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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 23687/2025 del 24/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Imputato condannato per il reato di cui all'art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74 (evasione fiscale) per avere indicato elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni 2015. Il ricorso per cassazione, proposto dal difensore, deduce tre motivi: 1) nullità della dichiarazione di assenza per mancata prova della conoscenza del processo e vizi nella notifica eseguita all'estero (richiami a artt. 179, 169, 420 bis/420-quater c.p.p. e art. 606 c.p.p. lett. c)); 2) carenza di motivazione e mancato accertamento dell'elemento soggettivo (dolo specifico), contestando l'utilizzo dell'accertamento induttivo dell'Agenzia delle Entrate (art. 606 c.p.p. lett. b) ed e)); 3) illegittimità della pena per presunta applicazione della cornice edittale modificata dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157 (richiami a art. 2 c.p. e art. 4 d.lgs. n. 74/2000).

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Sul primo motivo ha ritenuto manifesta infondatezza: la notificazione a mani proprie, con avviso di ricevimento sottoscritto il 25/05/2023 all'indirizzo estero, comprovava la conoscenza del procedimento e l'assenza volontaria alla udienza dell'11/07/2023, per cui la dichiarazione di assenza era legittima; la disciplina dell'art. 169 c.p.p. non si applicava alla dichiarazione di assenza in dibattimento. Sul secondo motivo ha rilevato genericità della censura e corretto uso, da parte del giudice penale, degli accertamenti induttivi tributari purché sottoposti ad autonoma valutazione: in concreto i giudici di merito avevano valutato l'accertamento induttivo, constatando che l'imputato non aveva prodotto documentazione o proposto ricostruzione alternativa. Sul terzo motivo ha ritenuto la pena legale: la cornice edittale applicata era quella vigente al momento del fatto; pena base di 2 anni ridotta per attenuanti a 1 anno e 4 mesi risultava congrua. Ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in via equitativa, a €3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

Norme richiamate

  • art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    art. 4 d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74

    Norma sul reato di evasione fiscale; la Corte ha ritenuto che gli elementi induttivi dell'accertamento tributario potessero essere utilizzati dal giudice penale, purché sottoposti a autonoma valutazione, per accertare gli elementi costitutivi del reato.

  • art. 169 cod. proc. pen.

    articolo 169 cod.proc.pen.

    Regola la notifica all'estero in fase di indagini preliminari (invito a eleggere domicilio in Italia e modalità in caso di mancata dichiarazione); la Corte ha precisato che tale disciplina non è determinante per la valida dichiarazione di assenza in dibattimento.

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Norma richiamata nel motivo relativo alle notifiche; la Corte però ha valutato le notifiche concrete versate agli atti e ha ritenuto provata la conoscenza da parte dell'imputato.

  • art. 420-quater cod. proc. pen.

    Prevede la sospensione del procedimento per irreperibilità; la sentenza di merito aveva disposto sospensione e poi proceduto con ulteriori notifiche, circostanza esaminata e ritenuta non ostativa alla dichiarazione di assenza.

  • art. 189 cod. proc. pen.

    Principio dell'atipicità dei mezzi di prova: il giudice penale può avvalersi di fonti anche non tipizzate; la Corte ha ricordato che ciò consente l'utilizzo degli esiti degli accertamenti tributari se valutati autonomamente dal giudice penale.

  • art. 606, comma 1, lett. b), c) ed e) cod. proc. pen.

    art. 606, comma 1 lett. b), c) ed e) cod.proc.pen.

    Norme che individuano i motivi di ricorso per cassazione; la Corte ha ritenuto alcuni motivi manifestamente generici o infondati e quindi il ricorso inammissibile.

  • art. 2 cod. pen.

    Richiamato nella censura sulla determinazione della pena; la Corte ha osservato che la pena è stata commisurata alla cornice edittale vigente al momento del fatto.

  • Legge 19 dicembre 2019, n. 157

    legge 19 dicembre 2019 n. 157

    Norma che ha modificato le cornici edittali per alcuni reati tributari; la Corte ha applicato correttamente la cornice vigente al tempo del fatto e ha ritenuto legittima la pena irrogata.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'obbligo di condanna alle spese processuali in caso di rigetto/ammissibilità; la Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese e fissato la somma per la Cassa delle Ammende.

  • Sentenza Corte Costituzionale 13 giugno 2000, n. 186

    sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186

    Richiamata in relazione alla determinazione della somma da versare alla Cassa delle Ammende; la Corte di Cassazione ha ritenuto non sussistessero ragioni per escludere la comminazione della somma in via equitativa.

Massime di principio

  • La notifica a mani proprie all'estero, documentata da avviso di ricevimento sottoscritto, è idonea a provare la conoscenza del processo e può legittimare la dichiarazione di assenza se l'imputato non si presenta in udienza.
  • La disciplina dell'art. 169 c.p.p. (notifiche all'estero nelle indagini) non tutela automaticamente il convenuto da una dichiarazione di assenza in dibattimento: occorre valutare le specifiche modalità e prove di notifica e conoscenza del procedimento.
  • Gli accertamenti induttivi svolti dall'Agenzia delle Entrate possono essere utilizzati nel processo penale, purché il giudice penale effettui una autonoma valutazione delle risultanze tributarie e il difensore affronti le risultanze con prove o ricostruzioni alternative concrete e specifiche.
  • Eccezioni generiche sulla mancanza di dolo o sulla utilizzazione degli atti tributari sono in Cassazione inefficaci: il ricorso deve confrontarsi in modo specifico con le risultanze di fatto e la motivazione delle decisioni di merito.
  • La cornice edittale e la determinazione della pena si valutano in base alla normativa vigente al momento del fatto; contestazioni formali sull'applicazione della legge sulle pene richiedono prova di errata applicazione temporale.
  • Per soggetti trasferiti all'estero è cruciale eleggere domicilio in Italia o assicurare canali di comunicazione e risposta (es. opposizione agli accertamenti tributari) per evitare conseguenze processuali e sostanziali derivanti dalla mancata partecipazione.

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