Sentenza del 18/01/2016 n. 3 - Comm. Trib. Prov. Vercelli
Intimazioni di pagamento - Mancata regolarità della notifica delle cartelle di pagamento prodromiche.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha contestato la validità delle intimazioni di pagamento, sostenendo la mancata o irregolare notificazione delle cartelle di pagamento prodromiche e, quindi, l'assenza della prova dell'effettiva conoscenza degli atti presupposti.
La decisione
La contestazione è stata respinta. Il giudice ha ritenuto sufficiente, ai fini della prova della notificazione, la produzione da parte del Concessionario delle copie dei referti o delle relate di notifica. Tale documentazione è idonea ad attestare la regolarità della notifica, salvo che il destinatario la contesti mediante querela di falso. In mancanza di querela di falso, le attestazioni contenute negli atti notificatori conservano efficacia probatoria.
Norme richiamate
Norme in materia di notificazione delle cartelle di pagamento e degli atti della riscossione
La regolarità della notificazione può essere dimostrata mediante la produzione delle relate o dei referti di notifica, che documentano le modalità e l'esito della consegna o delle altre forme di notificazione.
Disciplina della querela di falso
Quando il destinatario intende contestare l'autenticità o la veridicità delle attestazioni contenute nella relata o nel referto di notifica, la contestazione deve essere proposta con querela di falso; una mera contestazione generica non è sufficiente.
Massime di principio
- In una controversia sulla notifica di cartelle o intimazioni, il concessionario può assolvere l'onere probatorio producendo le relate, i referti o altra documentazione ufficiale della notifica.
- La produzione della documentazione notificatoria generalmente fa presumere la regolarità della notifica, salvo specifiche contestazioni riguardanti falsità materiale o ideologica delle attestazioni.
- Chi contesta la veridicità delle attestazioni contenute nell'atto notificatorio deve normalmente ricorrere alla querela di falso; non è sufficiente affermare genericamente di non aver ricevuto l'atto.
- È opportuno distinguere tra inesistenza o nullità della notifica, che possono essere dedotte con i normali strumenti processuali, e contestazione della falsità delle attestazioni dell'ufficiale notificatore, che richiede la querela di falso.
- La valutazione concreta dipende comunque dal contenuto della relata o del referto, dal soggetto notificatore, dall'indirizzo utilizzato e dal rispetto delle formalità previste dalla legge.
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