Salta al contenuto
Sentenza

Sentenza n. 12892/2026 - Roma, Sezione 3Q

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. per l’anno 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis). e, per quanto occorrer possa, con ogni conseguente statuizione in punto di declaratoria di inefficacia, nei confronti della Ricorrente, della predetta iscrizione ai fini della applicazione della disciplina nazionale che individua come destinatari i soggetti iscritti nel predetto Elenco. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da AUTOSTRADA REGIONALE CISPADANA S.P.A. il 12\3\2025 : nel giudizio sub ric. n. 14161/2024 “per l’annullamento, previa sospensione degli effetti, dell’Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato individuate ai sensi dell’articolo 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n. 196 e ss.mm. (Legge di contabilità e finanza pubblica), pubblicato nella G.U. – Serie generale n. 229 del 30 settembre 2024 (doc. n. 1), nella parte in cui l’Istituto Nazionale di Statistica ha inserito, tra le “Altre amministrazioni locali”, la società Autostrada Regionale Cispadana S.p.a. per l’anno 2025, nonché di ogni altro atto connesso, presupposto e conseguente tra cui il documento denominato “Le unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche (S13)” (doc. n. 1 bis). e, per quanto occorrer possa, con ogni conseguente statuizione in punto di declaratoria di inefficacia, nei confronti della Ricorrente, della predetta iscrizione ai fini della applicazione della disciplina nazionale che individua come destinatari i soggetti iscritti nel predetto Elenco.” e con il presente atto per l’annullamento, per quanto occorrer possa della nota di data e autore ignoto, depositata in giudizio con la quale l’ISTAT avrebbe evidenziato il metodo seguito e le ragioni dell’iscrizione della Ricorrente nel cd. Elenco ISTAT per l’anno 2025 (doc. n. 2 del deposito di Controparte del 9 gennaio 2025).

Giustizia amministrativa202414161

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: inserimento della società nell’Elenco ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato per l’anno 2025, nonché gli atti connessi e la nota illustrativa del metodo e delle ragioni dell’iscrizione

Esito

DIFETTO DI GIURISDIZIONE

Favorevole al resistente (amministrazioni resistenti)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha impugnato, con ricorso introduttivo e motivi aggiunti, l’Elenco ISTAT pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 settembre 2024, limitatamente alla propria inclusione tra le altre amministrazioni locali per l’anno 2025. Ha chiesto l’annullamento dell’iscrizione, previa sospensione, nonché, per quanto occorresse, la declaratoria di inefficacia dell’iscrizione nei suoi confronti ai fini dell’applicazione della disciplina nazionale rivolta ai soggetti inclusi nell’elenco. Con i motivi aggiunti ha inoltre impugnato una nota, di data e autore ignoti, depositata in giudizio, con la quale ISTAT avrebbe illustrato il metodo e le ragioni dell’iscrizione. La sentenza non esamina nel merito i motivi di illegittimità dedotti, poiché ritiene carente la giurisdizione amministrativa.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, in favore della giurisdizione della Corte dei conti. Il Collegio ha rilevato che la sentenza della Corte costituzionale n. 39/2026 ha dichiarato l’illegittimità dell’art. 23-quater, comma 2, del d.l. n. 137/2020 e ha definitivamente risolto la questione della giurisdizione sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche, attribuendo alla Corte dei conti cognizione piena sull’Elenco ISTAT. La causa può essere riproposta davanti al giudice contabile ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti processuali previsti dalla norma. In considerazione della complessità della questione, le spese sono state compensate tra tutte le parti costituite.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 3, l. 31 dicembre 2009, n. 196

    Elenco delle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato

    È la base normativa dell’Elenco ISTAT oggetto di contestazione; la sentenza non ne esamina direttamente la legittimità sostanziale.

  • art. 23-quater, comma 2, d.l. n. 137/2020

    La disposizione è stata dichiarata illegittima dalla Corte costituzionale n. 39/2026; la pronuncia costituzionale ha comportato l’attribuzione alla Corte dei conti della cognizione piena sulla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche.

  • art. 11, comma 2, c.p.a.

    Consente la riproposizione della causa davanti al giudice contabile competente, con salvezza degli effetti sostanziali e processuali della domanda secondo i termini previsti.

  • sentenza Corte costituzionale n. 39/2026 del 27 marzo 2026

    Ha definitivamente risolto la questione di giurisdizione relativa all’Elenco ISTAT, attribuendone la cognizione piena alla Corte dei conti.

Massime di principio

  • Le controversie relative alla ricognizione ISTAT delle amministrazioni pubbliche inserite nell’elenco previsto dall’art. 1, comma 3, della l. n. 196/2009 appartengono alla giurisdizione piena della Corte dei conti e non alla giurisdizione del giudice amministrativo.
  • Quando il giudice amministrativo dichiara il difetto di giurisdizione in favore del giudice contabile, la domanda può essere riproposta davanti a quest’ultimo ai sensi dell’art. 11, comma 2, c.p.a., con salvezza degli effetti previsti dalla disciplina sulla translatio iudicii.

Come è indicizzato

MaterieGiurisdizione e riparto
RamiProcesso amministrativo
IstitutiRiparto di giurisdizione

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.