Sentenza del 14/10/2019 n. 8780 - Comm. Trib. Prov. Catania
Avviso di accertamento - sottoscrizione da parte di delegato del capo dell'Ufficio - sussistenza di valida delega - contestazione - onere della prova a carico dell'Amministrazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa sentenza afferma che, ai sensi dell'articolo 42, commi 1 e 3, del D.P.R. 600/1973, la sottoscrizione dell'avviso da parte di un soggetto diverso dal capo dell'Ufficio è valida solo se il soggetto è stato validamente delegato e appartiene alla carriera direttiva, oggi terza area funzionale. Se il contribuente contesta tali requisiti, l'Amministrazione deve fornire la relativa prova; in mancanza, l'avviso è affetto da nullità.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
È stata contestata la validità dell'avviso di accertamento sottoscritto non direttamente dal capo dell'Ufficio, ma da un funzionario delegato. La questione riguarda la necessità che la delega esista e che il sottoscrittore appartenga alla carriera direttiva, corrispondente alla terza area funzionale dell'attuale sistema classificatorio del personale delle Agenzie fiscali. In caso di contestazione, spetta all'Amministrazione finanziaria provare sia l'esistenza e la validità della delega sia l'appartenenza del delegato alla categoria richiesta.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, articolo 42, commi 1 e 3
L'avviso di accertamento deve essere sottoscritto dal capo dell'Ufficio oppure da un impiegato della carriera direttiva validamente delegato. Qualora il contribuente contesti la sottoscrizione, l'Amministrazione deve dimostrare l'esistenza della delega e l'appartenenza del firmatario alla carriera direttiva, corrispondente alla terza area funzionale.
Massime di principio
- Quando un atto tributario è sottoscritto da un funzionario diverso dal capo dell'Ufficio, il contribuente può contestare la validità della delega e la qualifica del sottoscrittore.
- La contestazione non determina automaticamente l'invalidità dell'atto: impone però all'Amministrazione di provare l'esistenza di una delega valida e il possesso, da parte del firmatario, della qualifica richiesta dalla legge.
- La delega deve provenire dal soggetto competente, essere esistente al momento della sottoscrizione e riferirsi all'attività o agli atti oggetto di delega, secondo quanto necessario nel caso concreto.
- Se l'Amministrazione non dimostra tali presupposti, la sottoscrizione non può considerarsi validamente apposta e l'avviso di accertamento è nullo.
- È opportuno che il contribuente sollevi la contestazione in modo specifico e tempestivo, chiedendo all'Amministrazione di produrre la delega e la documentazione relativa alla qualifica del firmatario.
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