Cassazione Civile, Sentenza n. 35327/2022 del 30/11/2022
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione di sette intimazioni di pagamento (cartelle) notificate all'estero mediante deposito in casa comunale e affissione (art. 60 d.P.R. n.600/1973) per cartelle emesse tra il 2001 e il 2003 e una notificata nel 2009. Il ricorrente, cittadino italiano residente in Germania e iscritto all'A.I.R.E. dal 1997, contestava la correttezza delle notifiche sostenendo che, alla luce della sentenza della Corte Costituzionale n.366/2007 e della disciplina codicistica (art.142 c.p.c.), le notifiche dovevano essere eseguite all'estero e non poteva essere usata la procedura di affissione in casa comunale. La Commissione tributaria regionale aveva invece ritenuto che le notifiche antecedenti la pronuncia costituzionale fossero consolidate e quindi valide.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto i primi tre motivi del ricorso, assorbito il quarto, cassato la sentenza della CTR e, decidendo nel merito, ha accolto il ricorso del contribuente. Ha ritenuto applicabile la pronuncia della Corte Costituzionale n.366/2007 salvo che il rapporto sia ormai definitivamente consolidato (per es. per giudicato o altri eventi che consolidano il rapporto). Nel caso di specie non risultava consolidamento tale da escludere l'efficacia della pronuncia costituzionale e pertanto le notifiche fatte con il metodo dell'affissione non potevano ritenersi regolari rispetto al principio di effettiva conoscenza previsto dalla sentenza 366/2007. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.
Norme richiamate
d.p.r. n. 600 del 1973, art. 60
art. 60, comma 1, lett. e) (deposito nella casa comunale e affissione); lett. e-bis introdotta dall'art. 37, comma 27, d.l. n. 223/2006
Fino alla modifica del 2006 il legislatore ammetteva l'affissione come forma valida per i non residenti registrati all'AIRE; la lettera e-bis (2006) ha introdotto la possibilità di notificare via raccomandata all'indirizzo estero solo se il contribuente ha comunicato formalmente l'indirizzo. La Corte ha chiarito che l'obbligo di notificare all'estero sorge quando la normativa o la giurisprudenza impongono l'applicazione dell'art.142 c.p.c., mentre l'ufficio resta legittimato ad usare l'affissione solo nei casi previsti fino all'intervento della Consulta.
codice di procedura civile, art. 142
art. 142 c.p.c. (notificazione a persona non residente, né dimorante, né domiciliata nella Repubblica)
La Corte Costituzionale ha stabilito che l'art.142 c.p.c. è applicabile anche alle notifiche degli atti tributari nei confronti di cittadini italiani residenti all'estero e iscritti all'AIRE, salvo casi in cui il contribuente abbia eletto domicilio in Italia. La Cassazione ha confermato che, dopo la sentenza n.366/2007, la mancata applicazione dell'art.142 è illegittima e assicura maggiore garanzia di effettiva conoscenza.
codice di procedura civile, art. 139 e art. 140
art. 139 c.p.c. (notificazione in residenza, dimora o domicilio); art. 140 c.p.c. (affissione e deposito)
La CTR aveva ritenuto valida una notifica ex art.139 in luogo dove il contribuente non risultava domiciliato; la Cassazione valuta la regolarità della notifica alla luce della concreta situazione di residenza/domicilio e della principiale necessità di assicurare la conoscenza dell'atto.
Corte Costituzionale, sentenza n. 366/2007
sentenza n. 366 del 17/11/2007
Ha dichiarato l'illegittimità costituzionale delle norme del d.P.R. n.600/1973 nella parte in cui escludevano l'applicazione dell'art.142 c.p.c. ai cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., per violazione degli artt.3 e 24 Cost. La Cassazione ha ritenuto che questa pronuncia si estende retroattivamente salvo rapporti ormai consolidati.
d.l. n. 223/2006, art. 37, comma 27
art. 37, comma 27, d.l. n. 223/2006 (introduzione della lett. e-bis all'art.60)
Ha introdotto la possibilità per il contribuente residente all'estero di comunicare un indirizzo estero per notifiche tramite raccomandata A/R; la norma rende obbligatoria per l'ufficio tale forma di notifica solo se il contribuente ha effettuato la comunicazione.
giurisprudenza di legittimità richiamata
Cass. n. 618/2018; Cass. n. 23378/2021; Cass. n. 105528/2017 (richiamate nel corpo della decisione)
Queste decisioni chiariscono che la dichiarazione di incostituzionalità ha effetto retroattivo salvo che il rapporto sia definitivamente consolidato (giudicato, prescrizione/decapo- jenze o altri eventi che impediscono il sindacato). La notifica è atto strumentale e la sua validità può essere sindacata dopo la pronuncia costituzionale se il rapporto non è consolidato.
Massime di principio
- La sentenza della Corte Costituzionale n.366/2007 ha fatto sì che, per i cittadini italiani iscritti all'A.I.R.E., le notifiche degli atti tributari debbano garantire l'effettiva conoscenza: quindi l'art.142 c.p.c. è applicabile e la mera affissione in casa comunale non è più adeguata quando la residenza estera è conoscibile.
- La decisione costituzionale opera retroattivamente salvo che il rapporto sia ormai definitivamente consolidato (giudicato, prescrizione, decadenza o altro evento che renda irrevocabile la situazione): se non sussistono tali cause di consolidamento, è possibile impugnare notifiche pregresse sulla base della pronuncia 366/2007.
- Se il contribuente ha formalmente comunicato un indirizzo estero (lettera e-bis introdotta nel 2006), l'ufficio è obbligato a notificare tramite raccomandata A/R all'indirizzo estero; in assenza di tale comunicazione l'ufficio poteva legittimamente usare le procedure allora previste fino all'intervento della Consulta.
- Nei giudizi di impugnazione l'onere di provare la correttezza della notifica grava sull'ente notificante; la semplice affermazione della validità dell'affissione è insufficiente se la residenza estera era conoscibile e non sussistono fatti che giustifichino la mancata notifica all'estero.
- In situazioni analoghe, il contribuente residente all'estero dovrebbe verificare la data delle notifiche, la sussistenza di eventuali comunicazioni di domicilio e la presenza di eventi che possano aver consolidato il rapporto; se non vi è consolidamento, vale la possibilità di impugnare facendo leva sulla pronuncia 366/2007.
- Sulle spese processuali il giudice può compensare le spese quando la questione è di recente consolidamento giurisprudenziale o presenta profili di particolare complessità e novità.
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