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Intesa e abuso

Provvedimento AGCM I848 n. 29895 del 16/11/2021

PROBLEMATICHE CONCERNENTI L'ATTIVITÀ DI PROMOZIONE NEL MERCATO DELL'EDITORIA SCOLASTICA

AGCMI848

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’AGCM ha esaminato le clausole contrattuali e collettive che limitavano la possibilità per i promotori editoriali scolastici di rappresentare editori concorrenti, incluse le clausole di gradimento subordinate all’autorizzazione dell’editore già rappresentato. AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson hanno presentato impegni, poi resi obbligatori ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990, con chiusura del procedimento senza accertamento dell’infrazione nei loro confronti. Gli impegni di Zanichelli sono stati respinti; per tale società il procedimento è stato prorogato al 30 aprile 2022 per garantire il pieno esercizio dei diritti di difesa.

Procedimento I848 sulle clausole di gradimento e sui divieti di rappresentanza di editori concorrenti nel mercato dell’editoria scolastica; impegni resi obbligatori per AIE, ANARPE e quattro editori, procedimento prorogato per Zanichelli.

Procedimento I848: clausole di rappresentanza nel mercato dell’editoria scolastica

L’AGCM ha esaminato possibili restrizioni della concorrenza nei rapporti tra editori scolastici e promotori editoriali. Il provvedimento in esame non definisce nel merito l’infrazione per tutte le parti, ma proroga il termine di conclusione del procedimento nei confronti di Zanichelli dopo la chiusura senza accertamento dell’infrazione, a seguito di impegni, nei confronti di altre parti.

Parti e origine del procedimento

L’istruttoria è stata avviata con delibera del 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini Scuola S.p.A., Mondadori Education S.p.A., Rizzoli Education S.p.A., Pearson Italia S.p.A. e Zanichelli Editore S.p.A. L’oggetto era la verifica di possibili violazioni dell’art. 101 TFUE con riferimento alle clausole presenti nei contratti tra editori e promotori editoriali.

Il 16 febbraio 2021 il procedimento è stato esteso ad AIE – Associazione Italiana Editori e ANARPE – Associazione Nazionale Agenti Rappresentanti Promotori Editoriali, nonché agli accordi collettivi sottoscritti dalle associazioni il 28 ottobre 1988 e il 27 novembre 2017.

Condotte oggetto di valutazione

Le clausole di gradimento esaminate prevedevano che la facoltà del promotore di stipulare un contratto con un nuovo editore fosse subordinata all’autorizzazione discrezionale dell’editore già rappresentato.

Gli accordi collettivi oggetto di estensione stabilivano inoltre che, salvo patto contrario, il promotore editoriale scolastico non potesse assumere incarichi di promozione per più preponenti in concorrenza tra loro. Tali previsioni sono state esaminate come possibili limitazioni della libertà dei promotori di operare per editori concorrenti e, indirettamente, della concorrenza tra gli editori nel mercato dell’editoria scolastica.

Riferimenti normativi

Il procedimento è stato condotto principalmente ai sensi dell’art. 101 TFUE, richiamando il Regolamento (CE) n. 1/2003, il Regolamento (UE) n. 330/2010 e gli Orientamenti sulle restrizioni verticali, oltre alla legge n. 287/1990. Il testo non indica un’applicazione dell’art. 102 TFUE né degli artt. 2 o 3 della legge n. 287/1990.

Impegni presentati dalle parti

Tra il 30 marzo e il 26 maggio 2021 AIE, ANARPE e gli editori De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990, dichiaratamente diretti a rimuovere i profili anticoncorrenziali oggetto dell’istruttoria.

Il provvedimento non riporta il contenuto dettagliato dei singoli impegni, ma specifica il diverso esito delle valutazioni dell’Autorità:

  • gli impegni di Zanichelli, presentati il 26 maggio 2021, sono stati respinti con delibera del 22 giugno 2021;
  • gli impegni presentati da AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson sono stati resi obbligatori il 16 novembre 2021 ai sensi dell’art. 14-ter, comma 1, della legge n. 287/1990.

Chiusura senza accertamento dell’infrazione

Contestualmente alla loro obbligatorietà, l’AGCM ha chiuso il procedimento nei confronti di AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson senza accertare l’esistenza di un’infrazione.

La chiusura mediante impegni non costituisce, secondo quanto risulta dal provvedimento, né un accertamento di violazione dell’art. 101 TFUE né una pronuncia definitiva sulla liceità delle condotte originariamente esaminate.

Posizione di Zanichelli e proroga del termine

Nei confronti di Zanichelli il procedimento non è stato chiuso mediante impegni, poiché la proposta presentata dalla società era stata respinta. L’Autorità ha considerato la complessità delle fattispecie e la necessità di consentire a Zanichelli il più ampio esercizio dei diritti di difesa e il pieno svolgimento del contraddittorio.

Per tali ragioni, il termine di conclusione del procedimento, inizialmente fissato al 31 dicembre 2021, è stato prorogato al 30 aprile 2022. Il provvedimento di proroga non contiene un accertamento dell’infrazione, né determina sanzioni o misure cautelari.

Esito e assenza di sanzioni

L’esito procedurale è differenziato:

  • per AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson: impegni resi obbligatori e chiusura senza accertamento dell’infrazione;
  • per Zanichelli: rigetto degli impegni e prosecuzione del procedimento, con proroga del termine finale al 30 aprile 2022.

Il testo non indica importi sanzionatori, criteri di quantificazione, misure cautelari o accertamenti definitivi di responsabilità.

Punti principali

Avvio e oggetto dell’istruttoria

Il procedimento è stato avviato il 1° dicembre 2020 nei confronti di De Agostini, Mondadori, Rizzoli, Pearson e Zanichelli per verificare possibili violazioni dell’art. 101 TFUE derivanti dalle cosiddette clausole di gradimento nei contratti tra editori e promotori.

Estensione soggettiva e oggettiva

Il 16 febbraio 2021 l’istruttoria è stata estesa ad AIE e ANARPE e agli accordi collettivi del 28 ottobre 1988 e del 27 novembre 2017, che prevedevano, salvo patto contrario, il divieto per il promotore editoriale scolastico di operare per più editori concorrenti.

Impegni e chiusura parziale

AIE, ANARPE, De Agostini, Mondadori, Rizzoli e Pearson hanno presentato impegni ai sensi dell’art. 14-ter L. 287/1990, resi obbligatori il 16 novembre 2021. Nei loro confronti il procedimento è stato chiuso senza accertamento dell’infrazione.

Posizione di Zanichelli e proroga

Gli impegni presentati da Zanichelli sono stati respinti il 22 giugno 2021. Considerata la complessità della fattispecie e la necessità di assicurare a Zanichelli il pieno esercizio dei diritti di difesa, il termine di conclusione è stato prorogato dal 31 dicembre 2021 al 30 aprile 2022.

Come è indicizzato

Materieintese restrittiveart. 101 tfueclausole di esclusivaimpegnimercato dell’editoria scolastica

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