Sentenza del 13/04/2015 n. 2136 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Proposizione dell' appello - Termini.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl principio affermato è che l'appello contro una sentenza tributaria non notificata è soggetto al termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione della decisione. Decorso tale termine, l'impugnazione è tardiva e non può essere esaminata nel merito, salvo eventuali specifiche eccezioni previste dalla legge.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La questione riguarda il termine per proporre appello nel processo tributario contro una sentenza non notificata. L'art. 38, comma 3, del D.Lgs. n. 546/1992 richiama espressamente l'art. 327 c.p.c.; pertanto, per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, l'impugnazione deve essere proposta entro sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
Norme richiamate
Art. 38, comma 3, D.Lgs. n. 546/1992
Richiama espressamente l'art. 327 del codice di procedura civile.
Nel processo tributario si applica il termine lungo previsto dal codice di procedura civile per impugnare le sentenze non notificate.
Art. 327 c.p.c.
Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, l'impugnazione della sentenza non notificata deve avvenire prima che siano trascorsi sei mesi dalla pubblicazione della sentenza.
L'appello contro una sentenza non notificata deve essere proposto entro sei mesi dalla sua pubblicazione; il termine decorre dalla pubblicazione e non dalla conoscenza di fatto della decisione.
Massime di principio
- Nel processo tributario, quando la sentenza non è stata notificata, occorre verificare il termine lungo di sei mesi dalla pubblicazione.
- Per i giudizi instaurati dopo il 4 luglio 2009, il mancato rispetto del termine semestrale può comportare l'inammissibilità o la tardività dell'appello.
- La decorrenza del termine va calcolata sulla data ufficiale di pubblicazione della sentenza, non sulla data in cui la parte dichiara di averla conosciuta.
- È essenziale distinguere tra sentenza notificata e non notificata: la notificazione può far decorrere il termine breve per impugnare, mentre in assenza di notificazione opera il termine lungo previsto dall'art. 327 c.p.c.
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