Cassazione Civile, Ordinanza n. 34257/2025 del 27/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (assicurazione)
La controversia
Un soggetto aveva affidato a un avvocato un incarico professionale per promuovere un’azione volta all’accertamento di un rapporto di lavoro subordinato. Il cliente sosteneva che il professionista avesse individuato in modo errato il soggetto passivo dell’azione, indicando una denominazione commerciale che non corrispondeva a un soggetto giuridico, con la conseguenza che la sentenza ottenuta sarebbe stata inutilizzabile e che anche ulteriori iniziative esecutive o concorsuali sarebbero risultate infruttuose. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda del cliente, condannando sia il professionista sia la compagnia assicuratrice. In appello, la compagnia aveva censurato soprattutto la copertura assicurativa, sostenendo che l’avvocato avesse taciuto, al momento della stipula o del rinnovo della polizza, circostanze tali da rendere ragionevole prevedere l’avvio di un’azione di responsabilità. La Corte d’appello aveva ritenuto che tale omissione integrasse una reticenza rilevante ai fini dell’art. 1892 c.c., dichiarando l’inoperatività della garanzia e respingendo la domanda di manleva del professionista, pur confermando nel resto la decisione di primo grado. Il ricorso per cassazione, proposto dall’avvocato, articolava quattro motivi: 1) violazione dell’art. 1892 c.c., dell’art. 1362 c.c. e dell’art. 2697 c.c., per mancata prova del dolo o della colpa grave dell’assicurato e per asserita errata distribuzione dell’onere probatorio; 2) violazione dell’art. 1893 c.c., assumendo che, in ipotesi di mera omissione non dolosa o gravemente colposa, l’assicuratore avrebbe dovuto recedere entro tre mesi dalla conoscenza della reticenza e che comunque l’indennizzo avrebbe dovuto essere solo ridotto; 3) violazione degli artt. 1892 e 1893 c.c. in relazione agli artt. 115 e 167 c.p.c. e all’art. 2697 c.c., sostenendo che la compagnia avesse aderito alle difese dell’assicurato e quindi non potesse contestare la copertura; 4) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., individuati nella mancata verifica dei presupposti e dei termini previsti dagli artt. 1892 e 1893 c.c.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto i motivi generici, in parte non pertinenti e comunque diretti a ottenere una rivalutazione del merito. In particolare, ha osservato che la Corte d’appello aveva accertato in fatto, sulla base della documentazione relativa alle iniziative già intraprese, che il professionista conosceva circostanze da cui era ragionevole prevedere un’azione di responsabilità e che tali circostanze erano state taciute all’assicuratore. Ha inoltre chiarito che la questione della decadenza dell’assicuratore dall’esercizio dell’azione di annullamento non risultava tempestivamente dedotta nei giudizi di merito, essendo comunque applicabile l’orientamento secondo cui, se il sinistro si verifica prima che l’assicuratore conosca l’inesattezza o la reticenza, non opera il regime della decadenza ma è sufficiente l’eccezione di violazione dolosa o colposa dell’obbligo di dichiarazioni veritiere. Ha escluso anche che il richiamo alla clausola claims made potesse incidere sulla ratio decidendi, perché la polizza era stata reputata inoperante per la reticenza dell’assicurato. Il ricorrente è stato condannato alle spese e al pagamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 1892 c.c.
La dichiarazione inesatta o reticente dell’assicurato, quando concerna circostanze rilevanti per la rappresentazione del rischio, può rendere inoperante la copertura; se il sinistro è già verificato o si verifica prima che l’assicuratore apprenda la reticenza, non è necessario discutere della decadenza per mancata impugnazione entro tre mesi, essendo sufficiente far valere la violazione dell’obbligo dichiarativo.
art. 1893 c.c.
La norma non è stata ritenuta applicata dalla sentenza impugnata, che ha invece fondato la decisione sulla reticenza consapevole rilevante ai sensi dell’art. 1892 c.c.; il motivo che la invocava è stato giudicato inconferente e inammissibile.
art. 1362 c.c.
Il richiamo all’interpretazione contrattuale è stato ritenuto non specifico e cumulato con censure eterogenee, senza una critica autonoma e chiara della motivazione di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza non evidenziava una vera inversione dell’onere della prova, ma mirava a contestare l’apprezzamento di merito sulla prova della reticenza; in cassazione non è consentita una nuova valutazione del materiale istruttorio.
art. 115 c.p.c.
Il motivo che lamentava la mancata considerazione delle difese della compagnia è stato respinto perché la compagnia aveva comunque eccepito l’inoperatività della polizza e perché la convergenza di difese con l’assicurato non equivale a riconoscimento della copertura.
art. 167 c.p.c.
La censura è stata ritenuta infondata/inammissibile nella parte in cui assumeva una mancata contestazione della compagnia, poiché dagli atti risultava la tempestiva eccezione di inoperatività della garanzia.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
È stato ribadito che la denuncia di violazione di legge non può essere usata per sollecitare un riesame del merito o per veicolare censure generiche e cumulative.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non è configurabile quando il motivo, sotto la veste dell’omesso esame di fatti decisivi, ripropone in realtà una contestazione di diritto già esaminata e respinta.
art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c.
Il ricorso deve contenere censure specifiche; la commistione di doglianze diverse e generiche rende il motivo inammissibile.
art. 360-bis c.p.c.
La censura è inammissibile quando contrasta con un orientamento giurisprudenziale consolidato sulla questione di diritto dedotta.
art. 380-bis.1 c.p.c.
Richiamato solo per la trattazione camerale e il deposito dell’ordinanza, senza incidenza sulla ratio decidendi.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115 del 2002
In caso di inammissibilità del ricorso, è dovuto l’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.
Massime di principio
- In tema di assicurazione della responsabilità professionale, la reticenza dell’assicurato su circostanze già note e oggettivamente idonee a far prevedere l’insorgenza di una richiesta risarcitoria può legittimare l’assicuratore a negare la copertura ai sensi dell’art. 1892 c.c.
- La deduzione della violazione degli artt. 1892 o 1893 c.c. deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi della sentenza impugnata: se il giudice di merito ha qualificato la fattispecie come reticenza dolosa o gravemente colposa, è inconferente invocare la disciplina dell’errore non doloso di cui all’art. 1893 c.c.
- La censura di violazione dell’art. 2697 c.c. è inammissibile quando, sotto tale veste, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione delle prove e non a denunciare una reale inversione dell’onere probatorio.
- La decadenza dell’assicuratore dall’esercizio dell’azione di annullamento per dichiarazioni inesatte o reticenti non è rilevabile d’ufficio e deve essere tempestivamente eccepita nei gradi di merito; non può essere introdotta per la prima volta in cassazione.
- Il motivo di ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente: la commistione di censure eterogenee e generiche, prive di chiara riconducibilità a una singola violazione di legge o a un preciso vizio motivazionale, comporta l’inammissibilità.
- L’omesso esame ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilizzato per riproporre questioni di diritto o critiche già decise, ma solo per fatti storici decisivi effettivamente trascurati dal giudice di merito.
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