Sentenza del 03/07/2015 n. 13740 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La cooperativa chiedeva il rimborso dell'ICI versata per il 2006, sostenendo che l'immobile fosse strumentale all'attività agricola e quindi esente. La Commissione Tributaria Regionale aveva negato l'esenzione perché l'immobile risultava accatastato in categoria D1, anziché D10. La ricorrente ha contestato tale decisione, sostenendo che il successivo riclassamento da D1 a D10, richiesto e ottenuto nel 2011, produceva effetti retroattivi per i cinque anni precedenti e che la ruralità doveva essere valutata in relazione all'effettiva destinazione agricola del fabbricato.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto i primi cinque motivi di ricorso, ritenendo che il nuovo classamento in categoria D10 potesse produrre effetti retroattivi per i cinque anni anteriori alla domanda, quindi anche con riferimento all'anno 2006. Ha cassato la sentenza della CTR del Veneto e rinviato la causa ad altra sezione della stessa Commissione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità. Il sesto e il settimo motivo sono stati dichiarati assorbiti. Il rinvio dovrà verificare gli ulteriori presupposti dell'esenzione e rideterminare la controversia alla luce del nuovo classamento.
Norme richiamate
D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. a)
L'immobile rurale, ricorrendone i requisiti, non è soggetto all'ICI.
La norma, interpretata insieme alla disciplina successiva, esclude dall'ICI i fabbricati rurali aventi i requisiti previsti dalla legge.
D.L. n. 557 del 1993, art. 9, comma 3-bis, convertito dalla L. n. 133 del 1994
Definisce i requisiti di ruralità dei fabbricati strumentali alle attività agricole. La ruralità è normalmente attestata dalla classificazione catastale nelle categorie pertinenti, in particolare D10 per i fabbricati strumentali.
D.L. n. 207 del 2008, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla L. n. 14 del 2009
Ha chiarito l'esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali, subordinandola alla ricorrenza dei requisiti di ruralità e alla relativa classificazione catastale.
D.L. n. 70 del 2011, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla L. n. 106 del 2011
Prevede l'efficacia retroattiva delle variazioni catastali richieste secondo la procedura prevista, anche oltre le ipotesi di semplice correzione di errori materiali.
D.L. n. 102 del 2013, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla L. n. 124 del 2013
Ha stabilito che gli effetti delle variazioni catastali derivanti dalla procedura del 2011 decorrono dal quinquennio antecedente alla presentazione della domanda.
Art. 2135 c.c.
Rileva per la qualificazione dell'attività agricola e delle attività connesse; nel caso concreto i relativi profili sono stati assorbiti dopo l'accoglimento dei motivi riguardanti il classamento catastale e la retroattività.
Art. 360 c.p.c.
Individua i motivi di ricorso per cassazione invocati dalla contribuente, tra cui violazione di legge e vizi della motivazione.
Massime di principio
- Ai fini dell'esenzione dall'ICI dei fabbricati rurali, la classificazione catastale ha un ruolo decisivo: un immobile classificato in categoria D10, se ricorrono i requisiti di legge, non è normalmente assoggettato all'imposta.
- Se l'immobile possiede in concreto caratteristiche di ruralità ma è accatastato in una categoria diversa, il contribuente deve chiedere e, se necessario, impugnare il classamento catastale; la sola destinazione agricola di fatto non è sufficiente a superare automaticamente una classificazione catastale non rurale.
- Il Comune che intenda contestare la ruralità di un immobile accatastato in D10 deve impugnare autonomamente l'attribuzione della categoria catastale, non potendo limitarsi a pretendere l'imposta sulla base di una valutazione amministrativa generica.
- Una variazione catastale da D1 a D10 effettuata secondo la procedura speciale prevista dalla legge può produrre effetti retroattivi fino ai cinque anni precedenti la domanda, incidendo anche su annualità d'imposta pregresse comprese in tale periodo.
- In situazioni analoghe è necessario verificare sia la data della domanda di variazione catastale sia l'effettivo perfezionamento del nuovo classamento, oltre ai requisiti sostanziali di ruralità e alla destinazione strumentale dell'immobile.
- La cassazione con rinvio non attribuisce automaticamente il rimborso definitivo: il giudice di rinvio deve applicare il principio di diritto e svolgere gli eventuali accertamenti di fatto ancora necessari.
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