributaria del rapporto e orienta la ripartizione di giurisdizione verso il giudice tributario.
  • La giurisdizione tributaria, per la sua struttura demolitoria, opera nelle controversie aventi a oggetto l'impugnazione di atti impositivi o riscossivi tra ente impositore e contribuente, non come giudice generale di ogni pretesa risarcitoria connessa al tributo.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizioneContenzioso tributario
RamiProcesso civileTributi
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicatoOnere della prova

Testo integrale

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