Sentenza del 22/04/2021 n. 2088 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Processo tributario - Cartella di pagamento emessa a seguito di operazioni di controllo automatizzato - Iscrizione di sanzioni ed interessi relativi ad omessi versamenti risultanti dalla dichiarazione iva - Lite fiscale avente ad oggetto atti di mera riscossione - Istanza di agevolazione di controversia tributaria - Rigetto.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialerigetto dell'istanza di definizione agevolata: il giudice ha ritenuto che l'accesso alla definizione agevolata ex art. 6 co. 1 d.l. n.119/2018 sia limitato alle controversie aventi ad oggetto atti impositivi e non si estenda agli atti di mera riscossione quali le cartelle esattoriali; pertanto la richiesta del contribuente è stata respinta
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
cartella di pagamento emessa a seguito di operazioni di controllo automatizzato ex artt. 36-bis e 54-bis del d.P.R. 600/73; somme richieste costituite da sanzioni e interessi calcolati sugli omessi versamenti periodici risultanti dalla dichiarazione IVA; il contribuente ha chiesto l'accesso alla definizione agevolata prevista dall'art. 6 co. 1 del d.l. n.119/2018
Norme richiamate
art. 6 co. 1 del d.l. n.119/2018
la norma delimita l'accesso alla definizione agevolata alle liti relative ad atti impositivi (es. avvisi di accertamento) escludendo gli atti di mera riscossione (es. cartelle)
art. 36-bis d.P.R. 600/1973
prevede il controllo automatizzato delle dichiarazioni fiscali per rilevare omissioni o irregolarità (anche relative all'IVA) da cui possono scaturire accertamenti e, successivamente, atti di riscossione
art. 54-bis d.P.R. 600/1973
disciplinando specifiche modalità di controllo e rettifica delle dichiarazioni, contribuisce alla formazione di somme dovute (imposte, sanzioni, interessi) che possono essere iscritte a ruolo e quindi oggetto di cartella di pagamento
Massime di principio
- La definizione agevolata ex art. 6 co. 1 d.l. 119/2018 riguarda esclusivamente controversie su atti impositivi; le cartelle di pagamento emesse per riscossione non rientrano nel campo di applicazione.
- Se la pretesa deriva da un atto impositivo non ancora validamente impugnato (es. avviso di accertamento generato dal controllo automatizzato), il contribuente dovrebbe impugnare l'atto impositivo o cercare di ricondurre la controversia all'atto impositivo per poter eventualmente accedere a strumenti di definizione.
- In caso di cartella contenente solo somme di mera riscossione (sanzioni e interessi), la via di tutela è l'opposizione specifica alla cartella o il ricorso giurisdizionale contro l'atto impositivo originario, non la definizione agevolata prevista dall'art. 6 co.1.
- È fondamentale qualificare correttamente la natura dell'atto (impositivo vs. di riscossione): tale qualificazione determina l'ammissibilità della definizione agevolata e degli altri rimedi.
- Valutare sempre strumenti alternativi: verifica formale degli atti, istanze di autotutela dell'Amministrazione, rateizzazione o altri rimedi amministrativi quando la definizione agevolata non è accessibile.
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