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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20480/2025 del 03/06/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

L'imputato ha impugnato la sentenza della Corte d'appello che aveva confermato la condanna di primo grado per tentato furto pluriaggravato. In sede di legittimità ha dedotto, con il primo motivo, inosservanza della legge penale e manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della desistenza volontaria; con il secondo motivo ha censurato violazione di legge e carenza motivazionale sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché sostanzialmente riproduttivo delle censure già svolte in appello e prive di specifica critica alla sentenza impugnata, e il secondo motivo non consentito in cassazione e comunque manifestamente infondato, in presenza di una motivazione di merito ritenuta priva di evidenti illogicità.

Norme richiamate

  • art. 62 c.p.

    Richiamato implicitamente per il tema della desistenza volontaria, quale istituto rilevante ai fini dell'esclusione o attenuazione della punibilità nel tentativo; la Corte non ne affronta il merito perché il motivo è ritenuto inammissibile.

  • art. 62-bis c.p.

    Richiamato implicitamente per le circostanze attenuanti generiche; la Corte ribadisce che il diniego è legittimo se sorretto da motivazione che valorizzi gli elementi ritenuti decisivi o rilevanti, senza necessità di confutare singolarmente tutti gli elementi prospettati dalle parti.

  • art. 591 c.p.p.

    Applicato in punto di inammissibilità del ricorso per mancanza di specificità e per proposizione di censure non deducibili in cassazione.

  • art. 616 c.p.p.

    Applicato per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende a seguito della declaratoria di inammissibilità.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione deve contenere censure specifiche e una critica argomentata della sentenza impugnata; la mera reiterazione dei motivi già respinti in appello non soddisfa il requisito di specificità ed è inammissibile.
  • La desistenza volontaria, invocata in relazione al tentativo, non può essere utilmente dedotta in cassazione mediante motivi generici o già integralmente esaminati e disattesi dal giudice di merito.
  • Il diniego delle attenuanti generiche è legittimo quando il giudice di merito espone una motivazione non manifestamente illogica fondata sugli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; non è necessario che prenda in esame analiticamente tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli allegati dalle parti.
  • In caso di inammissibilità del ricorso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma stabilita in favore della Cassa delle ammende.

Come è indicizzato

MaterieFurtoImpugnazioniCircostanze del reatoCause di non punibilità
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penaleParte generale
IstitutiTentativoParticolare tenuità del fatto

Testo integrale

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